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Legge

L.R. Puglia 49/2017

Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici

Normativa regionaleL.R. Puglia 49/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Puglia la trasmissione telematica e la pubblicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive, delle attività ricettive in concessione e degli stabilimenti balneari, oltre alla rilevazione statistica del movimento turistico. Le comunicazioni annuali vanno presentate entro il 1° ottobre, con validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo; per nuove aperture e variazioni/cessazioni valgono termini specifici.

Comunicazione prezzi e servizi delle strutture ricettive e rilevazione dei dati turistici in Puglia

Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture ricettive in Puglia

La legge regionale disciplina, nel territorio della Puglia, la trasmissione telematica dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive e delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico in concessione, nonché la raccolta dei dati sul movimento turistico a fini statistici. Il provvedimento riguarda sia gli obblighi informativi degli operatori sia le procedure di raccolta e validazione dei dati.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Sono soggette alla disciplina tutte le strutture turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere, comprese le strutture agrituristiche. Rientrano inoltre le attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e gli stabilimenti balneari.

Obbligo di comunicazione dei prezzi

Gli operatori interessati devono comunicare telematicamente i prezzi tramite l’apposito sistema applicativo predisposto dalla Regione. I prezzi comunicati hanno valore di prezzi massimi praticabili. Se viene indicato un prezzo complessivo, esso non può superare la somma dei prezzi relativi ai singoli servizi offerti. Le tariffe comunicate devono comprendere tutte le voci accessorie necessarie per la fruizione del servizio.

Determinazione dei prezzi e procedure amministrative

I prezzi dei servizi sono liberamente determinati dai singoli operatori. La raccolta dei dati e l’istruttoria dei procedimenti, anche quelli connessi ai prezzi, sono affidate all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione. Una volta completate le procedure di validazione, l’Agenzia trasmette gli esiti ai comuni competenti per territorio.

Termini ordinari di comunicazione e validità

La comunicazione dei prezzi e dei servizi deve essere presentata all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione entro il 1° ottobre di ogni anno. I prezzi comunicati restano validi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo. La disciplina, quindi, opera con un meccanismo annuale anticipato rispetto al periodo di validità delle tariffe.

Nuove aperture, cessazioni, sospensioni e riattivazioni

Per gli esercizi di nuova apertura, la comunicazione va effettuata entro 30 giorni dalla data di apertura. In questo caso i prezzi comunicati hanno validità fino al 31 dicembre dell’anno in corso; se l’apertura avviene dopo il 1° ottobre, la comunicazione deve essere effettuata anche per l’anno successivo. Nel medesimo termine devono essere comunicate anche l’eventuale cessazione dell’esercizio, la sospensione dell’attività e la successiva riattivazione.

Regime transitorio sulle variazioni dei prezzi

È previsto un regime speciale per gli operatori che abbiano presentato la comunicazione prezzi e servizi entro il termine del 1° ottobre 2021: essi possono variare i prezzi mediante una successiva comunicazione telematica da presentare all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione entro il 31 marzo 2022. Questa previsione ha natura temporanea e riguarda esclusivamente quella finestra procedurale.

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