Cassazione Penale, Sentenza n. 23234/2025 del 20/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza irrevocabile della Corte d'assise di appello di Caltanissetta (10/07/2014) che aveva condannato il ricorrente all'ergastolo per gli omicidi di Lauretta Salvatore e Coccomini Orazio (commessi il 23/12/1987). L'istanza si fondava su un "novum" consistente in un elaborato tecnico di un architetto in tema di viabilità, idoneo a dimostrare l'impossibilità per il ricorrente di trovarsi contemporaneamente nei due luoghi indicati, nonché sulla richiesta di audizione di una nuova teste (Rosa Migliore) e di altri testi che avrebbero riferito sulla presenza dell'Emanuello fuori dalla Sicilia per motivi lavorativi e sull'indisponibilità dell'autovettura Fiat 124 attribuita al ricorrente. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo carente la decisività del perito tecnico e limitando la valutazione al solo elaborato peritale, non valutando invece gli altri mezzi di prova proposti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata: il giudice di merito, nella fase rescindente, ha omesso una delibazione non superficiale degli elementi nuovi, non considerandone complessivamente la portata (in particolare non ha preso in considerazione le nuove testimonianze indicate dalla difesa). La Cassazione ha annullato l'ordinanza di inammissibilità e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per un nuovo giudizio sulla ammissibilità della revisione.
Norme richiamate
art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a) e c)
Definisce i casi in cui è proponibile la revisione: prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza e prove non acquisite o non valutate nel giudizio precedente; la Corte la interpreta come criterio per valutare se il "novum" è idoneo, da solo o con le prove pregresse, a ribaltare il giudizio di colpevolezza.
art. 631 c.p.p.
Regolamenta la procedura per la proposizione dell'istanza di revisione; richiamato nel contesto dell'obbligo di valutazione preliminare dell'ammissibilità.
art. 634 c.p.p.
Norma le decisioni di inammissibilità; la Corte ricorda che l'ordinanza di inammissibilità è un provvedimento distinto e impugnabile, e che sulla sua motivazione incombe l'obbligo di una valutazione non superficiale dei nuovi elementi.
art. 634 c.p.p., comma 2
Prevede l'ordinanza di inammissibilità; la Cassazione sottolinea che tale ordinanza deve motivare adeguatamente la non decisività delle prove nuove.
art. 640 c.p.p.
Disciplina la sentenza di accoglimento o rigetto della revisione; richiamata per distinguere le fasi del procedimento di revisione e la diversa portata delle decisioni che le concludono.
artt. 529, 530, 531 c.p.p.
Norme relative all'esito del giudizio (proscioglimento, sentenza di assoluzione e relative statuizioni): la Corte afferma che, in fase rescindente, il giudice valuta astrattamente se le nuove prove, con quelle già acquisite, potrebbero portare al proscioglimento ai sensi di tali articoli.
Massime di principio
- La revisione è uno strumento straordinario: il giudice nella fase rescindente compie una valutazione preliminare astratta sulla idoneità del "novum" a ribaltare il giudizio di colpevolezza, ma tale valutazione non può essere superficiale né limitarsi ad alcuni elementi.
- Il giudice deve comparare le nuove prove con quelle già raccolte e valutare complessivamente la loro capacità dimostrativa; l'omissione di esame delle prove indicate costituisce vizio motivazionale.
- La fase rescindente è distinta da quella rescissoria: la prima è una delibazione sommaria ma non banale dell'idoneità del novum; la seconda è il giudizio pieno nel contraddittorio con assunzione probatoria secondo le regole ordinarie.
- Sono rilevanti ai fini della revisione le prove sopravvenute, scoperte dopo la sentenza o non acquisite/valutate nel precedente giudizio, purché non siano state dichiarate inammissibili o superflue, e devono essere idonee da sole o con le altre a determinare il proscioglimento.
- Un'ordinanza di inammissibilità priva di adeguata motivazione sulla non decisività degli elementi nuovi è annullabile e dà luogo al rinvio per nuovo esame.
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