Sentenza del 15/02/2018 n. 961 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Avviso di accertamento - raddoppio dei termini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il raddoppio dei termini per l’accertamento tributario previsto, per le imposte dirette e l’IVA, dall’art. 37, comma 24, del D.L. n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006, nonché dall’art. 57, comma 2-bis, del D.P.R. n. 633/1972. Il contribuente contestava l’utilizzabilità del raddoppio, sostenendo che esso non potesse operare in assenza di una concreta e comprovata denuncia o di un effettivo procedimento penale. La regola affermata è invece che, ai fini del raddoppio, rileva la mera astratta configurabilità di una fattispecie delittuosa prevista dal D.Lgs. n. 74/2000, purché i fatti siano idonei a integrare tale ipotesi di reato. Il principio non si estende all’IRAP, poiché per tale imposta non sono previste specifiche fattispecie delittuose tributarie.
La decisione
La pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta ammissibile quanto all’applicazione del raddoppio dei termini per le imposte dirette e per l’IVA, senza che fosse necessario dimostrare l’effettiva presentazione di una denuncia o l’esito di un procedimento penale. Il raddoppio non è invece applicabile all’IRAP, trattandosi di un’imposta priva di fattispecie delittuose proprie previste dal D.Lgs. n. 74/2000. L’esito è quindi favorevole all’Amministrazione per imposte dirette e IVA, ma favorevole al contribuente limitatamente all’IRAP.
Norme richiamate
Art. 37, comma 24, D.L. n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006
Norma che ha introdotto il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di fatti comportanti obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.
Per l’operatività del raddoppio è sufficiente la configurabilità astratta di una fattispecie delittuosa tributaria, senza necessità di una condanna penale o dell’effettivo avvio di un procedimento penale.
Art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
Prevede il raddoppio dei termini per l’accertamento delle imposte sui redditi nei casi in cui il fatto comporti l’obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000.
Il raddoppio opera quando gli elementi contestati sono astrattamente riconducibili a un reato tributario, valutazione da compiere sulla base dei fatti posti a fondamento dell’accertamento.
Art. 57, comma 2-bis, D.P.R. n. 633/1972
Prevede il raddoppio dei termini per gli accertamenti in materia di IVA in presenza di fatti penalmente rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000.
La stessa regola del raddoppio applicabile alle imposte dirette opera anche per l’IVA, quando sia astrattamente configurabile un reato tributario.
D.Lgs. n. 74/2000
Disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Poiché non prevede specifiche fattispecie delittuose relative all’IRAP, il raddoppio dei termini non può essere applicato agli accertamenti IRAP.
Cassazione, ordinanza n. 9322/2017
Conferma che, per il raddoppio dei termini, è sufficiente l’astratta configurabilità del reato tributario e che il meccanismo non opera per l’IRAP.
Massime di principio
- Quando un accertamento riguarda imposte dirette o IVA, il termine può raddoppiare se i fatti contestati sono astrattamente riconducibili a un reato previsto dal D.Lgs. n. 74/2000.
- Non è normalmente necessario dimostrare che sia stata effettivamente presentata una denuncia, che sia stato instaurato un procedimento penale o che vi sia stata una condanna definitiva.
- La verifica deve concentrarsi sulla concreta idoneità dei fatti descritti nell’avviso a integrare, almeno in astratto, una fattispecie delittuosa tributaria; non è sufficiente un richiamo generico e immotivato al reato.
- Il raddoppio dei termini non si applica automaticamente a ogni tributo: per l’IRAP, in assenza di specifiche fattispecie delittuose previste dal D.Lgs. n. 74/2000, il termine ordinario resta applicabile.
- Se un unico avviso riguarda più imposte, l’eventuale raddoppio deve essere valutato separatamente per ciascun tributo: può valere per imposte dirette e IVA, ma non per l’IRAP.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 feb 2018Sentenza del 15/02/2018 n. 32 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 15 feb 2018Sentenza del 15/02/2018 n. 119 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 15 feb 2018Sentenza del 15/02/2018 n. 122 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 15 feb 2018Sentenza del 15/02/2018 n. 169 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 15 feb 2018Sentenza del 15/02/2018 n. 177 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 15 feb 2018Sentenza del 15/02/2018 n. 307 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →