Cassazione Penale, Sentenza n. 26329/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza che aveva riconosciuto a Sharon Aromire la riparazione ex art. 314 c.p.p. per la detenzione subita (custodia cautelare e arresti domiciliari) chiedendo: 1) che fosse censurata la valutazione della Corte di appello che aveva escluso condotte dolose o gravemente colpose della donna tali da aver determinato l'apparenza del reato (ossia che non avrebbe adeguatamente considerato i rapporti della donna con i coimputati e altre condotte ostative all'indennizzo); 2) che fosse annullata la statuizione di condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite nonostante la mancata costituzione in giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso tempestivo, ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato (confermando che la Corte d'appello ha compiuto una valutazione autonoma ex ante e che il ricorrente non ha indicato fatti concreti a confutare la motivazione: un generico riferimento alle "frequentazioni" è insufficiente) e ha accolto il secondo motivo: ha annullato senza rinvio la parte dell'ordinanza che aveva condannato il Ministero all'effetto di eliminare la statuizione sulla rifusione delle spese in favore dell'avvocato della resistente. Il resto dell'ordinanza (compresa la liquidazione dell'indennizzo di euro 37.848) è stato confermato.
Norme richiamate
Riconosce il diritto alla riparazione per chi è prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, salvo che abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave; il giudice della riparazione deve valutare ex ante se vi sia stato comportamento ostativo che abbia creato l'apparenza del reato, con valutazione autonoma rispetto al giudizio di merito.
Stabilisce il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione, con decorrenza dalla notifica dell'ordinanza stessa.
Principio generale di regolazione delle spese processuali applicabile, per i suoi criteri, al procedimento di riparazione per ingiusta detenzione.
Fondamentale per la compensazione delle spese: il giudice può compensare solo in presenza di soccombenza reciproca o di particolari condizioni (assoluta novità della questione, cambiamento di giurisprudenza o altre gravi ed eccezionali ragioni); applicazione nella materia della riparazione comporta che la P.A. non costituitasi non può essere considerata soccombente e non può essere condannata alle spese.
Massime di principio
- La riparazione ex art. 314 c.p.p. è riconosciuta se sussiste una sentenza irrevocabile di proscioglimento per "il fatto non sussiste" o simili, salvo prova che il beneficiario abbia causato la detenzione con dolo o colpa grave.
- Il giudice della riparazione svolge una valutazione autonoma ex ante, distinta dal giudizio penale sul merito: non si ricerca la responsabilità penale ma se il comportamento dell'imputato ha creato l'apparenza di reato che giustificava la misura cautelare.
- Per contrastare una domanda di riparazione occorre allegare e provare circostanze concrete e specifiche (atti, contatti, comportamenti) che abbiano effettivamente contribuito a creare un grave quadro indiziario; affermazioni generiche o indeterminate (es. "frequentazioni") sono insufficienti.
- Nel procedimento di riparazione la Pubblica Amministrazione (Ministero) è notifica della domanda e può non costituirsi; se non si costituisce non può essere considerata soccombente né condannata alle spese. La condanna alle spese richiede costituzione e opposizione concretamente rigettata ovvero soccombenza.
- I termini procedurali (es. 15 giorni per il ricorso di cassazione ex art. 585 c.p.p.) decorrono dalla notificazione dell'ordinanza conclusiva; è essenziale verificare la tempestività dell'impugnazione sulla base delle notifiche.
- In sede di impugnazione della decisione di riparazione, il ricorrente deve collegare i principi giurisprudenziali al caso concreto: la mera invocazione di norme o principi senza ancoraggio fattuale non supera il controllo di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26312/2025 del 18/07/2025
- Sentenza penale · 18 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26313/2025 del 18/07/2025
- Sentenza penale · 18 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26314/2025 del 18/07/2025
- Sentenza penale · 18 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26315/2025 del 18/07/2025
- Sentenza penale · 18 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26316/2025 del 18/07/2025
- Sentenza penale · 18 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26317/2025 del 18/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →