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Legge

L.R. Toscana 16/2012

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di apprendistato.

Normativa regionaleL.R. Toscana 16/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna il testo unico toscano su educazione, istruzione, formazione e lavoro in materia di apprendistato: attribuisce al regolamento regionale la disciplina attuativa, abroga una disposizione del testo unico e ridefinisce i contenuti regolamentari per i tre tipi di apprendistato previsti dal d.lgs. 167/2011. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del 9 maggio 2012.

Modifiche alla disciplina toscana dell’apprendistato

Modifiche alla disciplina toscana dell’apprendistato

La legge regionale Toscana 7 maggio 2012, n. 16 interviene sul testo unico regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, aggiornandone la disciplina dell’apprendistato alla luce del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167. Il provvedimento riguarda esclusivamente l’ordinamento regionale toscano e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

Attribuzione al regolamento regionale degli obiettivi in materia di apprendistato

Viene integrata la disciplina dell’articolo 18-bis del testo unico prevedendo che la Regione attui gli obiettivi già individuati dalla norma attraverso le disposizioni del regolamento previsto dall’articolo 32, comma 5-bis, previa consultazione della Commissione regionale permanente tripartita.

Abrogazione di una disposizione del testo unico

La legge abroga integralmente l’articolo 18-ter della l.r. 32/2002. Il testo consolidato risultante non contiene quindi più quella specifica previsione in materia di apprendistato.

Contenuti del regolamento regionale in materia di apprendistato

È ridefinito il comma 5-bis dell’articolo 32, che individua in modo puntuale i contenuti che il regolamento regionale deve disciplinare per ciascuna tipologia di apprendistato:

  • per l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, i profili formativi secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del d.lgs. 167/2011;
  • per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, le modalità organizzative e di erogazione della formazione pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi dell’articolo 4, commi 3 e 4, del d.lgs. 167/2011;
  • per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato con riferimento ai profili formativi, secondo le modalità dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 167/2011.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, avvenuta il 9 maggio 2012. Non emergono nel testo ulteriori regimi transitori o limiti temporali specifici.

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