Regolamento (UE) 2018/520
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/520 della Commissione, del 28 marzo 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza nafta solvente, aromatica leggera per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in materia di limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, aggiornando l'elenco contenuto nel regolamento (UE) n. 37/2010. A seguito del parere dell'EMA, la sostanza "nafta solvente, aromatica leggera" viene inserita in tabella con classificazione "LMR non richiesto" per tutte le specie da produzione alimentare. La misura si fonda sul regolamento (CE) n. 470/2009 e mira a riflettere la valutazione scientifica secondo cui non è necessario fissare un LMR per la tutela della salute umana.
Modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per classificare la "nafta solvente, aromatica leggera" come sostanza per la quale non è richiesto un limite massimo di residui (LMR) negli alimenti di origine animale.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze farmacologicamente attive destinate all'uso nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico. In concreto incide sulla classificazione LMR della sostanza "nafta solvente, aromatica leggera" per tutte le specie da produzione alimentare, tramite l'aggiornamento della tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Classificazione della nafta solvente, aromatica leggera ai fini degli LMR
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/520 della Commissione modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per inserire nella tabella 1 dell'allegato la sostanza "nafta solvente, aromatica leggera" con classificazione "LMR non richiesto". L'intervento si colloca nel sistema europeo di determinazione dei limiti massimi di residui per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari e nei biocidi del settore zootecnico, sulla base del regolamento (CE) n. 470/2009.
Contesto normativo e fondamento della modifica
La Commissione richiama l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009, secondo cui gli LMR per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'uso nell'Unione sono stabiliti mediante regolamento. Il regolamento (UE) n. 37/2010 contiene l'elenco delle sostanze e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale; la sostanza oggetto del presente atto non figurava nella tabella prima della modifica.
Valutazione scientifica dell'EMA
L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una domanda di determinazione degli LMR per la nafta solvente, aromatica leggera in tutte le specie da produzione alimentare. Su parere del comitato per i medicinali veterinari, l'EMA ha raccomandato che, per la tutela della salute umana, non sia necessario fissare un LMR per tale sostanza. La stessa EMA ha ritenuto non applicabile l'estrapolazione della classificazione "LMR non richiesto", in quanto la raccomandazione riguarda già tutte le specie da produzione alimentare.
Modifica introdotta nel regolamento (UE) n. 37/2010
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è aggiornato con l'inserimento, in ordine alfabetico, della voce relativa alla "nafta solvente, aromatica leggera, con concentrazione di cumene non superiore al 2,5 % e concentrazione di benzene non superiore allo 0,0002 %". Per tutte le specie da produzione alimentare è indicato:
- residuo marcatore: non pertinente;
- LMR: non richiesto;
- tessuti campione: non pertinente;
- classificazione terapeutica: nessuna.
Condizioni di impiego riportate nell'allegato
L'allegato precisa inoltre che la sostanza è destinata esclusivamente a uso cutaneo e che il dosaggio massimo è limitato a 15 μl di nafta solvente per kg di peso corporeo. Tali condizioni accompagnano la classificazione della sostanza e ne delimitano l'impiego nel contesto regolato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità della modifica
La Commissione adotta il regolamento in applicazione dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17, del regolamento (CE) n. 470/2009. La finalità è stabilire, tramite regolamento, i limiti massimi di residui (LMR) delle sostanze farmacologicamente attive destinate ai medicinali veterinari per animali produttori di alimenti o ai biocidi impiegati nel settore zootecnico.
Inserimento della sostanza nella tabella 1 del regolamento (UE) n. 37/2010
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato inserendo, in ordine alfabetico, una voce relativa alla "nafta solvente, aromatica leggera, con concentrazione di cumene non superiore al 2,5 % e concentrazione di benzene non superiore allo 0,0002 %".
Classificazione LMR e condizioni d'impiego
Per tutte le specie da produzione alimentare la sostanza è classificata come "LMR non richiesto". Nell'allegato sono indicati come "non pertinente" il residuo marcatore, i tessuti campione e la classificazione terapeutica. Sono previste condizioni specifiche: uso esclusivamente cutaneo e in volume non superiore a 15 μl di nafta solvente/kg di peso corporeo.
Motivazione scientifica
La modifica recepisce il parere dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), formulato dal comitato per i medicinali veterinari, secondo cui non è necessario fissare un LMR per la sostanza in tutte le specie da produzione alimentare ai fini della tutela della salute umana. L'EMA ha inoltre ritenuto non applicabile l'estrapolazione della classificazione "LMR non richiesto", poiché la raccomandazione riguarda tutte le specie da produzione alimentare.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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