Ordinanza n. 3977/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) del Decreto del Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo - Servizio II n. 608 del 19 marzo 2026, con il quale l’Amministrazione ha dichiarato la decadenza dal contributo selettivo di € 250.000,00 assegnato alla Emma Film s.r.l. con Decreto direttoriale del 6 dicembre 2022, rep. 3931, per il progetto cinematografico “Le Bambine” (Domanda DOM-2022-155822-PLOPS-00001), con contestuale ingiunzione di restituzione dell’acconto già percepito, pari ad € 150.000,00, oltre interessi maturati, entro quattordici (14) giorni dalla ricezione dell’avviso di pagamento; b) della nota prot. n. 51667-P del 1° dicembre 2025, con la quale la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ha rigettato l’istanza di proroga avanzata da Emma Film s.r.l. ed ha contestualmente avviato il procedimento di decadenza dal contributo ai sensi degli artt. 7 e ss. L. n. 241/1990; c) del Decreto Direttoriale n. 628 del 24 febbraio 2022, recante il “Bando per la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive - articolo 26 della legge n. 220 del 2016 - Anno 2022”, limitatamente all’art. 28, nella parte in cui disciplina la decadenza dal contributo; d) di ogni altro atto e/o provvedimento a questi presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di decadenza da un contributo selettivo di 250.000 euro, con ingiunzione di restituzione dell'acconto percepito, nonché diniego di proroga e atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società beneficiaria del contributo selettivo ha impugnato il decreto ministeriale che ha dichiarato la decadenza dall'agevolazione e ordinato la restituzione dell'acconto di 150.000 euro, oltre interessi, nonché il precedente diniego dell'istanza di proroga, l'avvio del procedimento di decadenza e la disposizione del bando disciplinante la decadenza. Ha proposto domanda cautelare, prospettando un pregiudizio patrimoniale collegato alla mancata realizzazione del film, ritenuta irreversibile nelle more del giudizio, oltre ai vizi dedotti nel ricorso avverso gli atti impugnati, non specificati nell'ordinanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare senza anticipare alcuna valutazione sul merito, ritenendo carente il periculum in mora. Il pregiudizio prospettato era di natura patrimoniale e riguardava la mancata realizzazione del film nelle more del giudizio, non la continuità dell'attività imprenditoriale della società. Secondo il Collegio, tale pregiudizio è suscettibile di integrale ristoro per equivalente e non presenta quindi un danno cautelare irreparabile idoneo a giustificare la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il rigetto è stato fondato, in concreto, sull'assenza del periculum in mora.
artt. 7 e ss. l. 241/1990
Sono richiamati quali disposizioni poste a fondamento dell'avvio del procedimento di decadenza dal contributo, ma l'ordinanza non ne esamina la legittimità nel merito.
art. 26 l. 220/2016
È richiamato quale base normativa del bando per la concessione dei contributi selettivi cinematografici; l'ordinanza non svolge una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora difetta quando il pregiudizio allegato è esclusivamente patrimoniale e risulta integralmente risarcibile per equivalente.
- La mancata realizzazione di un'opera o di un progetto nelle more del giudizio non integra necessariamente un danno irreparabile: occorre verificare in concreto se il pregiudizio sia suscettibile di ristoro per equivalente e se incida sulla continuità dell'attività dell'impresa.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando manca il periculum in mora, anche senza anticipare la valutazione degli ulteriori presupposti della tutela cautelare e senza pregiudicare l'esame del merito.
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