Sentenza del 18/01/2016 n. 21 - Comm. Trib. Prov. Biella
Avviso di liquidazione - Erogazione sanzioni - Tardivo pagamento dell'imposta di bollo - Apposizione di marche su conferimento di incarico di assistenza tecnica in un ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto, con conferma dell'avviso di liquidazione e delle sanzioni per tardivo pagamento dell'imposta di bollo. È stato ritenuto irrilevante che il versamento fosse avvenuto prima della proposizione del ricorso, poiché l'obbligo tributario sorgeva già al momento della formazione dell'atto di conferimento dell'incarico.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'apposizione tardiva delle marche da bollo sul conferimento dell'incarico di assistenza tecnica in un ricorso. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il pagamento effettuato prima della proposizione del ricorso fosse sufficiente a escludere la violazione. La decisione ha invece ritenuto che l'imposta di bollo fosse dovuta fin dall'origine, cioè al momento della formazione dell'atto, documento o registro soggetto a imposta, e non semplicemente prima del successivo deposito o utilizzo processuale.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tariffa Parte I, art. 20
Gli atti, documenti e registri indicati dalla norma sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine della loro formazione. Il pagamento effettuato successivamente, anche prima dell'utilizzo o della proposizione del ricorso, non elimina necessariamente la violazione per tardività.
Massime di principio
- Per gli atti soggetti a imposta di bollo fin dall'origine, il momento rilevante è quello della formazione dell'atto e non quello del suo successivo deposito, presentazione o utilizzo.
- Il pagamento eseguito prima dell'utilizzazione dell'atto può comunque essere tardivo se l'imposta avrebbe dovuto essere assolta al momento della formazione.
- In caso di contestazione, occorre verificare la specifica voce della Tariffa del d.P.R. 642/1972 applicabile e individuare con precisione il momento in cui l'atto si considera formato.
- La regolarizzazione spontanea prima dell'uso dell'atto non comporta automaticamente l'inesistenza della violazione, anche se può rilevare secondo le regole applicabili per la riduzione o il ravvedimento delle sanzioni.
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