Regolamento (UE) 2018/524
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/524 della Commissione, del 28 marzo2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, clopiralid, ciprodinil, diclorprop-P, fosetil, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pirimetanil, quinoxifen, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, tiametoxam, tiram, tolclofos-metile, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga di un anno, fino al 30 aprile 2019, i periodi di approvazione di numerose sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari. La misura è adottata perché le domande di rinnovo sono state presentate correttamente, ma la valutazione non si è conclusa in tempo per cause non imputabili ai richiedenti. L’intervento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ed entra in vigore rapidamente per evitare che le approvazioni scadano prima della decisione sul rinnovo.
Proroga al 30 aprile 2019 dei periodi di approvazione di diverse sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato e già approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con effetti sulla loro permanenza nell’elenco di cui all’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Riguarda gli operatori della filiera dei prodotti fitosanitari nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo, in particolare titolari di autorizzazioni, richiedenti il rinnovo e soggetti che commercializzano o impiegano prodotti contenenti tali sostanze. Non disciplina nuove approvazioni né stabilisce esclusioni settoriali ulteriori; si limita a differire la scadenza delle approvazioni in attesa della decisione sui rinnovi.
Proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive nei prodotti fitosanitari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/524 interviene sul quadro delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, al fine di evitare che la scadenza delle approvazioni intervenga prima della conclusione delle procedure di rinnovo. La Commissione evidenzia che le domande di rinnovo sono state presentate conformemente alla procedura applicabile, ma l’istruttoria ha subito ritardi non imputabili ai richiedenti.
Contesto normativo
L’atto modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive considerate approvate nell’Unione. Nella motivazione la Commissione richiama più atti precedenti che avevano già prorogato i periodi di approvazione di gruppi diversi di sostanze, tutti con scadenza al 30 aprile 2018. La nuova proroga si rende necessaria per mantenere in vita tali approvazioni in attesa della decisione finale sul rinnovo.
Ambito della proroga
La proroga riguarda 23 sostanze attive o ceppi microbici, tra cui:
- tiram e ziram;
- quinoxifen, mepanipyrim e thiacloprid;
- clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile, triticonazolo e metrafenone;
- clopiralid, ciprodinil, fosetil, trinexapac, diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir;
- Bacillus subtilis ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713;
- Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342;
- spinosad e tiametoxam. Per tutte queste sostanze, la data di scadenza dell’approvazione è spostata al 30 aprile 2019.
Effetti pratici della modifica
La modifica opera direttamente sull’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sostituendo la data di scadenza indicata nelle rispettive righe dell’elenco. Ciò assicura continuità giuridica alla commercializzazione e all’impiego dei prodotti fitosanitari che contengono le sostanze interessate, fino alla nuova scadenza.
Coordinamento con i futuri esiti del rinnovo
La Commissione precisa il raccordo con l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Se il rinnovo non dovesse essere concesso, un successivo regolamento fisserà la data di scadenza secondo criteri coerenti con la scadenza già prevista o con l’entrata in vigore del provvedimento di mancato rinnovo. Se invece il rinnovo verrà adottato, la data di applicazione dovrà essere stabilita il più vicino possibile nel tempo.
Entrata in vigore
L’atto è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione diretta e obbligatorietà integrale in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga delle approvazioni
L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per sostituire con il 30 aprile 2019 la data di scadenza dell’approvazione di 23 sostanze attive: tiram, ziram, quinoxifen, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342, mepanipyrim, thiacloprid, clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile, triticonazolo, clopiralid, ciprodinil, fosetil, trinexapac, diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil, triclopir, metrafenone, Bacillus subtilis ceppo QST 713 identico al ceppo AQ 713, spinosad e tiametoxam.
Motivazione della proroga
Le domande di rinnovo delle sostanze interessate sono state presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ma la valutazione è stata ritardata per motivi indipendenti dai richiedenti. Poiché le approvazioni sarebbero scadute il 30 aprile 2018 prima della decisione sul rinnovo, la Commissione ha ritenuto necessario prorogarne la validità.
Coordinamento con l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009
La Commissione richiama la disciplina dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009: se un futuro regolamento dispone il mancato rinnovo, la nuova data di scadenza dovrà coincidere con quella già prevista o, se successiva, con la data di entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo; se invece il rinnovo viene concesso, la data di applicazione deve essere fissata quanto più prossima possibile, secondo le circostanze.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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