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Decreto interministeriale n. 283 del 13/01/2025

Decreto di attuazione delle misure di ristoro previste per i vettori (fondo di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 198) e autorizzate dalla Decisione della Commissione europea C(2021) 2339 final del 15 aprile 2024

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto interministeriale MIT, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero dell’economia e delle finanze, disciplina la presentazione delle domande e i criteri di compensazione dei danni subiti dagli operatori aerei per effetto delle restrizioni COVID-19 nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021. L’intervento attua la decisione della Commissione europea C(2024) 2339 final del 15 aprile 2024 e si innesta nel quadro dell’articolo 198 del decreto-legge n. 34/2020, già attuato con i decreti interministeriali n. 34/2021 e n. 501/2021. Il decreto definisce beneficiari, nozioni tecniche, termini di domanda, documentazione richiesta e metodologia di calcolo del danno ammissibile, prevedendo anche il ricorso a notifiche separate alla Commissione europea per eventuali eccedenze o ulteriori danni non compresi nel perimetro autorizzato.

Termini e modalità per il ristoro dei danni COVID-19 subiti dagli operatori del trasporto aereo nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021

Ristoro dei danni COVID-19 agli operatori del trasporto aereo per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021

Il decreto interministeriale disciplina l’accesso al fondo di ristoro istituito dall’articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per gli ulteriori danni subiti dagli operatori economici del trasporto aereo nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021. L’atto è adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione della decisione della Commissione europea C(2024) 2339 final del 15 aprile 2024, nel quadro degli articoli 107, paragrafo 2, lettera b), e 108 TFUE.

Base normativa e continuità con la disciplina previgente

Il decreto si colloca nella sequenza normativa già avviata con:

  • l’articolo 198 del decreto-legge n. 34/2020, che ha istituito il fondo di compensazione per gli operatori nazionali del trasporto aereo danneggiati dal COVID-19;
  • il decreto interministeriale 27 gennaio 2021, n. 34, che ha definito le modalità attuative originarie;
  • il decreto interministeriale 9 dicembre 2021, n. 501, che ha disciplinato i termini e le modalità di presentazione delle domande per il periodo 16 giugno 2020-31 dicembre 2020.

Per quanto non espressamente regolato dal nuovo decreto, continua ad applicarsi il decreto interministeriale n. 34/2021.

Beneficiari e ambito temporale

I beneficiari sono i soggetti già individuati dall’articolo 1 del decreto interministeriale n. 34/2021, purché abbiano presentato regolare domanda ai sensi del decreto interministeriale n. 501/2021. Il periodo di indennizzo disciplinato dal decreto è il 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021.

Nozioni rilevanti ai fini del calcolo

Il provvedimento definisce in modo puntuale le principali categorie tecniche utili alla quantificazione del ristoro, tra cui:

  • danno ammissibile, inteso come danno direttamente conseguente all’epidemia da COVID-19 e alle restrizioni ai viaggi imposte per contenerne la diffusione;
  • fondo di ristoro, coincidente con il fondo istituito dall’articolo 198 del decreto-legge n. 34/2020;
  • indennizzo massimo, pari al 100% del danno ammissibile, nel limite di un danno medio mensile di 4 milioni di euro e delle risorse disponibili;
  • perdite nette totali, calcolate come differenza tra l’EBITDA registrato nel medesimo arco temporale del 2019 e quello del periodo di indennizzo;
  • rotte ammissibili, restrizioni ammissibili e indicatori di peso delle rotte di linea e charter ammissibili nel 2019;
  • tassi di ritenzione e delta del tasso di ritenzione, distinti per rotte di linea e charter.

Il decreto aggiorna anche i parametri del tasso di ritenzione atteso senza restrizioni:

  • per il periodo 1° gennaio-30 aprile 2021: 49% per le rotte di linea e 32% per le rotte charter;
  • per il periodo 1° maggio-31 dicembre 2021: 82% per le rotte di linea e 64% per le rotte charter.

Presentazione delle domande

La domanda di accesso al fondo deve essere presentata, a pena di inammissibilità, secondo i modelli degli Allegati A e B, che formano parte integrante del decreto. La documentazione deve includere:

  • la relazione di un esperto indipendente;
  • le dichiarazioni previste dall’Allegato A;
  • i dati analitici mensili sui ricavi e sui costi già richiesti dal decreto n. 34/2021;
  • gli ulteriori dati relativi alle rotte interessate dalle restrizioni, ai ricavi operativi, al numero di passeggeri e voli, alla profittabilità, ai pesi delle rotte ammissibili e al delta del tasso di ritenzione.

La trasmissione avviene esclusivamente via posta elettronica certificata al MIT – Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, all’indirizzo dg.ta@pec.mit.gov.it. Il termine è di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sul sito istituzionale del Ministero.

Metodologia di determinazione del danno

Il danno ammissibile, nei limiti dell’indennizzo massimo, è calcolato come somma delle quote mensili riferite separatamente:

  • alle rotte di linea;
  • alle rotte charter.

Per ciascun mese, la quota di danno per le rotte di linea è pari al prodotto tra:

  • peso delle rotte di linea ammissibili nel 2019;
  • delta del tasso di ritenzione delle rotte di linea;
  • perdite nette totali.

Per ciascun mese, la quota di danno per le rotte charter è pari al prodotto tra:

  • peso delle rotte charter ammissibili nel 2019;
  • delta del tasso di ritenzione delle rotte charter;
  • perdite nette totali.

Per le rotte solo temporaneamente interessate da restrizioni ammissibili, il calcolo tiene conto dei dati di ricavo e passeggeri riferiti al solo arco temporale effettivamente inciso, su base giornaliera o, se non disponibile, su base proporzionale mensile.

Limiti, eccedenze e notifiche alla Commissione europea

Se il danno ammissibile di uno o più beneficiari supera l’indennizzo massimo, l’eccedenza non può essere automaticamente riconosciuta: il relativo ristoro deve essere oggetto di distinta notifica alla Commissione europea come aiuto individuale, con successiva eventuale autorizzazione.

Il decreto prevede inoltre che siano oggetto di separate notifiche anche ulteriori misure relative a danni non inclusi nel perimetro di ammissibilità della decisione della Commissione, purché la connessione diretta con l’epidemia da COVID-19 sia considerata possibile.

Pubblicazione e decorrenza

Il decreto dispone l’invio agli organi di controllo competenti e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La disciplina operativa decorre dalla pubblicazione sul sito istituzionale del MIT, da cui si computa anche il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande.

Punti principali

Base normativa e finalità

Il provvedimento dà attuazione alla decisione della Commissione europea C(2024) 2339 final del 15 aprile 2024 e disciplina, per il solo periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021, termini e modalità di accesso al fondo di ristoro di cui all’articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Per quanto non espressamente previsto, rinvia al decreto interministeriale 27 gennaio 2021, n. 34.

Ministeri concertanti e quadro UE

Il decreto è adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il fondamento europeo è l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 108 TFUE, con previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3.

Definizione dei beneficiari e del danno ammissibile

Possono accedere al fondo i soggetti già qualificati come beneficiari dal decreto interministeriale n. 34/2021 e che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del decreto n. 501/2021. Il danno ammissibile è quello direttamente conseguente all’epidemia da COVID-19, in ragione di specifiche restrizioni ai viaggi, determinato secondo la metodologia della decisione europea e del presente decreto.

Termini, forma e contenuto della domanda

La domanda deve essere presentata a pena di inammissibilità secondo gli Allegati A e B, con relazione di un esperto indipendente e relative dichiarazioni. Deve essere trasmessa esclusivamente via PEC al MIT – Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, all’indirizzo dg.ta@pec.mit.gov.it, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sul sito istituzionale del Ministero.

Criteri di calcolo della compensazione

Il danno compensabile è determinato mese per mese come somma delle quote riferite alle rotte di linea e alle rotte charter. Il calcolo tiene conto del peso delle rotte ammissibili nel 2019, del delta del tasso di ritenzione tra scenario con e senza restrizioni e delle perdite nette totali, con specifiche regole per le rotte interessate solo temporaneamente dalle restrizioni.

Limiti finanziari e notifiche ulteriori

L’indennizzo massimo è pari, in linea generale, al 100% del danno ammissibile, entro il limite corrispondente a un danno medio mensile di 4 milioni di euro, salvo eventuali riduzioni già previste dal decreto n. 34/2021. Se il danno calcolato supera tale soglia, l’eccedenza deve essere oggetto di autonoma notifica alla Commissione europea come aiuto individuale. Il decreto prevede inoltre notifiche distinte per ulteriori misure relative a danni non inclusi nel perimetro di ammissibilità UE.

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