Regolamento (UE) 2018/523
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/523 della Commissione, del 28 marzo 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza fluazurone per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per aggiornare la voce relativa al fluazurone nella tabella dei limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. La Commissione recepisce il parere dell’EMA e estende la disciplina anche ai pesci, oltre a riformulare la voce per alcuni tessuti dei ruminanti e per il latte bovino. L’atto stabilisce nuovi LMR, le specie interessate e alcune limitazioni d’uso, con applicazione dal 3 giugno 2018.
Modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per classificare il fluazurone e fissarne i limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale, includendo i pesci.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze farmacologicamente attive utilizzate in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti e, per quanto riguarda il fluazurone, incide sulla classificazione degli LMR negli alimenti di origine animale. Riguarda in particolare i ruminanti diversi dai bovini e dagli ovini, i bovini e i pesci; per i bovini include anche il latte. È escluso l’impiego in animali che producono latte destinato al consumo umano per le voci che lo prevedono espressamente. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e si applica dal 3 giugno 2018, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/523 della Commissione: fluazurone e limiti massimi di residui
Il regolamento aggiorna la disciplina europea sui residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, modificando il regolamento (UE) n. 37/2010. L’intervento trae origine dalla procedura prevista dal regolamento (CE) n. 470/2009 e dal parere dell’EMA, che ha raccomandato di determinare un LMR per il fluazurone nei pesci e di estendere la voce esistente ad ulteriori matrici.
Base giuridica e contesto regolatorio
La Commissione richiama l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009, secondo cui i limiti massimi di residui per sostanze farmacologicamente attive destinate all’uso in medicinali veterinari o biocidi nel settore zootecnico devono essere stabiliti con regolamento. Il regolamento (UE) n. 37/2010 contiene la tabella delle sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione ai fini degli LMR negli alimenti di origine animale. Il fluazurone era già presente nella tabella per la specie bovina, con esclusione degli animali che producono latte destinato al consumo umano.
Intervento dell’EMA e razionale della modifica
Secondo i considerando, l’EMA ha ricevuto una domanda di estensione ai pesci della voce relativa al fluazurone. Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, l’EMA ha raccomandato di stabilire un LMR per i pesci. Inoltre, in applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l’EMA ha ritenuto opportuno estrapolare la voce relativa al fluazurone ai tessuti di tutti i ruminanti, eccetto gli ovini, e al latte bovino. La Commissione conclude quindi che la tabella del regolamento (UE) n. 37/2010 deve essere adeguata di conseguenza.
Nuova voce in tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010
L’allegato sostituisce integralmente la voce "fluazurone" nella tabella 1. La sostanza è classificata come agente antiparassitario/agente attivo contro gli ectoparassiti.
Per i "tutti i ruminanti eccetto i bovini e gli ovini" sono previsti:
- 200 μg/kg nel muscolo;
- 7 000 μg/kg nel grasso;
- 500 μg/kg nel fegato;
- 500 μg/kg nel rene;
- nelle altre disposizioni: "da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano".
Per i bovini sono previsti:
- 200 μg/kg nel muscolo;
- 7 000 μg/kg nel grasso;
- 500 μg/kg nel fegato;
- 500 μg/kg nel rene;
- 200 μg/kg nel latte;
- nessuna ulteriore disposizione speciale.
Per il pesce è previsto:
- 200 μg/kg nel muscolo e pelle in proporzioni naturali;
- nessuna ulteriore disposizione speciale.
Entrata in vigore, applicazione e effetti pratici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 3 giugno 2018. Per gli operatori del settore veterinario e alimentare ciò comporta l’obbligo di adeguarsi ai nuovi valori e alle limitazioni d’uso a partire da tale data, tenendo conto che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (UE) n. 37/2010
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la tabella 1, nella quale la voce "fluazurone" viene sostituita integralmente con una nuova classificazione e nuovi LMR.
Classificazione del fluazurone e LMR per specie e tessuti
Per i "tutti i ruminanti eccetto i bovini e gli ovini" sono fissati LMR di 200 μg/kg per il muscolo, 7 000 μg/kg per il grasso, 500 μg/kg per il fegato e 500 μg/kg per il rene; tra le altre disposizioni figura il divieto di utilizzo in animali che producono latte destinato al consumo umano. Per i bovini sono fissati LMR di 200 μg/kg per il muscolo, 7 000 μg/kg per il grasso, 500 μg/kg per il fegato, 500 μg/kg per il rene e 200 μg/kg per il latte, senza ulteriori disposizioni. Per il pesce è fissato un LMR di 200 μg/kg per muscolo e pelle in proporzioni naturali, senza altre disposizioni.
Fondamento procedurale e parere EMA
Il regolamento richiama il regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17, quale base giuridica per la fissazione degli LMR. La Commissione adotta la modifica sulla base del parere dell’Agenzia europea per i medicinali e del comitato per i medicinali veterinari, che hanno raccomandato l’estensione della voce del fluazurone ai pesci e l’estrapolazione ad altri tessuti/specie.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione decorre invece dal 3 giugno 2018, consentendo un periodo transitorio per l’adeguamento delle parti interessate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 28 mar 2018Regolamento (UE) 2018/519
- Regolamento · 28 mar 2018Regolamento (UE) 2018/520
- Regolamento · 28 mar 2018Regolamento (UE) 2018/521
- Regolamento · 28 mar 2018Regolamento (UE) 2018/524
- Regolamento · 28 mar 2018Regolamento (UE) 2018/525
- Regolamento · 28 mar 2018Regolamento (UE) 2018/526
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →