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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/527

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/527 della Commissione, del 28 marzo 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Patata dell'Alto Viterbese» (IGP)

Normativa europea32018R0527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/527 approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Patata dell'Alto Viterbese". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall'Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, ha proceduto alla pubblicazione della domanda di modifica e, in assenza di opposizioni, ha adottato l'approvazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Patata dell'Alto Viterbese".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica protetta "Patata dell'Alto Viterbese" registrata nel registro UE delle DOP e IGP. Riguarda la modifica del disciplinare della denominazione, approvata dalla Commissione dopo la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Patata dell'Alto Viterbese"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/527 conclude la procedura di modifica del disciplinare relativo alla IGP "Patata dell'Alto Viterbese". La Commissione approva formalmente la modifica non minore richiesta dall'Italia nell'ambito del sistema di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette disciplinato dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Contesto procedurale

La Commissione richiama come base giuridica l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina l'adozione degli atti di esecuzione in materia di modifiche dei disciplinari. La domanda italiana è stata esaminata ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, ed è stata qualificata come modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2.

Poiché la modifica non rientrava tra quelle minori, la Commissione ha proceduto alla pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Nel periodo pertinente non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51, circostanza che ha consentito l'approvazione della modifica.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 dispone l'approvazione della modifica del disciplinare già pubblicata per la denominazione "Patata dell'Alto Viterbese" (IGP). Il regolamento non descrive nel testo riportato il contenuto materiale della modifica, limitandosi a ratificarne l'approvazione a livello unionale.

Entrata in vigore ed effetti

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la natura tipica dei regolamenti UE: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L'articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per la denominazione "Patata dell'Alto Viterbese" (IGP).

Base giuridica e procedura

La Commissione agisce ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La domanda italiana di modifica è stata esaminata ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma; poiché la modifica non è minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Nessuna dichiarazione di opposizione è stata notificata ai sensi dell'articolo 51.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti agroalimentariindicazioni geografichedenominazioni di origine e indicazioni geografiche protette

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