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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25551/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di patteggiamento resta ferma, non essendo stato accolto alcun motivo di impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Reggio Calabria che, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. in relazione a quattro reati di furto pluriaggravato. Il ricorso deduceva un difetto di correlazione tra la pena richiesta e concordata e quella irrogata nella sentenza, con specifico riferimento alla pena pecuniaria applicata. La Corte ha rilevato che, nel rito del patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sono impugnabili solo le ipotesi tassativamente previste dalla norma; restano invece precluse doglianze su vizi motivazionali relativi all'entità della pena e sull'asserita mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Inoltre, la censura sulla pena pecuniaria è stata letta come eventuale errore materiale correggibile con il meccanismo di cui all'art. 130, comma 1-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, cui il caso si riferisce.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente previste, precludendo ricorsi fondati su questioni oggetto di rinuncia nell'accordo sulla pena.

  • art. 129, comma 1, c.p.p.

    Il richiamo al proscioglimento immediato è ritenuto non deducibile in sede di ricorso contro il patteggiamento, se non nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 130, comma 1-bis, c.p.p.

    Consente la correzione di errori materiali relativi alla specie o alla quantità della pena per errore di denominazione o di computo.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'impugnazione è ammissibile soltanto nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali ipotesi è inammissibile.
  • Con l'accesso al patteggiamento l'imputato rinuncia a contestare le premesse storiche dell'accusa e non può poi proporre censure che, sostanzialmente, mirino a rimettere in discussione il fondamento fattuale o la valutazione dell'entità della pena concordata.
  • L'eventuale errore materiale nella determinazione o nella denominazione della pena non integra di regola un vizio deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, ma può essere emendato mediante il rimedio di correzione previsto dall'art. 130 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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