Cassazione Civile, Ordinanza n. 13349/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di numerose cartelle di pagamento, di un’iscrizione ipotecaria su immobili e di un fermo amministrativo su un veicolo di sua proprietà. In primo grado la CTP aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti non tributari e aveva annullato in parte le cartelle, ritenendo nulle alcune notifiche perché effettuate a persona diversa dal destinatario senza successivo avviso, oltre che illegittimi ipoteca e fermo per mancato preavviso. In appello la CTR aveva sostanzialmente confermato l’impostazione, salvando solo due notifiche e ritenendo dovuto un previo avviso per l’iscrizione ipotecaria e il fermo. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 per avere la CTR considerato irregolari le notifiche delle cartelle consegnate a familiari conviventi senza raccomandata informativa; violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per avere escluso la specificità dei motivi di appello su alcune cartelle; ulteriore violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 per avere reputato invalide notifiche effettuate a moglie, figlia o altro familiare convivente; violazione dell’art. 112 c.p.c. sulla pretesa erronea lettura della decisione di primo grado; violazione degli artt. 112 c.p.c. e 50, comma 2, d.P.R. 602/1973 per aver la CTR annullato ipoteca e fermo per mancato preventivo invio della comunicazione/intimazione. La Corte ha inoltre rilevato l’inammissibilità del controricorso del contribuente perché tardivo e non idoneamente proposto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso e ha rigettato tutti gli altri. Ha affermato che, quando la cartella è notificata direttamente dall’agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, se il piego è consegnato a un familiare che si dichiara convivente opera una presunzione di conoscenza da parte del destinatario, e non è necessario un successivo avviso informativo secondo la disciplina della legge n. 890/1982. Pertanto la CTR ha errato nel dichiarare irregolari quelle notifiche. Quanto al quinto motivo, la Corte ha confermato che l’iscrizione ipotecaria non richiede la previa intimazione ex art. 50, comma 2, ma deve essere preceduta dal contraddittorio endoprocedimentale; inoltre il preavviso di fermo è autonomamente impugnabile. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania anche per le spese.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
La notifica della cartella esattoriale mediante invio diretto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è regolata dalle norme del servizio postale ordinario; se il piego è consegnato a un familiare convivente del destinatario, si presume la conoscenza dell’atto da parte del destinatario e non è necessario il successivo avviso informativo previsto dalla disciplina delle notifiche ex legge n. 890/1982.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
L’onere di specifica impugnazione nel processo tributario è soddisfatto anche quando l’appellante riproponga in appello le ragioni già poste a base della legittimità del proprio operato, purché emerga una chiara censura alla decisione di primo grado.
art. 112 c.p.c.
Il motivo relativo alla pretesa ultrapetizione è stato assorbito dall’accoglimento dei motivi principali; il giudice di legittimità non ha ritenuto decisiva la censura ai fini della decisione.
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
L’intimazione di pagamento prevista da tale norma non è condizione di procedibilità per l’iscrizione ipotecaria, poiché l’ipoteca non costituisce atto di espropriazione forzata; resta però necessario il contraddittorio endoprocedimentale prima dell’iscrizione ipotecaria.
art. 77 d.P.R. n. 602/1973
L’iscrizione ipotecaria è una misura autonoma rispetto all’espropriazione forzata e può essere disposta senza la previa intimazione di cui all’art. 50, ma solo dopo comunicazione al contribuente e concessione di un termine per osservazioni o pagamento, pena nullità per violazione del contraddittorio.
art. 86 d.P.R. n. 602/1973
Il preavviso di fermo è atto autonomamente impugnabile, in quanto funzionale a rendere nota la pretesa dell’amministrazione e a consentire la tutela giurisdizionale prima dell’iscrizione del fermo.
art. 83, comma 3, c.p.c.
La procura speciale apposta in calce a una memoria di costituzione tardiva e non notificata non è valida, poiché il potere certificativo del difensore è circoscritto agli atti previsti dalla norma.
art. 370 c.p.c.
La parte intimata deve costituirsi nel termine previsto per il controricorso; il deposito tardivo di una memoria di costituzione non può surrogare un controricorso valido.
art. 378 c.p.c.
Solo la legale conoscenza del controricorso consente il corretto esercizio delle facoltà difensive nella fase di discussione in Cassazione.
art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuali dedotti dalla società concessionaria.
art. 100 c.p.c.
L’interesse ad agire sussiste anche rispetto agli atti prodromici come il preavviso di fermo, essendo questi atti funzionali alla tutela contro la pretesa dell’amministrazione.
Massime di principio
- Nella notifica della cartella esattoriale eseguita direttamente dall’agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la consegna a un familiare convivente del destinatario integra una modalità idonea e fa presumere la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, salvo prova contraria.
- In tale forma semplificata di notifica non trova applicazione la disciplina della legge n. 890/1982 e non è richiesto un ulteriore avviso informativo al destinatario.
- Nel processo tributario l’onere di specificità dei motivi di appello non impone formule sacramentali: è sufficiente una chiara critica alla decisione impugnata, anche mediante riproposizione delle ragioni già svolte in primo grado.
- L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 non è un atto dell’espropriazione forzata e non richiede la previa intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2; tuttavia deve essere preceduta dal contraddittorio endoprocedimentale, con comunicazione preventiva e termine per osservazioni o pagamento, a pena di nullità.
- Il preavviso di fermo amministrativo è un atto autonomamente impugnabile perché incide immediatamente sulla sfera giuridica del destinatario e consente la tutela giurisdizionale prima dell’adozione della misura finale.
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