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Ordinanza

Ordinanza n. 10477/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia anche con misura cautelare ex art. 56 c.p.a. - della comunicazione a mezzo e-mail ricevuta in data 2 luglio 2025 (doc.7), con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha negato alla ricorrente la possibilità di presentare rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, precludendole di fatto l'iscrizione ai percorsi di formazione di cui all'art. 7 del D.L. 31 maggio 2024 n. 71, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2024 n. 106, in quanto ha ricevuto un provvedimento di diniego di riconoscimento precedentemente al 31 maggio 2024, ancorché annullato dal Giudice Amministrativo; - delle FAQ n. 2, 4 e 13 pubblicate del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con particolare riferimento alla FAQ n. 13, nella parte in cui si dichiara che “non è possibile partecipare ai percorsi formativi nel caso in cui l'Amministrazione abbia concluso il procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso prima del 1° giugno 2024” (doc.6) - per quanto di ragione, dell'avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n.21907 del 4 giugno 2025, recanti le modalità e le tempistiche per l'espressione della rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, ai fini della partecipazione dei percorsi INDIRE, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui escluderebbero la ricorrente; - per quanto di ragione, del Decreto Interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, recante “Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106” (doc.5), nella parte in cui non prevede espressamente la facoltà di iscrizione ai suddetti percorsi per i soggetti che, destinatari di un provvedimento di diniego di riconoscimento del titolo estero anteriore al 1° giugno 2024, abbiano ottenuto una sentenza di annullamento di tale diniego passata in giudicato; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati;

Giustizia amministrativa202508274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione ministeriale del 2 luglio 2025, FAQ ministeriali, avviso ministeriale del 4 giugno 2025 e decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, nella parte relativa all'esclusione dai percorsi INDIRE di specializzazione sul sostegno

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito le ha negato la possibilità di rinunciare all'istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, impedendole di fatto l'iscrizione ai percorsi formativi previsti dall'art. 7 del d.l. n. 71/2024, convertito dalla l. n. 106/2024. L'esclusione era motivata dal fatto che la ricorrente aveva ricevuto un provvedimento espresso di diniego del riconoscimento prima del 1° giugno 2024, sebbene tale diniego fosse stato successivamente annullato dal giudice amministrativo. Sono stati inoltre impugnati, per quanto di ragione, le FAQ ministeriali n. 2, 4 e 13, l'avviso ministeriale prot. n. 21907 del 4 giugno 2025 e il d.i. n. 77 del 24 aprile 2025, nella parte in cui non avrebbero previsto la possibilità di partecipare ai percorsi per chi, destinatario di un diniego anteriore alla data rilevante, avesse ottenuto una sentenza di annullamento passata in giudicato.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso né la domanda cautelare. Dopo avere rilevato che era stato chiesto alla ricorrente di chiarire se l'interessata si fosse iscritta ai percorsi INDIRE e se persistesse l'interesse alla trattazione, il Collegio ha osservato che, in casi analoghi, l'accoglimento della tutela cautelare aveva consentito l'iscrizione riservata ai percorsi, mentre nel caso concreto non risultava alcuna comunicazione in tal senso. Ha quindi disposto un incombente istruttorio a carico della ricorrente, assegnandole trenta giorni per comunicare se avesse potuto effettuare l'iscrizione ai percorsi formativi, eventualmente anche al secondo ciclo. La causa è rimasta interlocutoria; non risultano statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.a.

    previa sospensione dell’efficacia anche con misura cautelare ex art. 56 c.p.a.

    La norma è richiamata nell'epigrafe quale base della richiesta di misura cautelare monocratica, senza essere interpretata nel merito dal Collegio.

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024 n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024 n. 106

    percorsi di formazione di cui all'art. 7 del D.L. 31 maggio 2024 n. 71, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2024 n. 106

    La disposizione costituisce il fondamento normativo dei percorsi formativi di specializzazione sul sostegno oggetto della controversia; il provvedimento non ne definisce l'interpretazione.

  • d.i. n. 77 del 24 aprile 2025

    Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71

    Il decreto è impugnato nella parte in cui, secondo la ricorrente, non contempla espressamente l'ammissione ai percorsi dei destinatari di dinieghi anteriori successivamente annullati; l'ordinanza non decide la questione.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia può dipendere dall'avvenuta iscrizione del ricorrente al percorso formativo oggetto del giudizio, il giudice può richiedere alla parte di precisare tale circostanza e l'eventuale persistenza dell'interesse alla trattazione.
  • In presenza di un ricorso non ancora definito nel merito e di una circostanza fattuale potenzialmente incidente sull'interesse a ricorrere, il giudice può disporre un incombente istruttorio e rinviare la decisione, senza pronunciarsi immediatamente sulla legittimità degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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