Regolamento (UE) 2018/521
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/521 della Commissione, del 28 marzo 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1296/2008 recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime di applicazione dei contingenti tariffari per alcune importazioni di cereali in Spagna e Portogallo. In particolare, chiarisce e reinserisce nel regolamento (CE) n. 1296/2008 la regola sulla durata di validità dei titoli quando la Commissione abbia disposto una riduzione forfettaria del dazio. La modifica è resa necessaria dall’evoluzione della disciplina generale dei titoli di importazione ed esportazione nel settore agricolo e si applica retroattivamente dal 26 gennaio 2018.
Modifica il regolamento (CE) n. 1296/2008 per reintrodurre una regola sulla durata di validità dei titoli di importazione relativi ai contingenti tariffari per granturco e sorgo in Spagna e granturco in Portogallo.
Ambito di applicazione
Si applica ai titoli rilasciati nell’ambito del regolamento (CE) n. 1296/2008, cioè ai contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo. La modifica riguarda in particolare i titoli collegati a una riduzione forfettaria del dazio all’importazione decisa dalla Commissione, inclusi quelli rilasciati ai sensi del regolamento delegato (UE) 2018/94 relativo al sorgo importato in Spagna da paesi terzi. Ha efficacia in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile; si applica retroattivamente dal 26 gennaio 2018.
Modifica del regime dei titoli per i contingenti tariffari di cereali in Spagna e Portogallo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/521 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1296/2008, che disciplina le modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo. L’obiettivo è reinserire una disciplina espressa sulla durata di validità dei titoli di importazione, resa necessaria dalla soppressione del precedente rinvio contenuto nella normativa generale sui titoli.
Contesto normativo e ragioni dell’intervento
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati agricoli, in particolare l’articolo 187, lettera c), come base giuridica dell’intervento. Nei considerando si evidenzia che il regolamento (CE) n. 1296/2008 prevedeva, all’articolo 6, la possibilità di applicare una riduzione forfettaria del dazio all’importazione calcolato secondo il regolamento (UE) n. 642/2010. Tale riduzione era stata fissata dal regolamento delegato (UE) 2018/94 per il dazio all’importazione in Spagna di sorgo proveniente da paesi terzi, con riferimento al saldo disponibile dei quantitativi da importare nel contingente aperto il 1º gennaio 2017.
Durata di validità dei titoli
Il nucleo della modifica riguarda l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1296/2008, sostituito integralmente. La nuova formulazione stabilisce che:
- quando la Commissione ha deciso una riduzione forfettaria, i titoli sono validi dalla data di rilascio fino alla fine del secondo mese successivo al mese di rilascio;
- quando i titoli sono rilasciati nell’ambito di una gara per la riduzione del dazio, la durata di validità è quella prevista dal regolamento che indice la gara.
Coordinamento con la disciplina generale sui titoli
Il regolamento spiega che la necessità della modifica deriva dal fatto che la disposizione richiamata in precedenza era stata soppressa dal regolamento delegato (UE) 2016/1237, adottato insieme al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, che disciplinano in modo generale i titoli di importazione e di esportazione nel settore dei prodotti agricoli. Per evitare incertezze applicative, la Commissione inserisce quindi direttamente la regola nel regolamento settoriale.
Applicazione temporale e certezza del diritto
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 26 gennaio 2018. La scelta della retroattività è motivata dalla necessità di garantire la certezza del diritto e di assicurare che la nuova disciplina valga per tutti i titoli rilasciati ai sensi del regolamento delegato (UE) 2018/94.
Effetti pratici
Per gli operatori del settore cerealicolo e per chi gestisce importazioni nell’ambito dei contingenti tariffari, la modifica è rilevante soprattutto per la determinazione della scadenza dei titoli nei casi di riduzione forfettaria del dazio. In concreto, la norma evita che, per effetto dei rinvii abrogati, resti indeterminata o controversa la durata dei titoli necessari per beneficiare del contingente agevolato.
Disposizioni principali
Reintroduzione della durata di validità dei titoli
L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1296/2008 è sostituito. Se la Commissione ha deciso una riduzione forfettaria, la durata di validità dei titoli è quella compresa tra la data di rilascio e la fine del secondo mese successivo al mese di rilascio. Se invece i titoli sono rilasciati nell’ambito di una gara per la riduzione del dazio, la durata di validità è quella prevista dal regolamento che indice la gara.
Coordinamento con la disciplina sui titoli di importazione/esportazione
La modifica si rende necessaria perché la norma richiamata nel regolamento (CE) n. 1296/2008, che prevedeva la durata di validità dei titoli, era stata soppressa nell’ambito della nuova disciplina generale dei titoli di importazione ed esportazione introdotta dal regolamento delegato (UE) 2016/1237 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. La Commissione reinserisce quindi direttamente la regola nel regolamento settoriale per motivi di chiarezza.
Applicazione retroattiva e data di efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 26 gennaio 2018. La retroattività è giustificata dall’esigenza di garantire certezza del diritto e di assicurare che la regola sulla durata di validità si applichi a tutti i titoli rilasciati ai sensi del regolamento delegato (UE) 2018/94.
Oggetto materiale del regolamento modificato
Il regolamento (CE) n. 1296/2008 disciplina le modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo. La modifica non incide sull’impianto generale dei contingenti, ma solo sulla validità dei titoli nei casi di riduzione forfettaria del dazio o di gara per la riduzione del dazio.
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