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Sentenza

Sentenza n. 247/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 90/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 08.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 9480/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 09.09.2025 (doc. 2).

Giustizia amministrativa202505821

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto, in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato, al beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a erogare un beneficio complessivo di 1.000 euro, oltre alle spese di lite. La pronuncia era stata notificata all'amministrazione il 17 giugno 2025 e risultava decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Non essendo intervenuto l'adempimento, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli, la sua notificazione all'amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni e la mancata prova dell'adempimento. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della documentazione comprovante l'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione. In caso di ulteriore inerzia, il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, compiendo anche gli atti contabili necessari, inclusi impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l'insufficienza dello stanziamento o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, decorrente dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, anche se successivo all'insediamento del commissario, con limite massimo del 10% dell'importo dovuto. La liquidazione della penale eventualmente maturata è stata demandata al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata mediante applicazione degli interessi legali, con decorrenza e limite massimo stabiliti dal giudice.

  • art. 87, comma 2, lett. d) e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni è decorso inutilmente.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, oggetto del giudicato da eseguire.

  • art. 1 c.p.a.

    La penalità di mora è stata giustificata anche in funzione dell'effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale alla quale appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
  • Prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996; decorso inutilmente tale termine e provata la mancata esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e conferendogli il potere di compiere anche gli atti contabili necessari al pagamento.
  • L'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un impedimento legittimo all'esecuzione di un giudicato avente contenuto pecuniario; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve avere funzione compulsiva e non meramente compensativa: può essere parametrata agli interessi legali, deve decorrere da un termine definito, cessare con l'adempimento e prevedere un tetto massimo idoneo a evitare una locupletazione sproporzionata del privato.
  • La nomina del commissario ad acta non elimina il potere dell'amministrazione di adempiere spontaneamente: fino all'adempimento permane una situazione di esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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