Sentenza del 12/09/2024 n. 34407 - Corte di Cassazione
Penale tributario - Interposizione fittizia di manodopera - Frode fiscale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. era ritenuto amministratore di fatto della "Natana.Doc Spa" e di numerose società cooperative correlate. È contestato che, dal 2013 al 2019, la Natana.Doc abbia indicato nelle dichiarazioni IVA e IRES elementi passivi fittizi derivanti da fatture emesse dalle cooperative per presunti contratti di subappalto di servizi (logistica e distribuzione). In realtà, secondo l'accusa e l'ordinanza impugnata, quelle fatture mascheravano una somministrazione irregolare di manodopera: i lavoratori erano di fatto assunti, diretti e utilizzati dalla Natana.Doc sotto il controllo di A.A., per cui il rapporto giuridico sostanziale era di lavoro subordinato presso l'utilizzatore e non di prestazione d'opera dell'appaltatore. Tale artificio avrebbe consentito di trasformare il costo del lavoro (non soggetto a IVA) in prestazione di servizi soggetta a IVA e dunque di formare indebiti crediti IVA e deduzioni IRES, cagionando una presunta evasione rilevante. La difesa ha sostenuto l'effettiva operatività delle cooperative, l'irrilevanza dell'eterodirezione e ha prodotto dichiarazioni e documenti per negare il ruolo di amministratore di fatto di A.A.; inoltre ha contestato la sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondati i gravi indizi di colpevolezza a carico di A.A. per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) e per emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000). Il Collegio ha qualificato le fatture come relative a prestazioni inesistenti nella sostanza, essendo esse strumento per occultare una somministrazione illecita di manodopera, con conseguente esclusione del diritto alla detrazione IVA e configurabilità del reato. Sono state ritenute irrilevanti, ai fini di escludere la simulazione, le produzioni difensive; valorizzati, invece, elementi probatori quali coincidenza di sedi, documentazione interna, gestione delle assunzioni e omessi adempimenti fiscali delle cooperative. È stata inoltre confermata l'attualità del pericolo di reiterazione e l'applicabilità della misura cautelare degli arresti domiciliari; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La misura cautelare resta esecutiva.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
Rileva il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti quando vengono utilizzate in dichiarazione fatture che formalmente si riferiscono a prestazioni di servizi ma, nella realtà, occultano una somministrazione irregolare di manodopera; la fittizietà si valuta sulla natura sostanziale delle prestazioni indicate.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8
Rileva la fattispecie penale dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte delle cooperative che hanno emesso le fatture utilizzate dalla Natana.Doc.
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (norme sulla somministrazione di lavoro: artt. 31, 33, 38)
La somministrazione di lavoro è disciplinata in modo rigoroso (forma scritta, autorizzazioni, limiti quantitativi ecc.); la somministrazione irregolare è nulla e i lavoratori sono considerati alle dipendenze dell'utilizzatore, con la conseguenza che il titolo giuridico delle prestazioni è invalido ai fini della deducibilità/detraibilità IVA se mascherato da appalto fittizio.
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (richiamato come previgente disciplina della somministrazione)
Richiamato per delineare la disciplina previgente della somministrazione e dei limiti illeciti, a supporto dell'argomentazione che un appalto usato per mascherare somministrazione illegale è negozio giuridico apparente.
Codice di procedura penale, artt. 321, 125, 178, 274, 606
Norme processuali richiamate nell'atto di impugnazione e nella decisione: art. 321/125 in tema di motivazione e competenze; art. 178 lett. c) in tema di motivi nuovi; art. 274 comma 1 relativo alle esigenze cautelari; art. 606 disciplina i motivi di ricorso per cassazione e i vizi di motivazione. La Corte ha ritenuto non fondate le censure di vizio motivazionale e ha ritenuto adeguatamente motivate le esigenze cautelari.
Reg. Esec. cod. proc. pen., art. 28
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione sulla misura cautelare.
Massime di principio
- La qualificazione della fattura come 'inesistente' si misura sulla natura sostanziale della prestazione fatturata: se la fattura formalmente indica una prestazione di servizi ma in realtà copre una mera somministrazione di manodopera irregolare, l'elemento passivo è fittizio e può integrare il reato di dichiarazione fraudolenta.
- La mera esistenza giuridica della società emittente (p. es. una cooperativa che ha rapporti anche con altri soggetti) non esclude automaticamente la simulazione: va valutata l'autonomia gestionale e la concreta capacità di esercitare la prestazione (sedi, amministrazione, documentazione, modalità di assunzione e direzione del personale, flussi finanziari).
- In presenza di indizi quali gestione unitaria, dipendenti assunti e diretti dall'utilizzatore, documentazione interna che mostra coordinamento, omissioni sistematiche degli obblighi fiscali da parte dell'emittente, è lecito ritenere simulato l'appalto e conseguentemente negare la detrazione IVA e configurare responsabilità penale.
- Per la difesa è determinante produrre elementi probatori concreti e specifici che dimostrino l'autonomia organizzativa, la reale esecuzione di prestazioni diverse dalla mera somministrazione e il rispetto dei requisiti formali/ autorizzativi della somministrazione; affermazioni generiche o la sola esistenza di rapporti con terzi sono spesso insufficienti.
- Ai fini cautelari, elementi quali la permanenza del controllo sull'impresa, la sistematicità e la gravità economica delle condotte nel tempo, l'emersione di operazioni analoghe in anni recenti e precedenti condanne per reati connessi possono legittimare la misura per il pericolo di reiterazione.
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