Ordinanza n. 8126/2026 - Roma, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza Tribunale di Cassino n. 363/2025, pubblicata il 4.4.2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata attuazione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 363/2025, passata in giudicato
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 363/2025, pubblicata il 4 aprile 2025 e passata in giudicato. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che l'art. 113, comma 2, c.p.a. stabilisce, per l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, la competenza del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Ha inoltre richiamato l'art. 47 c.p.a. sulla ripartizione delle controversie tra la sede principale del TAR e le sezioni staccate.
La decisione
Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo che la controversia rientri nell'ambito dell'art. 113 c.p.a. e sia attribuita alla competenza territoriale inderogabile della sezione staccata di Latina, quale sede del TAR Lazio competente in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Cassino. L'affare è stato quindi rimesso alla sede di Latina, davanti alla quale il giudizio potrà essere riassunto nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Ogni valutazione, comprese le spese di lite, spetterà al giudice competente.
Norme richiamate
art. 113, comma 2, c.p.a.
il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza
Per l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, la competenza spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la decisione.
art. 47 c.p.a.
Disciplina la ripartizione delle controversie tra la sede del TAR con sede nel capoluogo e la relativa sezione staccata.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice dichiarato competente entro i termini previsti dalla disposizione.
art. 16, comma 2, c.p.a.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza volto a ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza appartiene al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la sentenza.
- La competenza prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.a. è territoriale inderogabile e deve essere rispettata anche nella ripartizione interna tra la sede principale del TAR e la sezione staccata competente.
- Quando il ricorso per ottemperanza è presentato alla sede del TAR priva di competenza, l'affare deve essere rimesso alla sede competente e il giudizio può essere riassunto entro i termini stabiliti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.
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