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Legge

L.R. Toscana 17/2012

Disposizioni di prima applicazione del procedimento di formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale (PUV). Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2012, n. 8.

Normativa regionaleL.R. Toscana 17/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 17/2012 introduce una disciplina transitoria per i comuni interessati dalle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012: il termine previsto per il procedimento dell’art. 7 l.r. 8/2012 decorre, per tali enti, da 60 giorni dall’insediamento del consiglio comunale. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT.

Proroga del termine per i comuni toscani interessati dalle elezioni amministrative del 6-7 maggio 2012 nel procedimento PUV

Disposizioni di prima applicazione per il procedimento del PUV

La legge regionale Toscana n. 17 del 2012 interviene in modo puntuale sulla disciplina regionale in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici, limitatamente alla fase di prima applicazione del procedimento di formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale (PUV). La finalità è adeguare i termini procedimentali per i comuni coinvolti nel rinnovo degli organi elettivi del maggio 2012.

Ambito di applicazione e disciplina transitoria

La modifica riguarda esclusivamente i comuni interessati dalle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012 nel territorio della Toscana. Per questi enti, il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 8/2012 non decorre secondo la regola ordinaria, ma è fissato in sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio comunale.

In sostanza, la legge introduce una proroga/neutralizzazione del termine iniziale per consentire ai nuovi organi comunali di partecipare correttamente alla prima applicazione del procedimento relativo al PUV.

Rapporto con la l.r. 8/2012

La disposizione non riscrive integralmente la disciplina del programma unitario di valorizzazione territoriale, ma inserisce un comma aggiuntivo nell’articolo 7 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8. Il contenuto operativo è quindi limitato al solo termine procedimentale richiamato, per la specifica platea di comuni indicata.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Trattandosi di una norma di prima applicazione riferita a elezioni già svoltesi nel 2012, il suo rilievo pratico è oggi sostanzialmente esaurito.

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