Sentenza n. 14743/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – della graduatoria rettificata di merito per la Regione Lombardia del “Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado ai sensi dell''art. 3 comma 7 del D.M 205/2023”, per la classe A048, pubblicata in data 30 settembre 2024, nella parte in cui non prevede il nominativo dell’odierno ricorrente, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione; -della graduatoria finale di merito per la Regione Lombardia del “Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado ai sensi dell''art. 3 comma 7 del D.M 205/2023”, per la classe A048, pubblicata in data 17 settembre 2024, nella parte in cui non prevede il nominativo dell’odierno ricorrente, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione; -del Decreto n. 3168 del 15 ottobre 2024, con cui la p.a. ha integrato la graduatoria finale del concorso per un numero di posti pari alle rinunce intervenute, nella parte in cui non prevede il nominativo dell’odierno ricorrente; -del bando di concorso, ove occorra e per quanto di ragione; -dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, relativi all’approvazione della graduatoria finale del concorso (e delle successive rettifiche), con specifico riferimento all’attribuzione dei titoli di riserva; -dell’elenco dei candidati idonei per il profilo di interesse, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; -di ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l’assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l’odierno ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi dello stesso; -di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all’odierno ricorrente, con specifico riferimento alla procedura di attribuzione dei titoli di riserva, ivi inclusi (i) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori, (ii) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei degli idonei, (iii) la graduatoria degli idonei per il medesimo concorso relativo alla classe di concorso A048, mai pubblicati dall’Amministrazione resistente, (iv) il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio; Nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando l’inserimento della stessa nell’elenco dei vincitori del concorso de quo e/o all''''adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta alla stessa la partecipazione al prosieguo della procedura concorsuale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MOSCA GIOVANNI il 29\7\2025 : PER L’ANNULLAMENTO (ANCHE PER LA DECLARATORIA D’INEFFICACIA EX ART. 59, C.P.A.) -dell’Elenco dei candidati idonei, nella misura del 30% dei posti messi a bando, allegato al Provvedimento Prot. 794 del 26.06.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’odierno ricorrente; -del Provvedimento Prot. 794 del 26.06.2025, pubblicato in data 26.06.2025, nonché dell’allegato elenco, nella parte in cui non include il nominativo dell’odierno ricorrente; -del Provvedimento Prot. 1007 del 21.07.2025, pubblicato in data 21.07.2025, nonché dell’allegato elenco, nella parte in cui non include il nominativo dell’odierno ricorrente; -dell’Elenco dei candidati idonei, nella misura del 30% dei posti messi a bando, rettificato e allegato al Provvedimento Prot. 1007 del 21.07.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’odierno ricorrente; -del Provvedimento Prot. 1016 del 22.07.2025, pubblicato in data 22.07.2025, nonché dell’allegato elenco, nella parte in cui non include il nominativo dell’odierno ricorrente; -dell’Elenco dei candidati idonei, nella misura del 30% dei posti messi a bando, rettificato e allegato al Provvedimento Prot. 1016 del 22.07.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’odierno ricorrente; -della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami del concorso di cui al D.M. 06 dicembre 2023, n. 2575, per la classe A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO per la regione Lombardia, integrata con l’inserimento dei nominativi allegati al decreto Prot. 794 del 26.06.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’odierno ricorrente; -della graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami del concorso di cui al D.M. 06 dicembre 2023, n. 2575, per la classe A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO per la regione Lombardia, integrata con l’inserimento dei nominativi allegati al decreto Prot. 1007 del 21.07.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’odierno ricorrente; -del Provvedimento Prot. 777 del 25.06.2025, con cui la p.a. ha proceduto all’inserimento con riserva del candidato De Pasquale Alessio nella graduatoria di merito per la classe di concorso A048 del concorso indetto con D.D.G. 2575/2023, nella posizione n. 148bis, con punteggio totale pari a 191,50 pt; -di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie del concorso per personale docente della scuola secondaria, classe A048 per la Regione Lombardia, e successivi atti di integrazione e rettifica, nella parte in cui non includevano il ricorrente per omessa valutazione del titolo di riserva, nonché gli elenchi degli idonei successivamente adottati.
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le graduatorie finali e rettificate, gli atti di integrazione conseguenti alle rinunce, gli elenchi degli idonei e i relativi atti presupposti e consequenziali del concorso per titoli ed esami per la classe A048 nella Regione Lombardia. Ha dedotto l’illegittimità degli atti per violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando in particolare l’omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione e la conseguente mancata inclusione nelle graduatorie dei vincitori e degli idonei. Con i motivi aggiunti ha impugnato gli elenchi degli idonei formati nella misura del 30% dei posti messi a bando, le successive rettifiche e l’inserimento con riserva di un altro candidato. Ha inoltre chiesto il risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante inserimento nell’elenco dei vincitori o l’adozione di altra misura utile alla prosecuzione della procedura concorsuale. Il ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso; la rinuncia è stata depositata e notificata alle altre parti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., in ragione della rinuncia al ricorso formulata dalla parte ricorrente. Il Collegio ha rilevato che la rinuncia, depositata agli atti e notificata alle altre parti in conformità all’art. 84 c.p.a., determina l’estinzione del processo in applicazione del principio dispositivo. Le spese di lite sono state compensate tra le parti per eccezionali ragioni, tenuto conto della definizione in rito della controversia e della natura degli interessi contrapposti.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso deve essere depositata e notificata alle altre parti del giudizio; nel caso esaminato tali adempimenti risultavano effettuati.
art. 30 c.p.a.
La domanda di risarcimento in forma specifica era stata proposta dal ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito a seguito dell’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la rinuncia al ricorso, quando sia depositata e notificata alle altre parti secondo le forme previste dall’art. 84 c.p.a., comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza che il giudice debba esaminare nel merito le censure dedotte.
- La definizione del giudizio per rinuncia, in presenza di eccezionali ragioni connesse alla natura della controversia e alla sua definizione in rito, può giustificare la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 set 2026Sentenza n. 1793/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 set 2026Sentenza n. 622/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
- Sentenza · 10 set 2026Sentenza n. 2442/2026 - Catania, Sezione 1
- Sentenza · 10 set 2026Sentenza n. 5154/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 10 set 2026Sentenza n. 5155/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 10 set 2026Sentenza n. 5156/2026 - Napoli, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →