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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22745/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa nei confronti di un responsabile dell'assistenza fiscale, ritenuto dall'Amministrazione responsabile per un visto di conformità asseritamente infedele apposto su una dichiarazione Mod. 730 relativa a spese per risparmio energetico. L'Ufficio aveva recuperato a carico del professionista IRPEF, sanzioni e interessi, invocando l'art. 39 d.lgs. n. 241/1997. In primo grado la domanda di annullamento della cartella era stata accolta; in appello l'Agenzia delle Entrate aveva poi rinunciato all'impugnazione principale e il giudice d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale del contribuente/professionista e compensato le spese. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 100 e 334 c.p.c. e dell'art. 54 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello incidentale era ammissibile perché fondato su una soccombenza parziale relativa al rigetto della questione preliminare di nullità per incompetenza dell'Ufficio; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., lamentando l'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato; 3) violazione dell'art. 44, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, contestando la declaratoria di estinzione dell'intero giudizio poiché la rinuncia all'appello principale non sarebbe stata accettata e vi sarebbe stato interesse alla prosecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha qualificato la controversia tributaria come giudizio di impugnazione-merito, nel quale il ricorrente aveva proposto un'unica domanda di annullamento della cartella articolata su più motivi. Ha affermato che il rigetto in primo grado della sola eccezione preliminare di incompetenza dell'Ufficio era unicamente teorico, poiché la domanda principale era stata comunque accolta; di conseguenza mancava un concreto interesse del ricorrente a coltivare l'appello incidentale su quel punto. L'appello incidentale andava quindi riqualificato come impugnazione incidentale condizionata, esaminabile solo se fosse stato accolto l'appello principale dell'Ufficio, ipotesi che non si era verificata per effetto della rinuncia. Ha inoltre ritenuto corretta la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 546/1992, poiché, essendo il contribuente già integralmente vittorioso in primo grado, non aveva alcun effettivo interesse a opporsi o meno alla rinuncia dell'Ufficio. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la peculiarità della vicenda; è stato altresì dichiarato il dovuto versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    È richiamato come base della pretesa dell'Amministrazione nei confronti del responsabile dell'assistenza fiscale per il pagamento di somme pari a imposta, sanzioni e interessi riferiti al contribuente.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire deve essere concreto; la Corte esclude che sussista interesse attuale a impugnare un capo meramente teorico, quando la domanda principale sia già stata accolta.

  • art. 334 c.p.c.

    L'appello incidentale, nel contesto descritto, va considerato condizionato quando mira a far valere doglianze che rilevano solo se accolto l'appello principale.

  • art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È evocato in relazione all'impugnazione incidentale nel processo tributario, che segue la logica dell'interesse concreto alla coltivazione delle censure.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è respinta perché la decisione di secondo grado, nel contesto processuale dato, era coerente con l'inammissibilità dell'appello incidentale e con l'assenza di interesse attuale.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un giudicato, ma la Corte non ravvisa un profilo decisivo di omissione di pronuncia utile a rovesciare l'esito.

  • art. 44, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La rinuncia all'appello principale produce estinzione del giudizio nel processo tributario.

  • art. 44, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo"

    L'accettazione della rinuncia è necessaria solo per le parti che abbiano un effettivo interesse alla prosecuzione; se tale interesse manca, la rinuncia può produrre effetto senza accettazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la procedura camerale di decisione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando il ricorso di primo grado mira all'annullamento di un unico atto impositivo ed è accolto, il rigetto di una sola questione preliminare o di un singolo motivo non genera di per sé un interesse concreto a proporre o coltivare appello incidentale su quel punto se non residua un pregiudizio attuale e apprezzabile.
  • L'impugnazione incidentale che abbia senso solo nell'ipotesi di accoglimento dell'impugnazione principale va riqualificata come impugnazione incidentale condizionata e non è esaminabile in assenza della condizione processuale cui è subordinata.
  • L'interesse ad impugnare non può essere meramente astratto o volto a ottenere una diversa motivazione: occorre una utilità giuridica concreta e attuale per la parte che propone l'impugnazione.
  • Nel processo tributario, la rinuncia all'appello principale determina l'estinzione del giudizio salvo che intervenga l'accettazione da parte di soggetti che abbiano un effettivo interesse alla prosecuzione; se tale interesse manca perché la parte è già risultata vittoriosa nel merito, l'accettazione non è necessaria.
  • La soccombenza meramente teorica su un capo della motivazione non basta a fondare l'interesse all'impugnazione quando il dispositivo abbia comunque dato piena soddisfazione alla domanda della parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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