L.R. Toscana 17/2012
Disposizioni di prima applicazione del procedimento di formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale (PUV). Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2012, n. 8.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 17/2012 introduce una disciplina transitoria per i comuni interessati dalle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012: il termine previsto per il procedimento dell’art. 7 l.r. 8/2012 decorre, per tali enti, da 60 giorni dall’insediamento del consiglio comunale. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT.
Proroga del termine per i comuni toscani interessati dalle elezioni amministrative del 6-7 maggio 2012 nel procedimento PUV
Disposizioni di prima applicazione per il procedimento del PUV
La legge regionale Toscana n. 17 del 2012 interviene in modo puntuale sulla disciplina regionale in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici, limitatamente alla fase di prima applicazione del procedimento di formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale (PUV). La finalità è adeguare i termini procedimentali per i comuni coinvolti nel rinnovo degli organi elettivi del maggio 2012.
Ambito di applicazione e disciplina transitoria
La modifica riguarda esclusivamente i comuni interessati dalle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012 nel territorio della Toscana. Per questi enti, il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 8/2012 non decorre secondo la regola ordinaria, ma è fissato in sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio comunale.
In sostanza, la legge introduce una proroga/neutralizzazione del termine iniziale per consentire ai nuovi organi comunali di partecipare correttamente alla prima applicazione del procedimento relativo al PUV.
Rapporto con la l.r. 8/2012
La disposizione non riscrive integralmente la disciplina del programma unitario di valorizzazione territoriale, ma inserisce un comma aggiuntivo nell’articolo 7 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8. Il contenuto operativo è quindi limitato al solo termine procedimentale richiamato, per la specifica platea di comuni indicata.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Trattandosi di una norma di prima applicazione riferita a elezioni già svoltesi nel 2012, il suo rilievo pratico è oggi sostanzialmente esaurito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 7 mag 2012L.R. Toscana 16/2012
- Legge · 8 mag 2012L.R. Toscana 18/2012
- Legge · 9 mag 2012L.R. Toscana 19/2012
- Legge · 21 mag 2012L.R. Toscana 21/2012
- Legge · 22 mag 2012L.R. Toscana 22/2012
- Legge · 28 mag 2012L.R. Toscana 23/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →