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Sentenza

Sentenza n. 9114/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 6863 del 20 maggio 2013, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 20617/2012, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202505003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inesatta e parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 6863 del 20 maggio 2013, relativa alla corresponsione dello stipendio tabellare e degli arretrati per il servizio prestato all'estero

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero avesse dato esecuzione solo parziale alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla percezione integrale dello stipendio tabellare per il periodo di servizio all'estero successivo al 1° gennaio 2004 e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme trattenute in busta paga, corrispondenti alla soppressa indennità integrativa speciale, oltre agli interessi legali. In particolare, sulla base del cedolino del maggio 2016 e della precedente diffida del 24 febbraio 2017, la ricorrente ha lamentato l'omessa corresponsione o restituzione di € 4.350,14, trattenuti a titolo di contributi previdenziali a suo carico, oltre agli interessi legali, nonché l'omessa corresponsione degli interessi legali maturati sugli arretrati già pagati, calcolati dalla maturazione dei singoli ratei fino al saldo. Il Ministero, benché richiesto dal TAR di depositare una relazione dettagliata sull'attività esecutiva e sulle modalità di computo, non ha prodotto la relazione né documentazione e non ha contestato in udienza o successivamente le deduzioni della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma e ha ritenuto non contestate e provate le specifiche deduzioni della ricorrente sull'inesatta esecuzione. Applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il Collegio ha riconosciuto l'obbligo del Ministero di completare l'esecuzione del giudicato con riferimento alle somme trattenute a titolo di contributi previdenziali e agli interessi legali maturati sugli arretrati, nei termini indicati in motivazione. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente. Il Ministero è stato ordinato di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia è stato nominato commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente dell'Amministrazione, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Le spese del giudizio, pari a € 800 oltre spese generali e accessori, sono state poste a carico dell'Amministrazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza, diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato; il testo non la richiama espressamente, ma la decisione è resa nell'ambito di tale rito.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il riferimento processuale per l'ordine di esecuzione del giudicato e per la nomina del commissario ad acta; il testo non la richiama espressamente, ma il contenuto dispositivo è conforme a tale disciplina.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il passaggio in giudicato del titolo è documentato e l'amministrazione non contesta specificamente le deduzioni sull'inesatta esecuzione né produce la documentazione richiesta dal giudice, le pretese esecutive specificamente indicate dal creditore possono essere accolte sulla base dell'onere della prova gravante sul debitore in relazione all'adempimento.
  • L'amministrazione deve dare integrale esecuzione al giudicato anche per le componenti economiche espressamente comprese nel titolo, inclusi gli interessi legali maturati secondo i criteri stabiliti dalla decisione da eseguire.
  • In caso di mancata esecuzione dell'ordine giudiziale entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo nel dirigente dell'amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere in via sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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