Sentenza del 25/11/2015 n. 6198 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Iscrizione ipotecaria - Sopravvenuto limite di ?uro 20.000,00 - Trattamento più favorevole - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell’iscrizione ipotecaria perché il debito iscritto a ruolo non superava la soglia di 20.000 euro prevista dal D.L. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012. La questione riguardava anche l’applicabilità del nuovo limite più favorevole alle ipoteche iscritte prima dell’entrata in vigore della modifica normativa. Secondo il contribuente, poiché l’ipoteca è strumentale all’espropriazione immobiliare, essa deve rispettare gli stessi limiti di valore previsti per quest’ultima.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stato stabilito che il limite di 20.000 euro, introdotto dal 3 marzo 2012 in sostituzione del precedente limite di 8.000 euro, si applica anche alle iscrizioni ipotecarie già effettuate anteriormente, in quanto più favorevole al contribuente. Se il debito complessivo non supera 20.000 euro, l’agente della riscossione non può procedere né all’espropriazione immobiliare né all’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973.
Norme richiamate
D.L. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, art. 3, comma 5, lett. c)
L'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ventimila euro.
La norma ha elevato da 8.000 a 20.000 euro la soglia minima necessaria per avviare l’espropriazione immobiliare.
D.L. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, art. 3, comma 5, lett. d)
L'agente della riscossione anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1 purché l'importo complessivo per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
L’iscrizione ipotecaria è soggetta alla medesima soglia di 20.000 euro prevista per l’espropriazione immobiliare.
Art. 76 d.P.R. n. 602/1973
La disposizione disciplina i limiti dell’espropriazione immobiliare da parte dell’agente della riscossione; il limite quantitativo previsto è rilevante anche per valutare la legittimità dell’ipoteca.
Art. 77 d.P.R. n. 602/1973
La disposizione disciplina l’iscrizione ipotecaria a garanzia del credito tributario. Poiché l’ipoteca è strumentale all’espropriazione, non può essere iscritta quando il debito è inferiore alla soglia applicabile all’espropriazione.
Cassazione, sentenze n. 5771/2012 e n. 40/2010
I precedenti richiamati sostengono il collegamento funzionale tra iscrizione ipotecaria ed espropriazione immobiliare e l’applicazione dei relativi limiti.
Massime di principio
- L’iscrizione ipotecaria esattoriale, pur non costituendo di per sé un atto espropriativo, è strumentale all’espropriazione e deve rispettare le soglie economiche previste per quest’ultima.
- Quando una modifica normativa innalza la soglia minima per l’ipoteca o per l’espropriazione e risulta più favorevole al contribuente, essa può incidere anche sulle iscrizioni ipotecarie effettuate anteriormente, se la situazione non si è definitivamente consolidata.
- Per verificare la legittimità di un’ipoteca esattoriale occorre considerare l’importo complessivo del credito per cui si procede, non soltanto una singola cartella o una singola voce debitoria.
- Se il debito complessivo è inferiore alla soglia normativa applicabile, l’agente della riscossione non può utilizzare l’ipoteca come garanzia indiretta o anticipatoria dell’espropriazione immobiliare.
- La verifica concreta deve comunque tenere conto della data dell’iscrizione, della normativa vigente e dell’eventuale consolidamento degli effetti dell’atto secondo la disciplina applicabile.
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