Sentenza del 09/11/2018 n. 28675 - Corte di Cassazione
COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - ATTRIBUZIONI TARSU - Regione Sicilia - Determinazione delle tariffe - Competenza della giunta comunale - Sussistenza - Ragioni - Mancata adozione dei criteri da parte del consiglio comunale - Irrilevanza. TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI In genere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la legittimità degli avvisi di accertamento TARSU relativi alle annualità successive al 2006, sostenendo che le relative tariffe fossero state adottate dalla Giunta comunale anziché dal Consiglio comunale. Deduceva inoltre che le deliberazioni successive fossero meramente riproduttive della deliberazione TARSU del 2006, già annullata dal TAR Sicilia per incompetenza della Giunta, e che tale annullamento dovesse estendersi alle annualità successive, anche mediante disapplicazione da parte del giudice tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società e confermato, nel risultato, la legittimità degli avvisi di accertamento TARSU relativi alle annualità successive al 2006. Ha stabilito che ogni deliberazione tariffaria annuale costituisce un atto autonomo, anche quando riproduca il contenuto di una deliberazione precedente annullata; pertanto, l'annullamento della deliberazione del 2006 non travolge automaticamente quelle degli anni successivi. Il giudice tributario può disapplicare una deliberazione tariffaria successiva, ma deve accertarne autonomamente l'illegittimità, senza automatismi derivanti dal precedente annullamento. In Sicilia, in base alla disciplina regionale applicabile, la concreta determinazione annuale delle tariffe TARSU spettava alla Giunta comunale, mentre al Consiglio competeva la fissazione dei criteri generali e dei limiti economici. La mancata preventiva determinazione di tali limiti da parte del Consiglio non rendeva incompetente la Giunta. La società è stata inoltre condannata al pagamento di 7.200 euro per le spese del giudizio di cassazione, oltre accessori e ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 142 del 1990, art. 32, comma 2, lett. g), recepita in Sicilia dalla Legge regionale n. 48 del 1991
disciplina generale delle tariffe
La norma attribuisce al Consiglio comunale la definizione dei criteri generali ed economici delle tariffe, ma non necessariamente la concreta determinazione annuale delle aliquote o degli importi, che può spettare alla Giunta comunale.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65, comma 2
le tariffe, per ogni categoria o sottocategoria omogenea, sono determinate dal comune secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge
La disposizione consente di distinguere tra la fissazione dei criteri e del rapporto di copertura, riconducibile al Consiglio, e la concreta determinazione annuale delle tariffe, attribuita alla Giunta secondo l'interpretazione della Corte.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5
Il giudice tributario può disapplicare incidentalmente gli atti amministrativi illegittimi che costituiscono presupposto dell'imposizione, purché la relativa illegittimità sia oggetto di contestazione e venga accertata autonomamente nel giudizio tributario.
Legge n. 2248 del 1865, allegato E, art. 5
Rappresenta il fondamento generale del potere del giudice ordinario, compreso quello tributario nei limiti delle proprie attribuzioni, di non applicare gli atti amministrativi ritenuti illegittimi nel caso concreto.
Statuto del Comune di Palermo, art. 49
a variazioni delle tariffe ed aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale entro i limiti indicati dalla legge o dal consiglio comunale
La disposizione conferma la competenza della Giunta a intervenire sulle tariffe e aliquote entro i limiti stabiliti dalla legge o dal Consiglio, senza attribuire necessariamente al Consiglio la concreta determinazione annuale.
Regolamento TARSU del Comune di Palermo, art. 14, lett. d)
il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio
Il regolamento attribuisce al Consiglio la fissazione del fattore di copertura e dei criteri di determinazione, ma la mancata individuazione di tali limiti non elimina, secondo la Corte, la competenza della Giunta a deliberare le tariffe.
D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, lett. f)
istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
La norma è stata esaminata come disciplina generale di riferimento, ma la Corte ha precisato che il TUEL non era direttamente applicabile in Sicilia, dove trovava applicazione la normativa regionale di recepimento della Legge n. 142 del 1990.
Legge regionale Sicilia n. 7 del 1992, art. 13
La disposizione incide sulla disciplina delle competenze degli organi comunali in Sicilia, dove l'organo titolare della competenza residuale non coincide necessariamente con la Giunta prevista dal TUEL.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49
La norma ha segnato il passaggio verso un sistema di tariffazione dei rifiuti orientato alla copertura integrale dei costi del servizio, evidenziando l'evoluzione normativa rispetto alla precedente discrezionalità del rapporto di copertura TARSU.
Massime di principio
- L'annullamento giudiziale di una deliberazione tariffaria relativa a una specifica annualità non determina automaticamente l'annullamento o l'illegittimità delle deliberazioni relative agli anni successivi, anche se queste ne riproducono il contenuto: ogni annualità richiede una nuova e autonoma valutazione.
- Per ottenere la disapplicazione di una deliberazione tariffaria successiva, il contribuente deve contestarne specificamente l'illegittimità nel giudizio tributario; non è sufficiente richiamare l'annullamento di una precedente deliberazione.
- La competenza a fissare i criteri generali, il rapporto di copertura dei costi e i limiti tariffari può spettare al Consiglio comunale, mentre la concreta determinazione annuale delle tariffe può essere attribuita alla Giunta, in base alla normativa locale applicabile.
- In una Regione a statuto speciale occorre verificare preliminarmente quale disciplina regionale abbia recepito o sostituito la normativa statale generale: non è corretto applicare automaticamente il TUEL se non risulta recepito.
- La mancata preventiva fissazione dei criteri o dei limiti da parte del Consiglio non comporta necessariamente l'incompetenza della Giunta; occorre verificare il testo complessivo della legge regionale, dello statuto comunale e del regolamento tariffario.
- La legittimità della tariffa deve essere valutata con riferimento all'annualità oggetto dell'accertamento e all'atto amministrativo concretamente presupposto, senza presumere una propagazione automatica dei vizi tra atti distinti.
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