Cassazione Civile, Ordinanza n. 09367/2024 del 08/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall’opposizione a una cartella esattoriale proposta davanti al giudice ordinario da un’avvocata nei confronti del concessionario della riscossione e dell’ente di riscossione subentrante ex lege. Il tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario; la corte d’appello aveva confermato. In cassazione la stessa parte ha proposto ricorso personalmente, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., sostenendo di poter stare in giudizio in proprio e invocando l’art. 24 Cost. per negare la necessità del patrocinio di un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. La ricorrente ha chiesto la decisione collegiale dopo la proposta di definizione accelerata che aveva già rilevato l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione al patrocinio in Cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il ricorso per cassazione non può essere sottoscritto personalmente dalla parte, neppure se avvocato, se costei non è iscritta all’albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. La Corte ha ribadito che gli artt. 82, comma 3, e 365 c.p.c. non sono superati né dalle norme internazionali richiamate dalla ricorrente, le quali riguardano il processo penale e non incidono sul patrocinio nel processo civile. Non essendovi costituzione dell’intimata, non sono state liquidate spese di lite; tuttavia la ricorrente è stata condannata, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di euro 5.000 in favore della Cassa delle Ammende, oltre all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 86 cod. proc. civ.
Consente alla parte di difendersi personalmente, ma non deroga al requisito del patrocinio davanti alla Corte di cassazione quando la parte non sia abilitata al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ.
Richiamato per la proposta di definizione accelerata che aveva ravvisato l’inammissibilità del ricorso.
art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
Consente alla parte di chiedere la decisione sul ricorso dopo la proposta di definizione accelerata.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Regola la trattazione camerale del ricorso dopo l’istanza di decisione collegiale.
art. 82, comma 3, cod. proc. civ.
Impone, per il ricorso per cassazione, la difesa tecnica da parte di un avvocato iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
art. 365 cod. proc. civ.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
art. 24, comma 1, Cost.
Non è interpretato come norma idonea a escludere i limiti legali al patrocinio tecnico nel giudizio civile di cassazione.
art. 14, comma 3, lett. d), Patto internazionale sui diritti civili e politici
Richiamato e ritenuto inidoneo a incidere sul patrocinio nel processo civile, perché riferito al processo penale.
art. 6, comma 3, lett. c), Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
Richiamato e ritenuto inidoneo a incidere sul patrocinio nel processo civile, perché riferito al processo penale.
art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in ragione della condotta processuale reiteratamente non conforme alla legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere proposto e sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori; la difesa personale ex art. 86 c.p.c. non consente di elidere tale requisito quando la parte, ancorché avvocato, non sia abilitata in Cassazione.
- Le norme sovranazionali richiamate in tema di diritto di difesa non valgono a modificare la disciplina del patrocinio nel processo civile di legittimità, poiché si riferiscono al processo penale.
- La mancanza del requisito soggettivo di abilitazione al patrocinio in Cassazione determina inammissibilità del ricorso, senza che il merito delle censure possa essere esaminato.
- La condotta processuale reiteratamente contraria a un chiaro presidio normativo sul patrocinio può giustificare la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c., anche in presenza di intimato non costituito.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, sussiste inoltre l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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