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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35104/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da una sentenza di primo grado del Tribunale che aveva accolto la domanda di inefficacia, verso il creditore e i suoi aventi causa, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato da due coniugi, in un contesto in cui uno dei coniugi risultava fideiussore di una società debitrice per obbligazioni derivanti da mutuo chirografario e da scoperto di conto corrente. I soccombenti in appello impugnavano poi l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., proponendo ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. con un unico motivo. La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controricorrente e l'ha ritenuta fondata: l'ordinanza di inammissibilità dell'appello era stata comunicata telematicamente il 7 giugno 2021, mentre il ricorso era stato notificato solo il 7 gennaio 2022, dunque oltre il termine breve di 60 giorni decorrente dalla comunicazione, scaduto il 6 settembre 2021 tenuto conto della sospensione feriale. È stato quindi escluso che potesse applicarsi il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza, poiché per il provvedimento ex art. 348-ter c.p.c. la comunicazione è idonea a far decorrere il termine breve anche quando si lamentino vizi propri dell'ordinanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine breve di impugnazione decorrente dalla comunicazione telematica dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello. Ha condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Non ha provveduto sulle spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ai sensi di questa norma rileva ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione della sentenza di primo grado e può essere oggetto di ricorso per cassazione solo per vizi propri di natura processuale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado decorre dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello; tale termine si applica anche al ricorso autonomo avverso l'ordinanza per vizi propri.

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario per cassazione è ammesso avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello limitatamente ai vizi propri costituenti violazioni della legge processuale.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo non si applica nella specie, perché la disciplina speciale dell'art. 348-ter c.p.c. prevale sulla decorrenza dalla pubblicazione dell'ordinanza.

  • art. 133 c.p.c.

    La disposizione non incide sulla disciplina speciale del termine di impugnazione prevista dall'art. 348-ter c.p.c., che resta ancorata alla comunicazione dell'ordinanza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti, i ricorrenti devono versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., anche quando si impugnino vizi propri dell'ordinanza.
  • In presenza di una disciplina speciale sulla decorrenza del termine di impugnazione, non trova applicazione il termine lungo ex art. 327 c.p.c. se il provvedimento è stato ritualmente comunicato.
  • L'ordinanza di inammissibilità dell'appello è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. solo per errori propri di natura processuale, non per una rinnovata censura del merito della sentenza di primo grado.
  • Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la tardività del ricorso quando il superamento del termine risulti dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e dalla data di notificazione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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