Cassazione Civile, Ordinanza n. 31596/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato nel merito i due motivi perché è intervenuta rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente; ne è conseguita la declaratoria di estinzione del processo, senza spese.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo avverso il decreto del Tribunale di Milano che aveva escluso il suo credito, invocato in privilegio o subordinatamente in chirografo, per complessivi euro 466.163,75, relativo ad arretrati retributivi, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto. Il Tribunale aveva ritenuto che il credito fosse estinto per compensazione con un maggior controcredito del fallimento per ripetizione di indebito, derivante da versamenti eseguiti tra il 2004 e il 2008 per euro 1.405.540,00. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: il primo per violazione dell'art. 1243 c.c., sostenendo che la compensazione giudiziale non poteva essere pronunciata perché il controcredito era contestato nell'an e oggetto di altro giudizio pendente tra le parti; il secondo per violazione degli artt. 2709, 2729 e 2033 c.c., oltre che dell'art. 112 c.p.c. se del caso, sostenendo che il decreto aveva fondato la decisione su scritture contabili utilizzabili contro l'imprenditore ma non a suo favore, su una sentenza non definitiva resa tra altre parti, e che era stata erroneamente applicata la disciplina della ripetizione di indebito nonostante i pagamenti avessero causali determinate, con conseguente ultrapetizione per avere il giudice posto a base della compensazione obblighi non invocati dalla controparte.
Norme richiamate
art. 1243 c.c.
richiamato dal ricorrente quale parametro della compensazione giudiziale; la censura sosteneva che non ne ricorressero i presupposti quando il controcredito sia contestato e sia già sub iudice in altro processo
Cass., Sez. Un., 15 novembre 2016, n. 23225
richiamata come precedente di legittimità a sostegno del limite alla compensazione giudiziale in presenza di controcredito contestato e oggetto di altro giudizio
art. 2709 c.c.
invocato per contestare l'utilizzo delle scritture contabili a favore dell'imprenditore
art. 2729 c.c.
richiamato per censurare l'uso di presunzioni desunte dalle scritture contabili e dagli altri elementi probatori
art. 2033 c.c.
richiamato per negare che i pagamenti eseguiti con causali determinate potessero essere qualificati come indebiti ripetibili
art. 112 c.p.c.
richiamato in via subordinata per dedurre ultrapetizione o extrapetizione nella decisione sulla compensazione
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione viene rinunciato e la rinuncia è accettata dalla controparte, il giudizio si estingue e la Corte non statuisce sui motivi di impugnazione.
- La compensazione giudiziale richiede che il controcredito sia, nei limiti rilevanti, suscettibile di accertamento secondo i presupposti di legge; la sua ammissibilità non può essere affermata in modo apodittico ove il controcredito sia contestato o già oggetto di altro giudizio, secondo la censura riportata nel ricorso.
- Le scritture contabili e gli altri elementi probatori vanno utilizzati nel rispetto delle regole sulla loro efficacia probatoria, senza trasformare documenti utilizzabili contro l'imprenditore in prova automaticamente favorevole al fallimento o alla parte che li produce.
- La qualificazione di un pagamento come indebito ex art. 2033 c.c. presuppone la verifica della concreta causale del versamento; la mera esistenza del pagamento non basta, se dalle risultanze emerge una causa specifica incompatibile con l'indebito.
- La decisione del giudice deve rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: non possono essere posti a fondamento dell'esito obblighi o fatti costitutivi non allegati dalla controparte, pena il vizio di ultrapetizione.
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