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Ordinanza

Ordinanza n. 158/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Latina il 21 febbraio 2026 – codice pratica: P-LT/L/Q/2024/125370, notificato al ricorrente, all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, Avv. Fabrizio Petrarchini, in data 26.02.2026, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 31 del d.p.r. n. 394/1999, rilasciato in favore del Sig. Gamal Hamada Abouraya TASH il 03.07.2024, su istanza del richiedente, Sig. Jatishi Ardiano, nella qualità di legale rappresentante di AD COSTRUZIONI S.R.L., presentata in data 04.05.2024, avente n. P-LT/L/Q/2024/125370, e di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.

Giustizia amministrativa202600380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nel 2024, adottata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Latina il 21 febbraio 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Latina ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 3 luglio 2024, su istanza presentata il 4 maggio 2024 da un’impresa in favore del ricorrente. Dalla valutazione prima facie del TAR emerge che la revoca fonda la propria motivazione sull’applicazione di una circolare ministeriale. Il giudice ha rilevato due profili di possibile illegittimità: la circolare sembra riferirsi alla diversa fattispecie dei permessi previsti dall’art. 23 del testo unico sull’immigrazione, e non ai permessi per lavoro subordinato oggetto della controversia; inoltre, la circolare sembra applicarsi alle istanze presentate dal 6 settembre 2024, mentre l’istanza che ha dato origine al nulla osta era stata depositata il 4 maggio 2024.

La decisione

Il TAR ha ritenuto, in sede cautelare e prima facie, meritevole di accoglimento la domanda, ravvisando una plausibile illegittimità della motivazione della revoca per erronea applicazione della circolare ministeriale, sia quanto all’ambito oggettivo di applicazione sia quanto alla sua applicazione temporale a un’istanza anteriore al 6 settembre 2024. Ha quindi sospeso l’efficacia della revoca del nulla osta del 21 febbraio 2026 e fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 21 ottobre 2026. Ha condannato le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale base normativa della disciplina del nulla osta al lavoro subordinato oggetto del provvedimento impugnato.

  • art. 23 d.lgs. 286/1998

    La circolare applicata dalla pubblica amministrazione appare riferita, secondo la valutazione cautelare del TAR, alla diversa fattispecie dei permessi disciplinati da tale disposizione.

  • art. 31 d.P.R. 394/1999

    Richiamato quale ulteriore fondamento normativo del provvedimento di revoca.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la motivazione di un provvedimento di revoca di un nulla osta al lavoro subordinato presenta profili di illegittimità quando si fonda su una circolare apparentemente riferita a una diversa fattispecie normativa, senza dimostrarne l’applicabilità al caso concreto.
  • Una circolare ministeriale che prevede l’applicazione a istanze depositate a partire da una determinata data non può essere utilizzata, in assenza di adeguata giustificazione normativa, per incidere su un’istanza presentata anteriormente a tale data.
  • La plausibile erronea individuazione dell’ambito oggettivo e temporale di applicazione di una circolare ministeriale è sufficiente, nella valutazione prima facie propria della fase cautelare, a fondare la sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo basato su di essa.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazione

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