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Sentenza

Sentenza del 26/01/2018 n. 2010 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto al contribuente l'agevolazione "prima casa". L'Ufficio sosteneva che l'immobile dovesse essere qualificato come abitazione di lusso ai sensi dell'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, poiché la superficie utile complessiva, includendo il piano seminterrato e il sottotetto, superava i 240 mq. Secondo la Corte, ai fini del calcolo rileva la concreta utilizzabilità degli ambienti e non la loro formale abitabilità secondo il regolamento edilizio. L'Agenzia contestava inoltre la decisione sulle conseguenze della modifica normativa intervenuta dal 2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. È stata quindi ritenuta legittima la revoca dell'agevolazione "prima casa" e il recupero della maggiore imposta di registro e del credito d'imposta indebitamente fruito. Tuttavia, le sanzioni sono state dichiarate non dovute in applicazione del principio del favor rei previsto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, poiché la normativa successiva ha sostituito il criterio delle caratteristiche di lusso con quello della categoria catastale. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.200 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, comma 3, Parte I, Tariffa e nota II-bis

    Disciplina l'agevolazione per l'acquisto della prima casa. Per gli atti anteriori al 1° gennaio 2014, il beneficio non spettava agli immobili qualificabili come abitazioni di lusso secondo i parametri previsti dal D.M. 2 agosto 1969.

  • D.M. 2 agosto 1969, art. 6

    "Superficie utile complessiva"

    La superficie utile complessiva deve essere determinata considerando gli ambienti utilizzabili, anche se privi dei requisiti formali di abitabilità. L'elencazione dei locali eventualmente esclusi dal computo è tassativa; non è quindi sufficiente che un vano sia formalmente non abitabile per escluderlo automaticamente.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 2

    "Nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile"

    Il principio del favor rei impone di non applicare sanzioni quando una modifica normativa elimina la rilevanza dell'elemento sul quale si fondava la violazione, anche se resta dovuta l'imposta principale.

  • D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10, comma 1, lett. a), e comma 5

    Per i trasferimenti successivi al 1° gennaio 2014 ha sostituito il criterio qualitativo delle abitazioni di lusso con quello catastale: l'agevolazione è esclusa per gli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Gli atti anteriori restano soggetti alla disciplina previgente per quanto riguarda l'imposta.

  • D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 33

    Ha uniformato anche il regime dell'IVA agevolata prima casa al criterio catastale, escludendo dal beneficio gli immobili appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9.

  • Art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la controversia nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Per gli acquisti soggetti alla disciplina previgente al 1° gennaio 2014, la qualificazione dell'immobile come abitazione di lusso dipendeva dalla superficie utile complessiva e non dalla sola superficie formalmente abitabile.
  • Cantine, seminterrati, sottotetti o altri locali possono concorrere al superamento della soglia dimensionale se sono concretamente utilizzabili, anche quando non risultano abitabili secondo la normativa edilizia.
  • La non abitabilità formale di un ambiente non determina automaticamente la sua esclusione dal calcolo: occorre verificare la sua effettiva utilizzabilità e la presenza di eventuali esclusioni tassativamente previste dalla normativa.
  • Per gli atti successivi al 1° gennaio 2014, ai fini dell'agevolazione prima casa, il criterio principale è la categoria catastale: sono ostative le categorie A/1, A/8 e A/9, indipendentemente dal calcolo della superficie secondo i vecchi parametri.
  • Una modifica normativa può lasciare ferma la maggiore imposta dovuta per il passato ma eliminare le sanzioni, quando la violazione contestata si fondava su un requisito o parametro non più rilevante nell'ordinamento.
  • In presenza di una contestazione ancora non definitiva, il principio del favor rei può essere applicato anche d'ufficio e in ogni grado del giudizio.

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