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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/519

Regolamento (UE) 2018/519 della Commissione, del 28 marzo 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'Interpretazione 22 dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce nel catalogo degli IAS/IFRS adottati nell’UE l’IFRIC 22, che chiarisce quale sia la "data dell’operazione" da usare per determinare il tasso di cambio nelle operazioni in valuta estera con anticipi. La regola centrale è che la data rilevante coincide con la prima rilevazione dell’attività o passività non monetaria derivante dall’anticipo, e non con la successiva rilevazione dell’attività, del costo o del ricavo connesso. Il regolamento stabilisce inoltre la decorrenza obbligatoria per le imprese e modifica l’IFRS 1 per i neo-utilizzatori degli IFRS.

Modifica del regolamento (CE) n. 1126/2008 per incorporare nell’ordinamento UE l’Interpretazione IFRIC 22 sulle operazioni in valuta estera e anticipi.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese che redigono il bilancio conformemente agli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, nell’Unione europea e, in quanto testo rilevante ai fini del SEE, anche nel contesto SEE. L’intervento riguarda la contabilizzazione di operazioni in valuta estera nelle quali un anticipo versato o ricevuto genera prima una attività o passività non monetaria, e poi il rilevamento dell’attività, del costo o del ricavo connesso. Sono escluse dall’Interpretazione le ipotesi in cui l’attività, il costo o il ricavo sono valutati al fair value, nonché le imposte sul reddito e i contratti assicurativi/riassicurativi indicati nell’allegato.

IFRIC 22: operazioni in valuta estera e anticipi

Il regolamento (UE) 2018/519 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per recepire nell’ordinamento dell’Unione l’Interpretazione IFRIC 22 dell’IFRS Interpretations Committee. La finalità è chiarire il criterio da usare per individuare la data dell’operazione, ai sensi dello IAS 21, quando un anticipo in valuta estera genera prima una attività o passività non monetaria e solo successivamente l’attività, il costo o il ricavo connesso.

Contesto e ragioni dell’adozione

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1606/2002 e rileva che il regolamento (CE) n. 1126/2008 contiene i principi e le interpretazioni contabili internazionali adottati fino al 15 ottobre 2008. L’IASB ha pubblicato il 8 dicembre 2016 l’IFRIC 22, la cui adozione è stata ritenuta conforme ai criteri dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002, anche a seguito della consultazione dell’EFRAG.

Ambito di applicazione dell’Interpretazione

L’IFRIC 22 si applica alle operazioni in valuta estera, o a parte di esse, quando l’entità rileva prima un’attività non monetaria o una passività non monetaria determinata dal versamento o dal ricevimento di un anticipo, e solo dopo rileva l’attività, il costo o il ricavo connesso. Non si applica nei casi in cui la rilevazione iniziale dell’attività, del costo o del ricavo avvenga al fair value, né quando il fair value del corrispettivo è determinato a una data diversa dalla prima rilevazione dell’attività/passività non monetaria. Sono inoltre escluse le imposte sul reddito e i contratti assicurativi, inclusi quelli di riassicurazione emessi o detenuti.

Regola sulla data dell’operazione e sul tasso di cambio

La disposizione centrale dell’Interpretazione stabilisce che, per applicare i paragrafi 21 e 22 dello IAS 21, la data dell’operazione coincide con la data in cui l’entità rileva inizialmente l’attività non monetaria o la passività non monetaria derivante dall’anticipo. Di conseguenza, il tasso di cambio da utilizzare per la successiva rilevazione dell’attività, del costo o del ricavo connesso è quello vigente in tale momento. Se gli anticipi sono plurimi, la data va determinata separatamente per ciascun anticipo.

Entrata in vigore e applicazione nel tempo

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le imprese devono applicare le modifiche al più tardi dall’inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2018 o successivamente. L’Interpretazione consente l’applicazione anticipata, purché tale scelta sia indicata.

Disposizioni transitorie

In prima applicazione, l’entità può scegliere tra applicazione retroattiva secondo lo IAS 8 oppure applicazione prospettica. In quest’ultimo caso, l’Interpretazione si applica alle attività, ai costi e ai ricavi inizialmente rilevati dall’inizio dell’esercizio di prima applicazione, o dall’inizio di un esercizio precedente presentato a fini comparativi, purché rientrino nell’ambito di applicazione dell’IFRIC 22. La disciplina transitoria chiarisce anche che l’applicazione prospettica riguarda solo i casi in cui l’entità aveva già rilevato una attività o passività non monetaria determinata dall’anticipo.

Effetti sull’IFRS 1 per i neo-utilizzatori

L’appendice B del regolamento modifica anche l’IFRS 1. Viene inserita un’esenzione specifica per le operazioni in valuta estera e anticipi: il neo-utilizzatore non è obbligato ad applicare l’IFRIC 22 alle attività, ai costi e ai ricavi rientranti nell’ambito dell’Interpretazione la cui rilevazione iniziale sia avvenuta prima della data di passaggio agli IFRS. Questa modifica si coordina con l’introduzione dell’IFRIC 22 e si applica agli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2018 o successivamente, salvo applicazione anticipata dell’Interpretazione.

Disposizioni principali

Inserimento dell’IFRIC 22 nel regolamento (CE) n. 1126/2008

L’articolo 1 inserisce nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 l’Interpretazione IFRIC 22 "Operazioni in valuta estera e anticipi". L’adozione avviene ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, sulla base della verifica che l’interpretazione soddisfa i criteri di adozione dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.

Decorrenza per le imprese

Ai sensi dell’articolo 2, le imprese applicano le modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2018 o successivamente. Nell’Interpretazione IFRIC 22 è inoltre prevista l’applicazione ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2018 o dopo tale data, con possibilità di applicazione anticipata.

Entrata in vigore del regolamento UE

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Ambito sostanziale dell’Interpretazione IFRIC 22

L’Interpretazione si applica alle operazioni in valuta estera, o a parte di esse, quando l’entità rileva prima un’attività non monetaria o una passività non monetaria derivante da un anticipo versato o ricevuto. Essa non si applica, invece, quando la rilevazione iniziale avviene al fair value o al fair value del corrispettivo versato o ricevuto in una data diversa dalla prima rilevazione dell’attività/passività non monetaria; non si applica neppure alle imposte sul reddito e ai contratti assicurativi/riassicurativi indicati.

Criterio per determinare la data dell’operazione

La regola interpretativa stabilisce che, ai fini dello IAS 21, la data dell’operazione per fissare il tasso di cambio è la data in cui l’entità rileva inizialmente l’attività non monetaria o la passività non monetaria determinata dall’anticipo. Se vi sono più anticipi versati o ricevuti, la data dell’operazione va determinata separatamente per ciascun anticipo.

Disposizioni transitorie e opzioni di prima applicazione

L’Interpretazione può essere applicata retroattivamente secondo lo IAS 8 oppure prospetticamente, per attività, costi e ricavi rilevati inizialmente dall’inizio del periodo di riferimento indicato nell’appendice A2 o dall’inizio di un esercizio comparativo precedente. È ammessa l’applicazione anticipata, purché indicata in bilancio.

Modifica dell’IFRS 1 per i neo-utilizzatori

L’appendice B modifica l’IFRS 1: viene aggiunto il paragrafo 39AC, che collega l’applicazione della nuova interpretazione all’IFRS 1, e viene inserita nell’appendice D l’esenzione D36. Il neo-utilizzatore non è tenuto ad applicare l’IFRIC 22 alle attività, ai costi e ai ricavi rientranti nell’ambito dell’Interpretazione la cui rilevazione iniziale sia avvenuta prima della data di passaggio agli IFRS.

Come è indicizzato

Materiebilancio e contabilitàprincipi contabili internazionalivalute estererendicontazione finanziaria

Testo integrale

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