Cassazione Civile, Ordinanza n. 20323/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione consolidata per il periodo d'imposta 2011, con recupero di IRES, sanzioni e interessi. La contribuente, ricevuta una comunicazione di irregolarità, aveva aderito a un piano di rateazione in 20 rate; tuttavia il pagamento della prima rata fu eseguito un giorno oltre la scadenza. L'agente della riscossione iscrisse a ruolo l'intero importo per decadenza dal beneficio della rateazione. In primo grado il ricorso della società fu accolto; in appello la CTR dichiarò inammissibile il gravame dell'Agenzia, ritenendo che l'appello non si confrontasse con la decisione di primo grado e richiamando, come criterio interpretativo, la disciplina del lieve inadempimento di cui all'art. 15-ter d.P.R. n. 602/1973. L'Agenzia ricorse per cassazione deducendo violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 462/1997, in combinato con gli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che, in caso di opzione per il pagamento rateale, il versamento deve avvenire nei termini pattuiti e che il ritardo, anche di un solo giorno, della prima rata comporta la decadenza e l'iscrizione a ruolo dell'intero debito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha osservato che la CTR aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'appello, poiché l'impugnazione contestava proprio l'applicazione della disciplina del lieve inadempimento e negava la distinzione tra omesso e tardivo pagamento. Nel merito, ha affermato che, per la rateazione ex art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto comporta la decadenza dal beneficio e l'iscrizione a ruolo dell'importo residuo, senza che possa distinguersi tra omesso e tardivo pagamento. Poiché il pagamento della prima rata era avvenuto il giorno successivo alla scadenza, la decadenza era legittima. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. La società è stata condannata anche alle spese del giudizio di cassazione, mentre sono state compensate quelle dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
La rateazione del debito da controllo automatizzato comporta la decadenza dal beneficio se la prima rata non è pagata entro il termine previsto; l'importo residuo è iscritto a ruolo in misura piena, dedotto quanto versato.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Costituisce la base del controllo automatizzato sulla dichiarazione da cui origina la comunicazione di irregolarità e la successiva cartella.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato insieme all'art. 36-bis come norma sul controllo automatizzato, applicato nel caso concreto alla liquidazione conseguente alla dichiarazione.
art. 6, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212
La comunicazione di irregolarità viene inviata al contribuente prima dell'iscrizione a ruolo e consente il pagamento o la rateazione.
art. 15-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La CTR lo aveva richiamato come criterio per distinguere tra mancato e tardivo pagamento, ma la Corte ha precisato che non era applicabile ratione temporis al caso e non poteva fondare l'esito della controversia.
art. 3-bis d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
Disciplina la rateazione dei debiti derivanti da controllo automatizzato; il mancato pagamento nei termini di una rata determina decadenza dalla rateazione.
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Le sanzioni si applicano a seguito della decadenza dal beneficio della rateazione e dell'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nella rateazione dei debiti tributari derivanti da controllo automatizzato, il mancato pagamento entro il termine della prima rata integra decadenza dal beneficio, senza che rilevi una distinzione tra omesso e tardivo pagamento.
- La disciplina del controllo automatizzato va applicata in modo letterale quando la norma prevede la decadenza per il mancato pagamento nei termini, sicché anche un ritardo di un solo giorno è idoneo a far venir meno la rateazione.
- L'appello è ammissibile quando, pur non condividendo la premessa giuridica del primo giudice, contesti specificamente la ratio decidendi della decisione impugnata; non può essere dichiarato inammissibile solo perché non aderisce alle statuizioni di primo grado.
- Quando la controversia sia definita sulla base di un dato di fatto pacifico e non siano necessari ulteriori accertamenti, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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