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Circolare

Circolare numero 136 del 25-10-2011

Si fa seguito alla circolare n. 23 del 16 febbraio 2010 e alla circolare n. 33 del 10 febbraio 2011 per proseguire il processo di controllo degli importi posti a conguaglio nel quadro D del DM 10/2 relativamente agli anni 2008 e 2009. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative relative all’attività di verifica amministrativa da svolgere per controllare gli importi posti a conguaglio a titolo di Assegno al Nucleo Familiare. 1. Premessa 2. L’assegno al nucleo familiare 3. L’attività di verifica amministrativa sulle denunce aziendali 3.1. La metodologia utilizzata per la creazione delle liste di percettori indebiti da sottoporre a controllo 3.2. Fase sperimentale 3.3. Attività di verifica amministrativa 3.4. Controllo formale e sostanziale 3.5. Convocazione dell’azienda 3.5.1 Atto di accertamento amministrativo 4. Monitoraggio delle attività

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare avvia la fase sperimentale nazionale di verifica amministrativa dei conguagli relativi agli assegni al nucleo familiare, con focus iniziale sulla tabella 11. Vengono richiamati requisiti, modalità di richiesta e di calcolo della prestazione, i dati dichiarativi e contributivi da controllare, le tipologie di indebiti riscontrabili e la procedura operativa di convocazione dell’azienda, accertamento, diffida e recupero. È previsto un monitoraggio delle attività e l’alimentazione di un database per la futura automazione dei controlli.

Controllo sperimentale degli importi conguagliati per assegni al nucleo familiare

Controllo sperimentale degli importi conguagliati per assegni al nucleo familiare

La circolare avvia una fase sperimentale nazionale di verifica amministrativa sui conguagli degli assegni al nucleo familiare, inserita nell’ambito delle attività dell’unità organizzativa "Verifica Amministrativa". L’intervento si concentra inizialmente sulla tabella 11, che assorbe la quota prevalente degli importi conguagliati, e punta a individuare e recuperare eventuali indebiti derivanti da errori dichiarativi o contributivi.

Quadro generale della prestazione

L’assegno al nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti con nuclei familiari e redditi nei limiti stabiliti annualmente. La prestazione è richiesta dal lavoratore tramite il modello ANF/DIP – COD. SR 16, con dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000, e viene erogata dal datore di lavoro per conto dell’INPS, che la recupera poi in compensazione nei flussi contributivi. Nel modello il lavoratore indica la composizione del nucleo, i redditi personali e quelli degli altri componenti, nonché il modello fiscale di riferimento quando vi sia obbligo di dichiarazione dei redditi.

I redditi da considerare sono quelli assoggettabili a IRPEF, comprensivi di taluni redditi a tassazione separata e di alcuni esenti, ove la somma complessiva superi euro 1.032,91; sono esclusi alcuni redditi aventi natura di rimborso forfettario di spese vive. Il periodo reddituale da indicare varia in funzione della decorrenza dell’assegno: per le domande con decorrenza nel secondo semestre si assume l’anno solare precedente, mentre per quelle con decorrenza nel primo semestre si assume il secondo anno precedente.

Requisiti di spettanza e criteri di calcolo

Il diritto alla prestazione dipende da tre elementi principali: composizione del nucleo, reddito familiare complessivo e rapporto tra reddito da lavoro dipendente e reddito complessivo del nucleo, che deve essere almeno pari al 70%. La misura dell’assegno varia in relazione alle tabelle annuali pubblicate dall’Istituto, valide dal 1° luglio al 30 giugno successivo. La circolare richiama le tabelle da 11 a 21D e precisa che, in caso di lavoro a tempo parziale, la misura intera spetta se si raggiungono almeno 24 ore settimanali, anche sommando più rapporti part-time; al di sotto di tale soglia spettano assegni giornalieri per le giornate effettivamente lavorate.

Per alcune situazioni particolari, come minori affidati a strutture pubbliche o collocati in famiglia, oppure familiari residenti all’estero in Stati UE o convenzionati, è necessario ottenere un’autorizzazione INPS tramite modello ANF/42 – COD SR 03, da allegare poi al modello ANF/DIP.

Dati aziendali e modalità di conguaglio

Il datore di lavoro, sulla base delle dichiarazioni rese dal lavoratore, comunica all’Istituto i beneficiari, la tabella applicata, il numero dei componenti del nucleo e la classe di reddito utilizzata per il calcolo dell’importo mensile. Deve conservare la documentazione per eventuali controlli. Fino al 2009 le informazioni erano trasmesse con Emens e i conguagli erano esposti nel DM 10/2, quadro D, con i codici 0035 per gli ANF correnti e L036 per gli arretrati.

Metodologia di selezione e ipotesi di indebito

L’attività di verifica si basa sull’incrocio di dati aziendali, contributivi e fiscali per individuare posizioni non congrue. In questa prima fase l’analisi è stata concentrata sulla tabella 11. Le verifiche comprendono l’individuazione dei beneficiari tramite Emens, il controllo della classe reddituale e del numero dei componenti dichiarati, il confronto con i dati fiscali (modello 730 o, in mancanza, 770), la ricostruzione del nucleo familiare, la rideterminazione della classe reddituale e il controllo del rispetto del requisito del 70%.

Da tali controlli emergono tre possibili indebitI: errata attribuzione della classe reddituale con importo superiore al dovuto; mancato raggiungimento della soglia del 70% tra redditi da lavoro dipendente e reddito complessivo del nucleo; percezione dell’assegno da parte di più componenti dello stesso nucleo familiare.

Fase sperimentale nazionale e procedure operative

La circolare dispone una fase sperimentale nazionale da concludere entro il 30 novembre, in attesa della procedura informatizzata che dovrà consentire controlli formali e sostanziali in modo sistematico. Le liste di aziende e lavoratori selezionati saranno trasmesse alle strutture territoriali e gli esiti confluiranno in un database integrato per la futura automazione.

L’istruttoria deve accertare se l’indebito derivi da una dichiarazione non corretta del lavoratore o da un comportamento non coerente dell’azienda. A tal fine occorre verificare il modello ANF/DIP, i flussi Emens, i conguagli nel DM 10/2 e la busta paga del lavoratore. Prima della convocazione dell’azienda va anche verificato se i dati Emens siano stati oggetto di successive rettifiche o comunicazioni correttive.

Contraddittorio con l’azienda e accertamento amministrativo

La sede convoca l’azienda con invito al contraddittorio, chiedendo la documentazione relativa alla prestazione per tutti i lavoratori interessati. L’incontro deve essere fissato, di regola, entro quindici giorni dal ricevimento della convocazione, salvo motivate richieste di rinvio. Se l’azienda non risponde o la documentazione prodotta non consente di chiarire la posizione, interviene l’area ispettiva.

In sede di convocazione viene redatto un atto di accertamento amministrativo, nel quale sono riportati i dati dell’istruttoria e le eventuali giustificazioni fornite dall’azienda. L’esito può essere senza addebito, se il conguaglio risulta corretto, oppure con addebito, se emerge indebito conguaglio e deve essere recuperata la contribuzione non versata.

Diffida, sanzioni e recupero coattivo

In caso di addebito, l’INPS invia diffida con raccomandata A/R, indicando importi dovuti a titolo di contributi e sanzioni civili e le modalità di regolarizzazione. Contestualmente devono essere aperte le inadempienze nell’archivio recupero crediti, predisposto il DM10/V integrativo con codice F110 per la sola quota contributiva e inserito il PIU della diffida, utile per l’eventuale avviso di addebito.

La circolare distingue il regime sanzionatorio: evasione contributiva, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000, nei casi in cui il datore di lavoro non sia in grado di esibire la documentazione richiesta; omissione contributiva, ai sensi della lettera a) dello stesso comma, negli altri casi in cui non sia ravvisabile dolo del lavoratore. L’azienda può sanare entro trenta giorni con pagamento tramite F24; in mancanza di pagamento segue l’avviso di addebito per il recupero coattivo tramite l’Agente della Riscossione.

Monitoraggio dell’attività

La procedura in fase di realizzazione includerà una funzione di monitoraggio statistico delle attività svolte dalle strutture di produzione. I codici prodotto e i valori di omogeneizzato saranno comunicati con successivo messaggio.

Punti principali

Finalità della circolare e avvio della fase sperimentale

La circolare introduce la fase sperimentale per il controllo degli importi posti a conguaglio a titolo di assegni al nucleo familiare, dopo le precedenti istruzioni sulla verifica amministrativa e sul controllo dei conguagli per malattia. L’attività si colloca nell’ambito della "Verifica Amministrativa" e riguarda, in prima applicazione, i controlli sulle prestazioni conguagliate dalle aziende con particolare riferimento alla tabella 11.

Disciplina dell’assegno al nucleo familiare

L’assegno spetta ai lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da più persone e redditi entro i limiti di legge. La prestazione è liquidata dal datore di lavoro sulla base del modello ANF/DIP (COD. SR 16), nel quale il lavoratore rende dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000 indicando composizione del nucleo e redditi. I redditi da dichiarare sono quelli assoggettabili a Irpef, compresi taluni redditi a tassazione separata e alcuni esenti oltre la soglia di euro 1.032,91, con esclusione di specifiche componenti di natura risarcitoria o di rimborso spese. Per le domande presentate nel secondo semestre si considerano i redditi dell’anno precedente, mentre per quelle del primo semestre i redditi del secondo anno precedente.

Requisiti, tabelle e casi particolari

Il diritto e la misura dell’assegno dipendono da composizione del nucleo, reddito familiare e rapporto tra reddito da lavoro dipendente e reddito complessivo, che deve essere almeno pari al 70%. La prestazione è determinata mediante tabelle annuali pubblicate dall’Istituto, con validità dal 1° luglio al 30 giugno successivo; la circolare richiama le tabelle da 11 a 21D, soffermandosi sulla tabella 11. Per i lavoratori part-time l’assegno spetta in misura intera se le ore settimanali sono almeno 24, anche cumulate tra più rapporti; sotto tale soglia spettano assegni giornalieri per le giornate effettivamente lavorate. In casi particolari, come minori affidati o familiari residenti all’estero in UE o in Stati convenzionati, è necessaria l’autorizzazione INPS tramite modello ANF/42 (COD SR 03).

Flussi aziendali e modalità di conguaglio

Il datore di lavoro comunica all’Istituto i dati dei lavoratori beneficiari, la tabella applicata, il numero dei componenti del nucleo e la classe di reddito utilizzata per il calcolo, conservando le dichiarazioni del lavoratore per eventuali controlli. La prestazione è anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS e compensata nel versamento contributivo. Fino al 2009 le informazioni venivano trasmesse tramite Emens e i conguagli venivano esposti nel DM 10/2, quadro D, con i codici 0035 per gli ANF correnti e L036 per gli arretrati.

Metodologia di selezione delle posizioni da controllare

La verifica si fonda su un’analisi incrociata di dati dei lavoratori e dei datori di lavoro per individuare situazioni di non congruità. In questa fase l’analisi è stata concentrata sulla tabella 11, che copre circa l’80% degli importi conguagliati per ANF. I controlli hanno riguardato l’individuazione dei beneficiari tramite Emens, la classe di reddito e il numero dei componenti dichiarati, il confronto dei dati con le dichiarazioni fiscali (modello 730 o, in mancanza, 770), la ricostruzione del nucleo familiare, la rideterminazione della classe reddituale, la verifica del rapporto del 70% e il controllo di eventuali doppie percezioni all’interno dello stesso nucleo.

Tipologie di indebito individuate

Dall’analisi emergono tre principali ipotesi di conguaglio indebito: attribuzione errata della classe reddituale con erogazione di un importo superiore al dovuto; mancato rispetto del requisito del 70% tra reddito da lavoro dipendente e reddito complessivo del nucleo; percezione dell’assegno da parte di più componenti dello stesso nucleo familiare. Tali casistiche sono ritenute meritevoli di specifico controllo amministrativo.

Fase sperimentale e tempistiche

La circolare dispone l’avvio di una fase sperimentale nazionale, da concludere entro il 30 novembre, in attesa del rilascio di una procedura automatizzata per la verifica formale e sostanziale delle prestazioni conguagliate. Le liste di aziende e lavoratori da verificare saranno trasmesse tramite PEI alle sedi regionali e alle strutture competenti, mentre gli esiti confluiranno in un database integrato destinato a supportare la futura procedura informatica.

Controllo amministrativo: verifiche preliminari e documentazione essenziale

L’attività di verifica deve accertare l’esistenza dell’indebito e stabilire se derivi da dichiarazione non corretta del lavoratore o dell’azienda. Devono essere verificati il modello ANF/DIP, le comunicazioni Emens e/o i conguagli contributivi, oltre alla busta paga del lavoratore con l’indicazione dell’ANF percepito. Prima della convocazione dell’azienda, gli operatori devono controllare se i dati Emens siano stati successivamente rettificati o corretti, anche tramite comunicazioni integrative.

Svolgimento del controllo formale e sostanziale

Il controllo formale riguarda la documentazione della richiesta, le buste paga e la corrispondenza tra dichiarazioni del lavoratore, dati Emens e conguagli DM 10/2. Il controllo sostanziale verifica la correttezza della tabella, della composizione del nucleo, della classe reddituale e dell’importo mensile, incrociando i redditi dichiarati con i dati fiscali disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, controllando il requisito del 70% e individuando eventuali doppie erogazioni incompatibili. All’esito del contraddittorio si valuta se la ricostruzione derivi correttamente dalle dichiarazioni del lavoratore, se la richiesta sia stata legittimamente accolta e se l’importo conguagliato corrisponda a quello effettivamente erogato.

Convocazione dell’azienda e contraddittorio

La sede deve convocare l’azienda con lettera di invito al contraddittorio, richiedendo la documentazione relativa alla prestazione per tutti i lavoratori interessati. L’incontro va concordato entro i quindici giorni successivi al ricevimento della convocazione, salvo motivate richieste di differimento. Se l’azienda non risponde o se la documentazione non è sufficiente, interviene l’area ispettiva per ulteriori accertamenti.

Atto di accertamento, diffida e recupero

In sede di convocazione deve essere redatto un atto di accertamento amministrativo con i dati dell’istruttoria. Se l’azienda dimostra la correttezza del conguaglio si procede senza addebito; in caso contrario si avvia il recupero della contribuzione non versata mediante diffida inviata con raccomandata A/R, contenente importi, sanzioni civili e indicazioni per la regolarizzazione. Contestualmente vanno aperte le inadempienze nell’archivio recupero crediti, predisposto il DM10/V integrativo con codice F110 e inserito il PIU della diffida. La circolare richiama il regime sanzionatorio dell’evasione ex art. 116, co. 8, lett. b), Legge n. 388/2000 se il datore non esibisce la documentazione richiesta, e dell’omissione ex lett. a) negli altri casi senza dolo del lavoratore. Il pagamento può essere effettuato con F24 entro trenta giorni; in mancanza segue l’avviso di addebito per il recupero coattivo.

Monitoraggio e supporti informatici

La procedura in corso di realizzazione conterrà una funzione di rilevazione statistica dell’attività svolta dalle strutture di produzione. I codici prodotto e i relativi valori di omogeneizzato saranno comunicati con successivo messaggio, a supporto del monitoraggio dei controlli effettuati.

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