Cassazione Civile, Ordinanza n. 07160/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La parte attrice aveva promosso davanti al Tribunale un ricorso ex art. 281-decies c.p.c. per ottenere l’accertamento della nullità di un contratto di finanziamento stipulato per l’acquisto di un autoveicolo, finanziamento al quale accedeva anche una linea di credito con carta revolving e fido di euro 800. La domanda era fondata sulla dedotta violazione delle norme sul collocamento e sulla distribuzione dei prodotti finanziari e sulla violazione dell’art. 117 TUB per mancanza di forma scritta, con conseguente nullità della pattuizione degli interessi ultralegali e applicazione del tasso sostitutivo legale. Il convenuto aveva eccepito l’incompetenza per valore del Tribunale, sostenendo che la controversia rientrasse nella competenza del Giudice di Pace in ragione del valore del rapporto. Il ricorso per regolamento di competenza ha censurato tale decisione deducendo la violazione degli artt. 7, 10, 13, 14 e 38 c.p.c., assumendo che, trattandosi di azione di mero accertamento della nullità senza domanda di condanna, la causa dovesse ritenersi di valore indeterminabile; in via subordinata, ha sostenuto che l’uso di una carta revolving comportasse comunque un petitum restitutorio di valore indeterminabile.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza per valore del Giudice di Pace territorialmente competente. Ha ritenuto che, quando il giudice è chiamato a pronunciarsi con efficacia di giudicato sull’esistenza o validità di un rapporto obbligatorio, il valore della causa va determinato avendo riguardo all’intero rapporto dedotto in giudizio e non soltanto alla parte contestata. Ha inoltre osservato che non era stato efficacemente censurato l’accertamento del giudice di merito secondo cui il valore complessivo del rapporto rientrava nella competenza per valore del Giudice di Pace, essendo il finanziamento inferiore al limite di diecimila euro. È stata esclusa anche la tesi della causa di valore indeterminabile per la presenza della carta revolving, poiché il relativo valore resta comunque ancorato al rapporto obbligatorio che ne ha determinato l’utilizzo. Alla parte ricorrente è stato inoltre posto a carico il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, e la liquidazione delle spese del regolamento è stata rimessa al giudice competente.
Norme richiamate
È stata la norma processuale sulla base della quale è stata introdotta la domanda davanti al Tribunale.
È stato richiamato quale base del regolamento di competenza proposto dalla parte soccombente sulla questione di competenza.
art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.
È il vizio dedotto a fondamento del ricorso per regolamento di competenza, per violazione delle norme sulla competenza per valore.
Il valore della causa, in base all’importo del finanziamento, rientra nella competenza del Giudice di Pace; la Corte applica il limite di competenza per valore previsto dalla disposizione novellata.
La parte ricorrente lo invocava per sostenere che la causa fosse di valore indeterminabile, ma la Corte ha escluso tale qualificazione.
Per le cause relative all’esistenza o validità di un rapporto obbligatorio, il valore si determina in base alla parte del rapporto in contestazione; tuttavia la Corte ribadisce la deroga quando il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato sull’esistenza o validità del rapporto, dovendosi considerare l’intero rapporto.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per calcolare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È la norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB)
Era invocato dalla parte ricorrente per sostenere la nullità del contratto di finanziamento per difetto di forma scritta.
Sono stati richiamati dal ricorrente come norme asseritamente violate nella determinazione della competenza per valore.
Massime di principio
- Nelle controversie che abbiano ad oggetto l’accertamento dell’esistenza o della validità di un rapporto obbligatorio, la competenza per valore si determina, in linea di principio, considerando l’intero rapporto dedotto in giudizio quando il giudice è chiamato a statuire con efficacia di giudicato sul rapporto stesso.
- La qualificazione della causa come di valore indeterminabile non può essere desunta in modo astratto dalla sola natura dell’azione di accertamento o dalla mancanza di una domanda di condanna, se il petitum sostanziale resta comunque ancorato a un rapporto economico determinato o determinabile.
- La presenza di strumenti di utilizzo del credito, come una carta revolving, non rende automaticamente indeterminabile il valore della controversia, se il valore resta riferibile al rapporto obbligatorio sottostante che ne giustifica l’emissione e l’utilizzo.
- Nel regolamento di competenza, la censura sulla competenza per valore deve confrontarsi con l’accertamento di fatto del giudice di merito circa l’ammontare del rapporto controverso; se tale accertamento non è specificamente e utilmente censurato, la doglianza non può essere accolta.
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