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Sentenza

Sentenza del 12/09/2024 n. 34407 - Corte di Cassazione

Penale tributario - Interposizione fittizia di manodopera - Frode fiscale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. era ritenuto amministratore di fatto della "Natana.Doc Spa" e di numerose società cooperative correlate. È contestato che, dal 2013 al 2019, la Natana.Doc abbia indicato nelle dichiarazioni IVA e IRES elementi passivi fittizi derivanti da fatture emesse dalle cooperative per presunti contratti di subappalto di servizi (logistica e distribuzione). In realtà, secondo l'accusa e l'ordinanza impugnata, quelle fatture mascheravano una somministrazione irregolare di manodopera: i lavoratori erano di fatto assunti, diretti e utilizzati dalla Natana.Doc sotto il controllo di A.A., per cui il rapporto giuridico sostanziale era di lavoro subordinato presso l'utilizzatore e non di prestazione d'opera dell'appaltatore. Tale artificio avrebbe consentito di trasformare il costo del lavoro (non soggetto a IVA) in prestazione di servizi soggetta a IVA e dunque di formare indebiti crediti IVA e deduzioni IRES, cagionando una presunta evasione rilevante. La difesa ha sostenuto l'effettiva operatività delle cooperative, l'irrilevanza dell'eterodirezione e ha prodotto dichiarazioni e documenti per negare il ruolo di amministratore di fatto di A.A.; inoltre ha contestato la sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondati i gravi indizi di colpevolezza a carico di A.A. per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) e per emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000). Il Collegio ha qualificato le fatture come relative a prestazioni inesistenti nella sostanza, essendo esse strumento per occultare una somministrazione illecita di manodopera, con conseguente esclusione del diritto alla detrazione IVA e configurabilità del reato. Sono state ritenute irrilevanti, ai fini di escludere la simulazione, le produzioni difensive; valorizzati, invece, elementi probatori quali coincidenza di sedi, documentazione interna, gestione delle assunzioni e omessi adempimenti fiscali delle cooperative. È stata inoltre confermata l'attualità del pericolo di reiterazione e l'applicabilità della misura cautelare degli arresti domiciliari; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La misura cautelare resta esecutiva.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Rileva il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti quando vengono utilizzate in dichiarazione fatture che formalmente si riferiscono a prestazioni di servizi ma, nella realtà, occultano una somministrazione irregolare di manodopera; la fittizietà si valuta sulla natura sostanziale delle prestazioni indicate.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8

    Rileva la fattispecie penale dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte delle cooperative che hanno emesso le fatture utilizzate dalla Natana.Doc.

  • D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (norme sulla somministrazione di lavoro: artt. 31, 33, 38)

    La somministrazione di lavoro è disciplinata in modo rigoroso (forma scritta, autorizzazioni, limiti quantitativi ecc.); la somministrazione irregolare è nulla e i lavoratori sono considerati alle dipendenze dell'utilizzatore, con la conseguenza che il titolo giuridico delle prestazioni è invalido ai fini della deducibilità/detraibilità IVA se mascherato da appalto fittizio.

  • D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (richiamato come previgente disciplina della somministrazione)

    Richiamato per delineare la disciplina previgente della somministrazione e dei limiti illeciti, a supporto dell'argomentazione che un appalto usato per mascherare somministrazione illegale è negozio giuridico apparente.

  • Codice di procedura penale, artt. 321, 125, 178, 274, 606

    Norme processuali richiamate nell'atto di impugnazione e nella decisione: art. 321/125 in tema di motivazione e competenze; art. 178 lett. c) in tema di motivi nuovi; art. 274 comma 1 relativo alle esigenze cautelari; art. 606 disciplina i motivi di ricorso per cassazione e i vizi di motivazione. La Corte ha ritenuto non fondate le censure di vizio motivazionale e ha ritenuto adeguatamente motivate le esigenze cautelari.

  • Reg. Esec. cod. proc. pen., art. 28

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione sulla misura cautelare.

Massime di principio

  • La qualificazione della fattura come 'inesistente' si misura sulla natura sostanziale della prestazione fatturata: se la fattura formalmente indica una prestazione di servizi ma in realtà copre una mera somministrazione di manodopera irregolare, l'elemento passivo è fittizio e può integrare il reato di dichiarazione fraudolenta.
  • La mera esistenza giuridica della società emittente (p. es. una cooperativa che ha rapporti anche con altri soggetti) non esclude automaticamente la simulazione: va valutata l'autonomia gestionale e la concreta capacità di esercitare la prestazione (sedi, amministrazione, documentazione, modalità di assunzione e direzione del personale, flussi finanziari).
  • In presenza di indizi quali gestione unitaria, dipendenti assunti e diretti dall'utilizzatore, documentazione interna che mostra coordinamento, omissioni sistematiche degli obblighi fiscali da parte dell'emittente, è lecito ritenere simulato l'appalto e conseguentemente negare la detrazione IVA e configurare responsabilità penale.
  • Per la difesa è determinante produrre elementi probatori concreti e specifici che dimostrino l'autonomia organizzativa, la reale esecuzione di prestazioni diverse dalla mera somministrazione e il rispetto dei requisiti formali/ autorizzativi della somministrazione; affermazioni generiche o la sola esistenza di rapporti con terzi sono spesso insufficienti.
  • Ai fini cautelari, elementi quali la permanenza del controllo sull'impresa, la sistematicità e la gravità economica delle condotte nel tempo, l'emersione di operazioni analoghe in anni recenti e precedenti condanne per reati connessi possono legittimare la misura per il pericolo di reiterazione.

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