Sentenza n. 9574/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che aveva riconosciuto un credito di € 79.714,53 e dichiarato nulla la compensazione operata da CONSAP
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del Fondo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione II civile, depositata il 28 novembre 2023 e passata in giudicato il 28 maggio 2024. La sentenza aveva dichiarato nulla la compensazione comunicata da CONSAP il 16 novembre 2018 e accertato la sussistenza del credito di € 79.714,53 vantato nei confronti del Ministero dell’Interno in forza di un decreto commissariale del 5 ottobre 2018; aveva inoltre condannato Ministero e CONSAP, in solido, al pagamento delle spese di lite. L’amministrazione ha chiesto il rigetto dell’ottemperanza, sostenendo che il credito avrebbe potuto essere compensato con un controcredito di € 87.546,04 derivante dalla revoca parziale di una precedente elargizione, revoca confermata da una sentenza civile del 4 novembre 2022. Il ricorrente aveva contestato tale revoca deducendo l’impossibilità oggettiva di reimpiegare le somme nell’attività imprenditoriale a causa del fallimento della propria impresa. L’amministrazione ha inoltre dedotto di non avere tempestivamente prodotto la sentenza del 2022 nel giudizio civile conclusosi con il titolo da eseguire, asserendo di averne avuto conoscenza solo successivamente per un disguido interno.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto che la sentenza civile del 28 novembre 2023 fosse passata in giudicato e non fosse stata appellata né eseguita. Le deduzioni dell’amministrazione relative al controcredito derivante dalla revoca della precedente elargizione non sono state accolte, poiché tale controcredito non era stato tempestivamente opposto nel giudizio civile definito dalla sentenza da eseguire; inoltre, la sentenza del 2022 non era stata prodotta in atti e non poteva essere utilizzata in sede di ottemperanza per introdurre una questione anteriore alla formazione del giudicato. In sede di ottemperanza a un giudicato civile, il giudice amministrativo svolge una funzione meramente attuativa e non può riesaminare il merito, alterare il precetto giudiziale o accertare fatti impeditivi o modificativi anteriori al giudicato. Tali fatti avrebbero dovuto essere dedotti nel giudizio di cognizione. Sono invece opponibili in sede esecutiva soltanto fatti successivi alla formazione del giudicato, come un pagamento parziale o una compensazione sopravvenuta. Il Ministero dell’Interno è stato quindi ordinato a corrispondere al ricorrente le somme riconosciute dalla sentenza civile entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. È stato nominato, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, un commissario ad acta, incaricato di provvedere entro ulteriori 30 giorni. È stata respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta non necessaria alla luce della procedura di ottemperanza approntata e manifestamente iniqua in considerazione delle elargizioni già ricevute e della complessità della vicenda. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
per l’ottemperanza ex artt. 112, comma 2, lett c) c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, compresi i poteri del giudice e la nomina del commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
per la nomina, ex art. 114, co. 4, lett. d), c.p.a. ove occorra, di un commissario ad acta
Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di inerzia dell’amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
domanda ex art. 114 c. 4 cpa di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle c.d. astreintes
La misura coercitiva è stata negata perché non necessaria, tenuto conto della procedura di esecuzione disposta, e ritenuta manifestamente iniqua alla luce delle peculiarità della vicenda.
art. 2909 c.c.
ciò che si porrebbe altrimenti in violazione dell’art. 2909 c.c.
L’autorità del giudicato impedisce di modificare o alterare il contenuto della pronuncia passata in giudicato e preclude il riesame delle questioni anteriori non dedotte nel giudizio di cognizione.
art. 123 disp. att. c.p.c.
attestazione stesa, ai sensi dell’art. 123 disp. att. c. p. c., in calce alla sentenza medesima dalla Cancelleria civile
L’attestazione della cancelleria è richiamata quale prova del passaggio in giudicato della sentenza civile.
legge n. 44/1999
fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, istituito dal Ministero dell’Interno ai sensi della legge n. 44/1999
Costituisce la base normativa del Fondo e delle elargizioni riconosciute al beneficiario.
legge n. 3/2012
istituito dal Ministero dell’Interno ai sensi della legge n. 44/1999 e della legge n. 3/2012
È richiamata quale ulteriore fonte normativa del sistema di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza diretto all’esecuzione di un giudicato civile, il giudice amministrativo deve limitarsi ad attuare il comando contenuto nella pronuncia passata in giudicato e non può svolgere accertamenti di merito, modificare il precetto giudiziale o ampliarne o ridurne la portata effettuale.
- Il giudicato sostanziale preclude la deduzione, in sede di ottemperanza, di fatti impeditivi, modificativi o estintivi anteriori alla sua formazione che avrebbero dovuto essere fatti valere nel giudizio di cognizione, compreso un controcredito da opporre in compensazione.
- In sede di ottemperanza possono essere fatti valere soltanto fatti successivi alla formazione del giudicato, idonei a incidere sull’obbligo consacrato nel titolo, quali il pagamento parziale o una compensazione sopravvenuta.
- La mancata tempestiva deduzione, nel giudizio di cognizione, di un controcredito dell’amministrazione non può essere sanata mediante la sua opposizione nel giudizio di ottemperanza, neppure quando l’amministrazione deduca di aver conosciuto tardivamente la relativa decisione o situazione giuridica.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia; la nomina del commissario non comporta automaticamente l’applicazione dell’astreinte, che può essere negata quando risulti non necessaria o manifestamente iniqua.
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