Sentenza del 26/05/2016 n. 1322 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Imposte dirette - Reddito d'impresa - Costi - Sponsorizzazione - Art. 90 l. 289/02 - Presunzione assoluta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità dal reddito d'impresa delle spese di sponsorizzazione, sostenute entro il limite di 200.000 euro previsto dall'art. 90 della legge n. 289/2002. Il punto centrale era stabilire se l'Amministrazione finanziaria potesse contestare l'utilità, l'inerenza o la capacità delle spese di produrre maggiori ricavi per l'impresa che le aveva sostenute.
La decisione
La sentenza ha affermato che l'art. 90 della legge n. 289/2002 introduce una presunzione assoluta: le spese di sponsorizzazione, se contenute entro il limite di 200.000 euro e riconducibili alla previsione normativa, sono qualificate come spese di pubblicità e sono integralmente deducibili ai fini del reddito d'impresa. Pertanto, entro tale limite, gli organi verificatori non possono effettuare un sindacato di merito sull'utilità della sponsorizzazione, sulla sua inerenza o sulla sua concreta capacità di generare maggiori ricavi.
Norme richiamate
Art. 90 della legge n. 289/2002
Le spese di sponsorizzazione contenute nel limite di 200.000,00 euro hanno natura di spese di pubblicità.
La norma è stata interpretata come introduttiva di una presunzione assoluta di qualificazione delle spese di sponsorizzazione come spese di pubblicità, con conseguente integrale deducibilità ai fini del reddito d'impresa entro il limite previsto. In tale ambito è escluso il sindacato dell'Amministrazione sull'utilità, sull'inerenza e sulla capacità della spesa di produrre maggiori ricavi.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale stabilisce espressamente una presunzione assoluta entro determinati limiti quantitativi e condizioni, l'Amministrazione finanziaria non può sostituire a tale qualificazione una valutazione discrezionale di merito.
- Per le sponsorizzazioni rientranti nell'art. 90 della legge n. 289/2002 e contenute entro 200.000 euro, la spesa deve essere trattata come spesa di pubblicità, con deducibilità integrale ai fini del reddito d'impresa.
- La presunzione non elimina la necessità di dimostrare l'effettività della spesa, la sua corretta documentazione e la riconducibilità dell'operazione alla sponsorizzazione prevista dalla norma.
- Qualora il limite normativo sia superato o manchino i presupposti applicativi della disposizione, l'Amministrazione può recuperare il potere di valutare l'inerenza, l'utilità e la congruità della spesa secondo le regole fiscali ordinarie.
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