Sentenza del 28/12/2016 n. 27102 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR di Firenze che aveva ritenuto legittimo l’accertamento fondato sugli studi di settore, relativo a maggiori ricavi presunti pari a Euro 96.800.000,00. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 2729 c.c., dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 62-sexies della L. n. 427/1993, sostenendo che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e che l’Ufficio si sarebbe limitato a una mera elaborazione automatizzata, senza adeguata istruttoria e senza valutare la situazione concreta della società. Ha inoltre contestato la compensazione delle spese di lite, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c. e insufficiente motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR, affermando che gli studi di settore possono legittimare un accertamento analitico-induttivo quando evidenziano ricavi superiori a quelli dichiarati, purché l’Ufficio dimostri l’applicabilità dello standard al caso concreto e svolga il contraddittorio con il contribuente. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente allegare e provare circostanze specifiche idonee a giustificare un reddito inferiore rispetto a quello standardizzato; nel caso concreto la società aveva fornito soltanto indicazioni generiche sul cattivo andamento dell’attività. La censura sulle spese è stata ritenuta infondata, poiché la compensazione rientra nella discrezionalità del giudice se adeguatamente giustificata. La società è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito, mentre le spese sono state compensate nei precedenti gradi secondo quanto disposto dalla sentenza.
Norme richiamate
Art. 2729 c.c.
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Gli studi di settore operano come elementi presuntivi semplici e non determinano automaticamente il reddito imponibile. La loro efficacia deve essere valutata insieme alle circostanze del caso concreto.
Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
Consente l’accertamento analitico-induttivo quando le risultanze disponibili, comprese quelle derivanti dagli studi di settore, evidenziano ricavi o compensi superiori a quelli dichiarati, purché l’Ufficio motivi l’applicabilità dello standard al contribuente.
Art. 62-sexies, L. n. 427/1993
Costituisce la base normativa per l’utilizzo degli studi di settore e dei parametri come strumenti di accertamento, da applicare attraverso il contraddittorio con il contribuente.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulla domanda e sui motivi dedotti dalle parti. Nel caso esaminato non è stata ravvisata alcuna violazione in relazione alla decisione sulle spese.
Art. 370 c.p.c.
Disciplina la partecipazione dell’intimato al giudizio di Cassazione mediante controricorso o costituzione ai fini della discussione.
L. n. 549/1995, art. 3, commi 181-187
Prevede la disciplina degli studi di settore e dei parametri, qualificati dalla Corte come elaborazioni statistiche basate su dati settoriali e dichiarazioni di campioni di contribuenti.
Massime di principio
- Gli studi di settore non costituiscono una prova legale né consentono automaticamente di determinare il reddito: sono presunzioni semplici che devono essere collegate alla concreta situazione del contribuente.
- L’Ufficio deve instaurare il contraddittorio e dimostrare che lo standard utilizzato è applicabile al caso specifico; il contraddittorio è un elemento essenziale della procedura.
- Dopo che l’Ufficio ha dimostrato l’applicabilità dello standard, il contribuente deve fornire elementi concreti, documentati e specifici che spieghino lo scostamento dai ricavi presunti. Mere affermazioni generiche sul cattivo andamento dell’attività normalmente non sono sufficienti.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove, salvo specifici vizi giuridici o motivazionali rilevanti; molte contestazioni sulla concreta valutazione degli elementi si traducono in censure di merito non ammissibili.
- La compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice e può essere censurata solo quando sia arbitraria o priva di adeguata giustificazione.
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