Sentenza del 19/07/2016 n. 612 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Rendita catastale - Classamento - Immobile destinato ad attività agricola - Ruralità - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che il mancato superamento della soglia della metà del reddito complessivo comporta l'esclusione della ruralità dell'immobile ai fini fiscali e catastali. Dal testo non risultano ulteriori dettagli sul dispositivo concreto, né l'esito formale del ricorso o l'identità delle parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento della ruralità, ai fini fiscali e catastali, di un immobile destinato allo svolgimento di attività agricola. Il presupposto esaminato è quello previsto dall'art. 9, comma 3, del d.l. n. 557/1993: il volume d'affari derivante dall'attività agricola esercitata dal conduttore del fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo. Qualora tale requisito non sia soddisfatto, l'immobile non può beneficiare del carattere di ruralità, anche se concretamente utilizzato per finalità agricole.
Norme richiamate
Art. 9, comma 3, d.l. n. 557/1993
Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, il volume di affari derivante dalla attività agricola svolta dal conduttore del fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo.
La ruralità fiscale dell'immobile richiede il rispetto di un requisito quantitativo riferito al conduttore: il volume d'affari agricolo deve superare il 50% del reddito complessivo. In mancanza, il carattere rurale deve essere escluso per gli immobili destinati a fini agricoli.
Massime di principio
- L'utilizzo effettivo dell'immobile per attività agricola, da solo, non è sufficiente a ottenere o conservare la ruralità fiscale.
- Il requisito reddituale deve essere verificato con riferimento al conduttore del fondo e confrontando il volume d'affari agricolo con il suo reddito complessivo.
- Se il volume d'affari agricolo non supera la metà del reddito complessivo, l'immobile non può essere qualificato come rurale ai fini fiscali e catastali.
- In una situazione analoga occorre documentare sia i ricavi o il volume d'affari agricolo sia il reddito complessivo del conduttore, poiché la verifica è sostanziale e quantitativa.
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