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Ordinanza

Ordinanza n. 8126/2026 - Roma, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza Tribunale di Cassino n. 363/2025, pubblicata il 4.4.2025 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202513867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata attuazione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 363/2025, passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 363/2025, pubblicata il 4 aprile 2025 e passata in giudicato. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che l'art. 113, comma 2, c.p.a. stabilisce, per l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, la competenza del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Ha inoltre richiamato l'art. 47 c.p.a. sulla ripartizione delle controversie tra la sede principale del TAR e le sezioni staccate.

La decisione

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo che la controversia rientri nell'ambito dell'art. 113 c.p.a. e sia attribuita alla competenza territoriale inderogabile della sezione staccata di Latina, quale sede del TAR Lazio competente in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Cassino. L'affare è stato quindi rimesso alla sede di Latina, davanti alla quale il giudizio potrà essere riassunto nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Ogni valutazione, comprese le spese di lite, spetterà al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza

    Per l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, la competenza spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la decisione.

  • art. 47 c.p.a.

    Disciplina la ripartizione delle controversie tra la sede del TAR con sede nel capoluogo e la relativa sezione staccata.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice dichiarato competente entro i termini previsti dalla disposizione.

  • art. 16, comma 2, c.p.a.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza volto a ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza appartiene al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la sentenza.
  • La competenza prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.a. è territoriale inderogabile e deve essere rispettata anche nella ripartizione interna tra la sede principale del TAR e la sezione staccata competente.
  • Quando il ricorso per ottemperanza è presentato alla sede del TAR priva di competenza, l'affare deve essere rimesso alla sede competente e il giudizio può essere riassunto entro i termini stabiliti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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