R.R. Puglia 21/2017
Regolamento per la caccia al cinghiale in forma collettiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Puglia la caccia al cinghiale in forma collettiva, distinguendo braccata e girata, con requisiti di abilitazione, composizione delle squadre/gruppi, iscrizioni all’ATC, assegnazione delle zone e regole su armi e strumenti. Le giornate e gli orari sono fissati dal calendario venatorio regionale; la disciplina resta di interesse solo per le stagioni venatorie ancora applicabili.
Regolamento pugliese sulla caccia al cinghiale in forma collettiva
Regolamento pugliese sulla caccia al cinghiale in forma collettiva
Il provvedimento disciplina, nel territorio della Regione Puglia, l’esercizio della caccia al cinghiale in forma collettiva nelle due modalità della braccata e della girata. La normativa detta regole su soggetti abilitati, composizione dei gruppi, iscrizione presso gli ATC, assegnazione delle zone di caccia e mezzi consentiti.
Forme di caccia collettiva consentite
La caccia al cinghiale in forma collettiva può essere esercitata:
- in braccata, con squadra, poste fisse e uso di cani con relativi conduttori armati all’interno della zona assegnata;
- in girata, con gruppo, poste fisse e impiego di un solo ausiliario abilitato (limiere) con il relativo conduttore abilitato.
Per la girata, il cane limiere deve essere condotto alla cinghia e può essere sciolto solo nella fase finale dell’azione di scovo, per ragioni di sicurezza ed efficacia della caccia.
Requisiti soggettivi e abilitazioni
La partecipazione alla caccia collettiva è riservata ai cacciatori in possesso di attestato di idoneità tecnica, acquisito tramite specifici corsi di formazione e aggiornamento e il superamento di un esame.
Per il conduttore di cane limiere è prevista un’abilitazione specifica mediante prova d’esame, previa frequenza di un corso dedicato.
I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti:
- dalla Regione;
- dalle associazioni venatorie;
- dalle associazioni di protezione ambientale;
- dalle organizzazioni professionali agricole riconosciute;
- da altri soggetti pubblici o privati con specifica esperienza, previo parere ISPRA e autorizzazione regionale.
I corsi devono essere tenuti esclusivamente da professionisti esperti in materia.
Composizione di squadre e gruppi
Per la braccata, le squadre sono composte da un minimo di 15 e un massimo di 40 cacciatori residenti in Puglia e abilitati alla caccia collettiva. Per ogni singola battuta il numero minimo di partecipanti è 10; non sono previsti limiti al numero di cani. Ogni cacciatore può appartenere a una sola squadra nell’ambito regionale nella stessa stagione venatoria. Sono inoltre ammessi fino a 5 invitati, sempre in possesso dei requisiti di abilitazione, su invito del caposquadra.
Per la girata, ogni gruppo è formato da:
- un conduttore di cane limiere responsabile del gruppo, con funzioni e obblighi equivalenti a quelli del caposquadra;
- da 4 a 20 cacciatori abilitati e residenti in Regione.
Il conduttore, anch’esso residente in Regione, nomina due sostituti scelti tra i componenti del gruppo. Ad ogni singola azione partecipano un conduttore di limiere e da 4 a 10 cacciatori. Sono ammessi fino a 3 invitati designati dal conduttore, purché abilitati.
Iscrizione, registri e organizzazione delle squadre
Possono iscriversi ed esercitare la caccia collettiva solo i cacciatori in possesso dei requisiti previsti, regolarmente iscritti al Registro Regionale dei cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale e muniti di porto d’armi per uso caccia.
Le squadre sono identificate da una denominazione, un numero o un codice. Entro il 28 febbraio di ogni anno va comunicata all’ATC competente l’iscrizione della squadra di braccata o del gruppo di girata, con i nominativi del responsabile e dei suoi sostituti. L’elenco completo dei componenti deve essere presentato entro il 31 maggio di ogni anno.
L’ATC può stabilire una eventuale quota economica annuale per squadra.
Zone di caccia e assegnazioni territoriali
Il Comitato di gestione dell’ATC, su proposta della Commissione tecnica composta anche dai capisquadra o loro delegati, suddivide il distretto in zone di caccia da assegnare ai gruppi di girata o alle squadre di braccata per almeno una stagione venatoria.
L’ATC comunica alla Regione le perimetrazioni geografiche delle zone e delle aree assegnate, in formato digitale, nonché le eventuali modifiche prima di ogni stagione venatoria.
Per esigenze gestionali e di prevenzione dei danni all’agricoltura, ai gruppi o alle squadre possono essere attribuite una o più zone di caccia. In caso di urgenza e per far fronte a nuove presenze di cinghiali, l’ATC può assegnare ai gruppi di girata ulteriori zone non comprese nella programmazione ordinaria, previa comunicazione alla Regione.
Disciplina specifica per ATC e aziende faunistico-venatorie
Il numero e la composizione delle squadre di braccata o dei gruppi di girata sono sottoposti annualmente all’approvazione della Regione, su proposta del Comitato di gestione dell’ATC e della Commissione tecnica.
Il numero delle squadre è determinato dalla Regione in funzione:
- delle caratteristiche del territorio;
- della presenza di popolazioni di cinghiale;
- delle scelte gestionali coerenti con il Piano faunistico-venatorio regionale.
Ogni squadra può operare in un solo ATC e, al suo interno, in un solo distretto di gestione degli ungulati. Nelle zone assegnate possono svolgersi anche azioni di girata nella stessa stagione venatoria, se ritenuto opportuno dal caposquadra.
Nelle aziende faunistico-venatorie:
- la squadra è autorizzata, per ciascuna battuta, dal titolare della concessione o da un suo delegato, che svolge anche le funzioni di caposquadra;
- il gruppo di girata è autorizzato, per ciascuna azione di caccia, dal titolare della concessione.
Armi e strumenti consentiti
Per braccata e girata sono utilizzabili:
- armi da fuoco a canna rigata o a canna liscia, a caricamento singolo manuale o semiautomatico, nei calibri previsti dall’art. 13 della legge n. 157/1992 e successive modifiche;
- fucili a 2 o 3 canne;
- strumenti di puntamento sulle armi.
Il calibro minimo è:
- 6,0 mm per le armi a canna rigata;
- 20 per le armi a canna liscia.
Durante la caccia al cinghiale in braccata o in girata non è consentito avere con sé munizioni spezzate.
Periodi di esercizio
Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in forma collettiva sono stabiliti dal Calendario venatorio regionale. Il regolamento non fissa autonomamente una stagione diversa, ma rinvia alla programmazione venatoria regionale vigente.
Portata temporale e attualità della disciplina
La disciplina è pensata per l’organizzazione della caccia collettiva nelle singole stagioni venatorie e per la gestione annuale di squadre, gruppi e zone di caccia. Restano quindi rilevanti solo le disposizioni ancora compatibili con il calendario venatorio e con gli assetti gestionali vigenti; il testo è comunque indicato come non abrogato e risulta tecnicamente vigente in Regione Puglia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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