Cassazione Civile, Ordinanza n. 18482/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia nasce da una lite ereditaria tra fratelli in relazione ai beni lasciati dai genitori deceduti. Un fratello ha chiesto l’accertamento della simulazione relativa di atti di compravendita di quattro appartamenti siti in Spotorno, sostenendo che tali atti avessero in realtà mascherato liberalità del padre in suo favore e avessero leso la sua quota di legittima; ha inoltre chiesto la ricostruzione di relictum e donatum, la reintegrazione della legittima e la divisione delle comunioni ereditarie. L’altra sorella ha resistito, deducendo a sua volta la lesione della propria quota di riserva per donazioni ricevute dal fratello e chiedendo il conferimento all’asse delle somme donate a quest’ultimo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di simulazione sugli immobili e accolto la domanda sulle donazioni al fratello; la Corte d’appello ha invece qualificato l’operazione sugli immobili come donazione indiretta dal padre alla figlia, condannando gli eredi di quest’ultima a conferire gli immobili all’asse ereditario. I ricorrenti principali hanno denunciato: a) nullità/motivazione apparente e violazione delle norme sulla collazione e sulla donazione, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe illegittimamente equiparato la donazione indiretta a una donazione nulla e, comunque, che non poteva ordinarsi il conferimento in natura di immobili già validamente acquistati dalla donataria; b) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese nonostante l’accoglimento solo parziale dell’appello. Il resistente ha proposto ricorso incidentale, lamentando: a) che, una volta accertata la simulazione/finta compravendita, la Corte avrebbe dovuto dichiarare la nullità della donazione dissimulata per difetto della forma richiesta, con testimoni; b) che non si trattava di donazione indiretta, ma di donazione diretta eseguita indirettamente, soggetta quindi alla forma solenne dell’atto pubblico con testimoni. La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendo che il termine "conferire" usato in appello vada letto alla luce dell’art. 746 c.c., con possibilità di collazione anche per imputazione, e che la donazione indiretta non richiede la forma solenne della donazione diretta; ha inoltre qualificato la vicenda come contratto per persona da nominare, dalla quale è derivata correttamente la conclusione della donazione indiretta a favore della figlia. Quanto alle spese, ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice di merito sulla reciproca soccombenza e sulla compensazione/parziale ripartizione. La Corte ha anche disposto l’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha confermato la qualificazione della vicenda immobiliare come donazione indiretta in favore della figlia e ha ritenuto corretta la lettura della statuizione di "conferimento" come richiamo alla collazione ex art. 746 c.c., non necessariamente in natura ma anche per imputazione. Ha inoltre reputato infondata la censura sulle spese, affermando che la valutazione del grado di reciproca soccombenza e la compensazione, totale o parziale, rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione nei limiti dedotti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti per reciproca soccombenza. È stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le censure sono state formulate invocando i nn. 3 e 4 per il ricorso principale e il n. 3 per il ricorso incidentale; la Corte ha esaminato i motivi come violazioni di legge e nullità della sentenza, ritenendoli infondati.
art. 737 c.c.
Richiamato dai ricorrenti principali nel tentativo di negare l'obbligo di conferimento degli immobili; la Corte ha escluso che la qualificazione come donazione indiretta impedisse la collazione.
art. 746 c.c.
La collazione dell'immobile può avvenire in natura oppure per imputazione; il verbo "conferire" nella sentenza di merito va inteso in questo senso, non come ordine inderogabile di collazione materiale del bene.
art. 769 c.c.
Richiamato per sostenere la tesi della donazione diretta; la Corte ha chiarito che nella specie non si verteva in donazione diretta ma in donazione indiretta.
art. 782 c.c.
La forma solenne con atto pubblico e testimoni è richiesta per la donazione diretta, non per la donazione indiretta; perciò la censura di nullità per difetto di testimoni è stata respinta.
art. 801 c.c.
Citato nel primo motivo dei ricorrenti principali insieme alle norme sulla donazione e collazione, senza che la Corte ravvisasse una violazione utile a cassare la decisione.
art. 1414 c.c.
Nel ricorso incidentale è stato invocato per sostenere la simulazione della compravendita; la Corte ha però ricondotto l'operazione a donazione indiretta e non a invalidità della donazione dissimulata.
L. n. 89/1913
Richiamata per la forma degli atti notarili; la Corte ha escluso che il requisito di testimoni si applicasse alla liberalità indiretta accertata.
art. 809 c.c.
La Corte lo ha richiamato nel ragionamento sulla donazione indiretta, precisando che l'intenzione di liberalità non emerge direttamente dall'atto utilizzato ma dalle circostanze concrete.
art. 1401 c.c.
La vicenda è stata ricondotta al contratto per persona da nominare: il disponente aveva trasferito il terreno riservandosi la nomina del terzo acquirente, poi identificato nella figlia.
art. 91 c.p.c.
La Corte ha ritenuto infondata la censura sulle spese, affermando che la regolazione del grado di soccombenza e l'eventuale compensazione sono valutazioni discrezionali del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella collazione ereditaria, l'ordine di "conferire" un bene immobile non implica necessariamente la collazione in natura: il conferimento può avvenire anche per imputazione del valore alla porzione del condividente, secondo la scelta consentita dall'art. 746 c.c.
- La donazione indiretta non richiede le forme solenni previste per la donazione diretta, perché la liberalità si realizza attraverso un diverso negozio causalmente valido, dal quale l'intento liberale emerge solo attraverso la valutazione delle circostanze concrete.
- Se l'operazione negoziale è correttamente inquadrata come donazione indiretta e non come donazione diretta dissimulata, non può essere dichiarata la nullità per difetto della forma solenne prevista per la donazione tipica.
- Una vicenda negoziale che presenti il trasferimento del bene a un terzo designato può essere letta, in presenza dei relativi presupposti fattuali, come contratto per persona da nominare; in tale contesto può configurarsi una liberalità indiretta in favore del terzo nominato.
- La valutazione del grado di reciproca soccombenza e la conseguente compensazione, totale o parziale, delle spese processuali rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da un apprezzamento non illogico.
- La censura sulle spese non può fondarsi sul solo fatto che siano state accolte solo alcune domande della controparte, occorrendo verificare la complessiva soccombenza reciproca valutata dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18394/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_civile · 8 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18396/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_civile · 8 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18398/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_civile · 8 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18402/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_civile · 8 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18407/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_civile · 8 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18408/2026 del 08/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →