Ordinanza n. 724/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della determina dirigenziale n. 242 del 20 gennaio 2026 dell’ASL NAPOLI 1 CENTRO relativa all’“Affidamento della procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 71 e con aggiudicazione ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, per la Fornitura biennale, eventualmente prorogabile per ulteriore 12 mesi, in somministrazione, di Dispositivi Medici per il trattamento mini-invasivo del dolore occorrenti ai Centri HUB, ai Centri Spoke e alla U.O.C. Cure Domiciliari della rete per la terapia del dolore dell’ASL Napoli 1 Centro di cui alla Delibera d’indizione n. 988 del 05/05/2025- importo complessivo di aggiudicazione pari a € 6.694.800,00 oltre iva”, comunicata in pari data, a mezzo p.e.c., dalla quale la società Medifor apprendeva di non essere aggiudicataria del lotto 11 ma collocata in graduatoria al secondo posto e di aver acquisito la documentazione riguardante la società aggiudicataria, a seguito di istanza di accesso agli atti solo in data 30 gennaio 2026; - dei verbali della Commissione di gara con particolare riferimento ai verbali n. 5 del 23 settembre 2025 e n. 7 del 27 ottobre 2025 e 8 del 10 novembre 2025 relativi rispettivamente alla ammissione della aggiudicataria ed alla valutazione della offerta tecnica presentata dalla Medifor Srl; - del Disciplinare di gara, art. 18.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA, nella parte in cui è stata disposta genericamente ed in modo non comprensibile la valutazione col sistema tabellare per il Lotto 11) la “(…) durata del generatore di almeno 7 gg”; - di ogni altro atto, antecedente, concomitante e successivo, ancorché non reso ostensibile; Con conseguente condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 124 cpa a fronte dell’illegittima aggiudicazione definitiva a favore della contro interessata Cdf Medical Solutions Srl con la declaratoria di esecuzione in forma specifica, con la rivalutazione del punteggio relativo all’offerta tecnica a fronte della mancata valutazione di uno dei sottocriteri stabiliti dagli atti di gara; ovvero della tutela per equivalente con la determinazione del relativo danno da quantificare sulla base della sussistenza del nesso di causalità tra evento e danno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva del lotto 11 di una procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per il trattamento mini-invasivo del dolore, nonché verbali di gara e clausola del disciplinare relativa alla durata del generatore
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, collocata al secondo posto nel lotto 11, ha impugnato l'aggiudicazione alla controinteressata, i verbali relativi all'ammissione dell'aggiudicataria e alla valutazione della propria offerta tecnica, nonché il criterio del disciplinare concernente la durata del generatore di almeno sette giorni. Ha dedotto, in sostanza, l'illegittima mancata attribuzione di dieci punti tabellari per un sottocriterio dell'offerta tecnica, sostenendo che la prescrizione dovesse essere interpretata con riferimento all'utilizzo non continuativo del dispositivo e contestando inoltre profili relativi alla sicurezza del prodotto aggiudicatario. Ha chiesto la sospensione dell'aggiudicazione, la rivalutazione del punteggio, la declaratoria di esecuzione in forma specifica e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Le parti resistenti hanno dedotto profili di inammissibilità e irricevibilità, riservati dal Collegio alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare e ha rinviato la trattazione del merito all'udienza pubblica del 28 aprile 2026. In via prognostica, ha ritenuto che l'offerta della ricorrente non potesse ottenere i dieci punti relativi alla durata del generatore, poiché il dispositivo offerto non assicurava una durata di almeno sette giorni. Secondo il Collegio, il chiarimento di gara doveva essere inteso nel senso che la presenza del pulsante on/off presuppone una batteria avente durata superiore a sette giorni, e non consentiva di valorizzare un semplice uso non continuativo del dispositivo. Il punteggio riguardava la durata della batteria e non la potenza del generatore; la prescrizione era inoltre ragionevolmente collegata alla natura invasiva del trattamento e alla necessità di ridurre le sostituzioni del dispositivo. Sono stati ritenuti non contestati i certificati prodotti dall'aggiudicataria in materia di sicurezza. Il pregiudizio cautelare è stato giudicato estremamente generico. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, per euro 1.000 oltre accessori in favore dell'ASL e euro 1.000 in favore dell'aggiudicataria.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale disposizione in base alla quale è stata indetta la procedura aperta.
art. 108, comma 1, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale criterio normativo di aggiudicazione della procedura.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della domanda cautelare; la domanda è stata respinta per l'assenza dei presupposti cautelari.
art. 124 c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente quale base della richiesta di risarcimento e di esecuzione in forma specifica; la relativa pretesa non è stata decisa nella fase cautelare.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare di una gara pubblica, la prescrizione della lex specialis relativa alla durata minima di un componente del dispositivo deve essere interpretata secondo il suo significato tecnico e funzionale, quando tale significato risulti confermato dai chiarimenti di gara e dalla finalità operativa perseguita dalla stazione appaltante.
- La previsione di un pulsante di accensione e spegnimento non dimostra, di per sé, che sia sufficiente una durata complessiva della batteria inferiore al periodo minimo richiesto: se il criterio premia la durata del generatore, il requisito riguarda la capacità del dispositivo di assicurare tale durata e non il solo impiego intermittente.
- È ragionevole un criterio di gara che valorizzi una maggiore durata operativa della batteria quando essa riduce la necessità di sostituzione del dispositivo durante un trattamento invasivo e risponde a esigenze organizzative e assistenziali della stazione appaltante.
- In sede cautelare, la richiesta di sospensione non può essere accolta quando il pregiudizio allegato sia formulato in termini estremamente generici e non consenta di apprezzare concretamente l'urgenza e la gravità del danno.
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