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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24613/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione contro l'assoluzione per il reato previsto dall'art. 589-bis c.p.; la parte civile censura la sentenza per mancata considerazione della gravità del comportamento dell'imputato, per non aver valutato adeguatamente la cartella clinica e altri documenti prodotti, per non aver riconosciuto il ruolo causale della velocità del veicolo dell'imputato e per non aver valutato correttamente il danno patrimoniale e morale subito dalla parte civile (sorella della vittima).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché meramente contestatorio e privo di specificità e di confronto con la motivazione della decisione impugnata, ai sensi della giurisprudenza richiamata. È stata confermata, di fatto, l'assoluzione pronunciata in primo grado e in appello per insufficienza di prove; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma applicata al fatto contestato (omicidio stradale): la sentenza di merito ha assolto l'imputato per non aver provato, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale. La Cassazione non ha riformato tale accertamento probatorio avendo dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile.

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'inammissibilità dell'impugnazione generica: la Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse sufficientemente specifico né confrontasse puntualmente le ragioni della decisione impugnata, integrando i presupposti per l'inammissibilità ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Un ricorso per Cassazione deve indicare con precisione le ragioni di doglianza e confrontarsi direttamente con la motivazione del giudice di merito; la mera enunciazione di dissenso è inammissibile.
  • Nei reati stradali l'accertamento della responsabilità penale richiede prova del nesso causale tra condotta (es. eccesso di velocità) e evento; la velocità è rilevante solo se dagli accertamenti tecnici emerge il suo ruolo causale nello scontro.
  • Se le consulenze tecniche non consentono di ricostruire con ragionevole certezza il punto d'urto o la dinamica decisiva, il beneficio del dubbio può portare all'assoluzione per non sussistenza del fatto o per insufficienza di prova.
  • Le doglianze sulla quantificazione del danno patrimoniale e morale, quando sollevate in sede penale dalla parte civile, richiedono istruttoria probatoria specifica: contestazioni generiche sul danno sono difficilmente decisive in Cassazione se non adeguatamente documentate e motivate.
  • La partecipazione di un'assicurazione (es. GROUPAMA) non altera il principio della prova penale: la responsabilità civile/risarcitoria segue regole diverse e va trattata con documentazione economica probatoria specifica.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese e somme alla Cassa delle ammende); è quindi essenziale valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.

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