L.R. Toscana 13/2012
Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale riduce del 10% la tassa automobilistica regionale per i veicoli in locazione senza conducente appartenenti a specifiche categorie “euro 5” o alimentate a gas, GPL, idrogeno o elettrico. La riduzione si applica ai pagamenti dal primo periodo fisso successivo all’entrata in vigore e, per alcune fattispecie, dal 1° gennaio 2013. Prevista anche la copertura finanziaria per il triennio 2012-2014.
Riduzione della tassa automobilistica regionale per alcuni veicoli a noleggio o a basso impatto ambientale
Riduzione della tassa automobilistica regionale per veicoli a noleggio e a basso impatto ambientale
La legge regionale interviene sulla disciplina della tassa automobilistica regionale della Regione, prevedendo una riduzione dell’importo per taluni veicoli utilizzati in locazione senza conducente e caratterizzati da immatricolazione “euro 5” o da alimentazioni alternative meno inquinanti. Sono inoltre disciplinati gli effetti temporali della misura e la relativa copertura finanziaria.
Ambito di applicazione della riduzione
La riduzione riguarda gli importi della tassa automobilistica regionale di cui al capo I del titolo III del d.lgs. 504/1992, limitatamente ai veicoli con uso privato in locazione senza conducente. La misura è circoscritta alle seguenti categorie:
- autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “euro 5” o conformi a direttive comunitarie successive;
- autocarri per i quali la tassazione è commisurata alla potenza effettiva del motore, ai sensi della disciplina richiamata, immatricolati come “euro 5” o conformi a direttive comunitarie successive;
- autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo e autocarri di cui alla lettera precedente, omologati per la circolazione con alimentazione del motore, esclusiva o doppia, a gas metano, GPL, idrogeno o energia elettrica.
Misura della riduzione e decorrenza
Per le categorie indicate, gli importi della tassa sono ridotti del 10 per cento. La decorrenza è articolata in due momenti:
- la riduzione ha effetto per i pagamenti da eseguire relativamente al primo periodo fisso successivo alla data di entrata in vigore della disposizione;
- ulteriormente, gli importi di cui sopra sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2013, relativamente a periodi fissi successivi a tale data.
Copertura finanziaria e stima delle minori entrate
La legge quantifica le minori entrate derivanti dall’applicazione della riduzione in:
- euro 1.400.000,00 per l’anno 2012;
- euro 3.800.000,00 per l’anno 2013;
- euro 5.000.000,00 per l’anno 2014.
Tali minori entrate sono imputate agli stanziamenti dell’UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014.
Variazioni di bilancio per la copertura
Per coprire gli oneri, la legge dispone corrispondenti variazioni del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014, con riduzione sia delle entrate sia degli stanziamenti di spesa del fondo corrispondente. In particolare:
- per il 2012, diminuzione di euro 1.400.000,00 sull’UPB 111 di entrata e sull’UPB 741 di spesa “Fondi – Spese correnti”;
- per il 2013, diminuzione di euro 3.800.000,00 sulle medesime UPB;
- per il 2014, diminuzione di euro 5.000.000,00 sulle medesime UPB. Per gli esercizi successivi, la copertura è rimessa a successiva legge di bilancio.
Rilevanza temporale e attualità della disciplina
La norma è legata a una specifica disciplina tariffaria e a un quadro finanziario riferito agli esercizi 2012-2014, con effetti iniziali dal 2012 e dal 1° gennaio 2013 per alcune fattispecie. Pur incidendo su un tributo ancora esistente, il contenuto è fortemente datato e riferito a un periodo finanziario concluso.
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