Cassazione Civile, Ordinanza n. 03657/2026 del 17/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa risarcitoria per responsabilità della Regione in relazione al mancato compimento e alla mancata attuazione di un articolato progetto di sviluppo e innovazione collegato al c.d. "Progetto Sardegna", con allegata violazione della buona fede e responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. La società originariamente attrice deduceva di avere sostenuto costi per progettazione, ricerca, elaborazione dati, gestione delle attività e organizzazione di corsi di formazione, confidando in delibere regionali e in un percorso amministrativo che, secondo la prospettazione, aveva ingenerato un affidamento qualificato sull’effettiva realizzazione del progetto. Nel corso del processo interveniva un soggetto che aveva acquistato il credito risarcitorio; il cessione veniva poi revocata con effetto retroattivo. Dopo il fallimento della società attrice e la riassunzione del giudizio, il successore a titolo particolare rimaneva contumace in primo grado. In appello egli deduceva: 1) nullità del giudizio di primo grado per omessa notifica della riassunzione nei suoi confronti, sostenendo che la notifica fosse inesistente e che l’ordine di rinnovazione non avesse sanato il vizio; 2) erroneità della declaratoria di inammissibilità del suo appello per difetto di legittimazione attiva, lamentando che la Corte d’appello avesse confuso legittimazione ad agire e titolarità sostanziale del diritto; 3) nullità del procedimento per violazione delle regole di valutazione delle prove, assumendo che la Corte d’appello avesse attribuito valore decisivo a una testimonianza reputata inattendibile e contrastante con documenti di causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la prima censura nella parte relativa alla pretesa inesistenza della notifica della riassunzione, osservando che il successore a titolo particolare intervenuto in giudizio è litisconsorte necessario processuale finché non venga estromesso e che, in caso di interruzione, la riassunzione o l’integrazione del contraddittorio devono riguardare tutte le parti; nel caso concreto il giudice aveva correttamente ordinato l’integrazione. Ha inoltre giudicato inammissibile la doglianza relativa alla perdita dei termini per le memorie istruttorie, rilevando che il ricorrente aveva scelto di rimanere contumace e non poteva lamentare le conseguenze di tale scelta. Sul secondo motivo, la Corte ha rilevato che il ricorrente non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, fondata sul carattere retroattivo della revoca della cessione del credito e sul conseguente venir meno della legittimazione; ha altresì richiamato il principio per cui la legittimazione ad agire va distinta dalla titolarità sostanziale del diritto, ma nel caso concreto era stata la stessa parte ad affermare la sopravvenuta carenza di legittimazione e di interesse. È stata poi dichiarata inammissibile la censura sulla pretesa legittimazione quale legale rappresentante della società fallita o quale sostituto delle procedure fallimentari, per difetto di specificità e di autosufficienza. Sul terzo motivo, la Corte ha escluso che la sentenza d’appello avesse attribuito valore di prova legale alla testimonianza, avendo invece valutato unitariamente le prove documentali e testimoniali; ha ribadito che la valutazione delle prove appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivata. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1337 c.c.
richiamato quale base della domanda risarcitoria per violazione della buona fede nelle trattative e nella fase precontrattuale
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
usato come parametro dei motivi di nullità della sentenza o del procedimento
art. 111 Cost.
invocato per contraddittorio, diritto di difesa e motivazione; la Corte ne esclude la violazione nei motivi prospettati
art. 101 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente in tema di contraddittorio e dal giudice in relazione alle difese processuali
art. 116 c.p.c.
la Corte ribadisce che la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o disapplichi la regola del prudente apprezzamento
art. 132, co. 1 n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della nullità per motivazione apparente o mancante
art. 183 c.p.c.
richiamato in relazione ai termini per le memorie istruttorie, che il ricorrente assumeva di non aver potuto utilizzare
art. 291 c.p.c.
richiamato per l’ordine di integrazione del contraddittorio a seguito di interruzione
art. 81 c.p.c.
richiamato per distinguere la legittimazione ad agire dalla titolarità sostanziale del diritto
art. 100 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente sul tema dell’interesse ad agire
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 111, commi 3 e 4, c.p.c.
richiamato nel principio sul successore a titolo particolare che interviene o impugna nel processo, diventando litisconsorte necessario processuale
Massime di principio
- Il successore a titolo particolare nel diritto controverso che intervenga nel processo, o che vi sia stato chiamato o abbia impugnato la sentenza, assume la qualità di litisconsorte necessario processuale fino a eventuale estromissione; se il giudizio viene interrotto dopo il suo intervento, la riassunzione deve avvenire anche nei suoi confronti, altrimenti il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio.
- La legittimazione ad agire va distinta dalla titolarità sostanziale del diritto: la prima dipende dalla prospettazione della domanda, mentre la seconda attiene al merito. Tuttavia, se la stessa parte afferma in giudizio la propria carenza di legittimazione o di interesse, tale prospettazione può essere sufficiente a escludere la legittimazione processuale.
- La censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall’ordinamento o abbia applicato la regola del prudente apprezzamento in modo incompatibile con la disciplina legale; non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuovo esame del merito probatorio.
- In cassazione non è sindacabile la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito quando sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente; la mera contrapposizione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie è inammissibile.
- Chi, pur essendo destinatario di una notificazione o di un ordine processuale, scelga di rimanere contumace non può poi dolersi delle conseguenze processuali derivanti da tale scelta senza aver utilizzato gli strumenti difensivi disponibili nel giudizio di merito.
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