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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13057/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi, in modo non continuativo, tra il 2003 e il 2008 per mansioni di muratore, giardiniere e potatore presso un ente locale. In sede di rinvio la Corte d'appello ha dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti, ha negato la conversione a tempo indeterminato per il divieto previsto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e ha liquidato un risarcimento pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, compensando in parte le spese. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi limitati essenzialmente alla regolazione delle spese: ha contestato la compensazione parziale, sostenendo che nel giudizio di rinvio la domanda di conversione non fosse più in discussione e che quindi non vi fosse soccombenza reciproca; ha inoltre censurato l'applicazione dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, sia per la riduzione per la difesa comune di più parti in fasi separate, sia per l'erronea individuazione del valore della causa come inferiore a 26.000 euro invece che indeterminabile. Il Comune ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con tre motivi, sostenendo che la Corte d'appello non avesse correttamente applicato i principi del precedente giudizio rescindente: secondo l'ente, i contratti erano legittimi perché inseriti in progetti regionali di sviluppo e occupazione e in programmi specifici di formazione e inserimento lavorativo finanziati con risorse pubbliche; in subordine, l'ente ha dedotto la violazione della direttiva 1999/70/CE, della clausola 5 dell'Accordo quadro e delle norme interne sui contratti a termine, sostenendo che mancasse un uso abusivo della contrattazione a termine e che ricorressero causali coerenti con la disciplina regionale invocata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del lavoratore sia il ricorso incidentale del Comune. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto infondate le doglianze perché la Corte d'appello si era attenuta ai principi fissati nel precedente rinvio: aveva verificato in concreto la mancanza di una causale temporanea idonea a giustificare i termini, escludendo che la sola riconducibilità ai progetti regionali o l'obiettivo di favorire l'occupazione bastassero a sottrarre i rapporti alla disciplina interna e eurounitaria; inoltre non era emersa alcuna effettiva finalità formativa tale da far ricadere i contratti nella clausola 2 dell'Accordo quadro. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, in assenza di una causale legittima, l'incentivo all'occupazione non è ragione obiettiva sufficiente a escludere le tutele contro l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine, specie nel pubblico impiego privatizzato, nel quale l'onere di provare la causale grava sul datore. Quanto al ricorso principale, la Corte ha ritenuto corretto il regolamento delle spese: la soccombenza va valutata sull'esito globale della lite e il giudice del rinvio poteva compensare solo in parte; inoltre, la liquidazione delle spese entro i limiti tariffari non è sindacabile in cassazione, salvo violazione dei minimi o dei massimi, non dedotta in modo idoneo. La Corte ha quindi compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    impone al giudice di rinvio di attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione nel precedente giudizio rescindente.

  • art. 326 c.p.c.

    solo la notificazione della sentenza effettuata al difensore della parte, e non quella eseguita presso l'ente in persona del sindaco, fa decorrere i termini brevi per l'impugnazione.

  • art. 327 c.p.c.

    in assenza di valida notifica ai fini impugnatori, il ricorso proposto entro il termine semestrale dalla pubblicazione è tempestivo.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    l'improcedibilità per mancato deposito della sentenza notificata presuppone una notifica idonea a far decorrere i termini brevi, che nel caso concreto non vi era.

  • clausola 2, paragrafo 2, Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    l'esclusione della disciplina eurounitaria è possibile solo per effettivi programmi di formazione professionale iniziale o apprendistato, accertati in concreto.

  • clausola 5, lett. a), Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    l'incentivo all'occupazione non costituisce di per sé ragione oggettiva sufficiente a escludere le tutele contro l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine.

  • art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001

    nel pubblico impiego privatizzato impedisce la conversione automatica e richiede comunque la verifica della legittimità del ricorso al termine.

  • art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001

    la causale del termine deve rispondere a ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive realmente temporanee, da accertare in concreto.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010

    è stata applicata dalla Corte d'appello per la liquidazione del risarcimento conseguente alla nullità del termine.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza valutata sull'esito globale del processo, con possibilità di compensazione parziale o totale.

  • art. 4, commi 1, 2 e 4, D.M. n. 55 del 2014

    la liquidazione dei compensi professionali è discrezionale entro i limiti tariffari; gli aumenti o le riduzioni previsti per pluralità di parti o questioni comuni non sono sindacabili in cassazione se restano entro minimi e massimi, mentre la riduzione non può scendere sotto i minimi inderogabili.

  • art. 5, commi 1, 5 e 6, D.M. n. 55 del 2014

    richiamato nel motivo relativo alla determinazione del valore della causa e alla liquidazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per gli effetti contributivi connessi al rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, la legittimità dei contratti a termine fondati su programmi o progetti regionali non può essere desunta in via astratta dal solo richiamo alla finalità occupazionale: occorre verificare in concreto la presenza di una causale temporanea, tecnica, organizzativa o sostitutiva, effettivamente correlata alle esigenze del datore pubblico.
  • L'incentivo alla occupazione o l'inserimento lavorativo di soggetti disoccupati non valgono, da soli, come ragione obiettiva idonea a escludere l'applicazione delle tutele contro l'abuso della reiterazione dei contratti a termine; tali finalità sono compatibili con l'ordinamento solo se perseguite nel rispetto della disciplina sulla causalità.
  • Solo programmi effettivamente riconducibili a formazione professionale iniziale, apprendistato o specifici programmi di formazione consentono di sottrarre il rapporto all'Accordo quadro europeo, ma la verifica deve essere concreta e non meramente nominale.
  • In tema di contratti a termine, incombe sul datore di lavoro l'onere di specificare e provare le ragioni giustificative del termine; formule generiche o il mero rinvio a progetti pubblici non bastano.
  • Nel giudizio di rinvio, la soccombenza sulle spese va valutata sull'esito globale della lite e non singolarmente per ciascun grado o fase; la compensazione parziale è legittima se una parte risulti complessivamente soccombente anche solo in parte.
  • La liquidazione delle spese professionali entro il range tariffario stabilito dal d.m. n. 55 del 2014 è insindacabile in cassazione, salvo che venga dedotta e dimostrata la violazione dei minimi o dei massimi tariffari; gli aumenti o le riduzioni previsti per pluralità di parti o questioni comuni, se rientrano nei parametri, non richiedono specifica motivazione censurabile in legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineSpese di liteRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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