Circolare numero 138 del 26-10-2011
1. Premessa 2. Istruzioni operative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2011, che ha dichiarato illegittime le norme nella parte in cui non consentivano ai lavoratori titolari di assegno o pensione di invalidità di scegliere, per il solo periodo di disoccupazione indennizzato, tra l’assegno di invalidità e l’indennità di disoccupazione. Vengono quindi fornite le istruzioni operative per esercitare l’opzione, in attesa dell’adeguamento delle procedure telematiche, nonché i criteri di sospensione, rinuncia, recupero delle somme indebitamente percepite e i limiti temporali ed effetti della decisione della Consulta sui rapporti pendenti o esauriti.
Opzione tra assegno ordinario di invalidità e indennità di disoccupazione
Opzione tra assegno ordinario di invalidità e indennità di disoccupazione
La circolare dà attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234, che ha inciso sulla disciplina dell’incumulabilità tra assegno ordinario di invalidità e indennità di disoccupazione. In conseguenza della declaratoria di illegittimità, l’assicurato può scegliere tra le due prestazioni, ma solo per il periodo di disoccupazione indennizzato e con effetti limitati ai rapporti ancora pendenti.
Quadro normativo e portata della decisione
La Corte ha dichiarato illegittimi l’art. 6, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, e l’art. 1 della medesima legge, nella parte in cui non riconoscevano al lavoratore titolare di assegno o pensione di invalidità il diritto di opzione tra il trattamento di invalidità e i trattamenti di disoccupazione. Le norme colpite cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta nella 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 32 del 27 luglio 2011. Resta fermo il principio di incumulabilità delle prestazioni.
Modalità di esercizio dell’opzione
Per esercitare il diritto di scelta è indispensabile la presentazione di una domanda amministrativa alla competente Struttura INPS, dalla quale risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere l’indennità di disoccupazione in luogo dell’assegno ordinario di invalidità. La circolare precisa che sono in corso di implementazione le modalità telematiche di presentazione della domanda di disoccupazione, tramite:
- web diretto del cittadino;
- Contact center integrato;
- Patronati e intermediari dell’Istituto.
Nelle more dell’adeguamento informatico, l’opzione deve essere esercitata con apposita richiesta scritta presentata alla Struttura INPS territorialmente competente.
Termine per l’opzione quando sopravviene l’assegno di invalidità
Se il lavoratore acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità dopo aver presentato la domanda di disoccupazione, oppure durante il periodo di fruizione dell’indennità, può comunque scegliere per l’indennità di disoccupazione. In tal caso la richiesta scritta deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento dell’assegno ordinario di invalidità.
Conseguenze della mancata scelta o della scelta tardiva
Qualora il lavoratore non eserciti l’opzione nel termine previsto, oppure la eserciti tardivamente, le somme già erogate a titolo di indennità di disoccupazione diventano indebitamente percepite. La circolare dispone che tali importi siano recuperati o compensati sui pagamenti dovuti per l’assegno di invalidità.
Sospensione dell’assegno e rinuncia successiva
In presenza di opzione per l’indennità di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di percezione della disoccupazione. È inoltre riconosciuta la possibilità di rinunciare all’indennità di disoccupazione in qualunque momento, con conseguente ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità.
La rinuncia:
- produce effetti dalla data in cui viene effettuata;
- ha carattere definitivo;
- impedisce di essere riammessi a percepire la parte residua dell’indennità di disoccupazione.
Ambito temporale degli effetti della sentenza
La circolare chiarisce che la pronuncia della Corte Costituzionale opera esclusivamente sui rapporti non ancora esauriti alla data della sua pubblicazione. Restano quindi esclusi gli effetti nei confronti dei rapporti già definiti in via irreversibile, in particolare per:
- giudicato;
- prescrizione estintiva decennale;
- decadenza sostanziale.
In tali casi, la regola applicabile resta quella definitivamente consolidata o non più contestabile per inerzia del titolare del diritto.
Punti principali
Effetti della sentenza della Corte Costituzionale
La sentenza 19-22 luglio 2011, n. 234 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 7, del D.L. n. 148/1993, convertito dalla L. n. 236/1993, e dell’art. 1 della stessa legge, nella parte in cui non prevedevano il diritto di opzione tra assegno di invalidità e trattamenti di disoccupazione. La decisione consente all’assicurato di scegliere tra le due prestazioni limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato, pur restando ferma l’incumulabilità delle stesse.
Modalità di esercizio dell’opzione
Per esercitare correttamente l’opzione è necessario presentare una domanda amministrativa alla Struttura INPS competente, da cui risulti in modo inequivoco la volontà di scegliere l’indennità di disoccupazione in luogo dell’assegno ordinario di invalidità. Nelle more dell’implementazione della procedura telematica, l’opzione deve essere manifestata con apposita richiesta scritta alla Struttura INPS territorialmente competente.
Adeguamento delle procedure telematiche
L’INPS comunica che è in corso l’implementazione della domanda di indennità di disoccupazione tramite canali telematici, ossia WEB, Contact center integrato e Patronati/Intermediari dell’Istituto, così da consentire la manifestazione dell’opzione con valore di domanda amministrativa.
Opzione successiva al riconoscimento dell’assegno di invalidità
Se il lavoratore diventa titolare di assegno ordinario di invalidità dopo la presentazione della domanda di disoccupazione, oppure durante il periodo di percezione dell’indennità, può optare per l’indennità di disoccupazione con richiesta scritta entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento dell’assegno ordinario di invalidità.
Effetti della mancata opzione o dell’opzione tardiva
Se l’opzione non viene esercitata entro il termine previsto, oppure è esercitata in ritardo, l’indennità di disoccupazione già corrisposta diventa non dovuta e deve essere recuperata o compensata sui pagamenti relativi all’assegno di invalidità.
Sospensione, rinuncia e ripristino della prestazione
In caso di opzione per l’indennità di disoccupazione, il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità resta sospeso per tutto il periodo di fruizione dell’indennità. Il lavoratore che ha optato per la disoccupazione può rinunciarvi in qualsiasi momento, ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità; la rinuncia produce effetti dalla data in cui viene effettuata, è definitiva e impedisce di percepire la parte residua dell’indennità di disoccupazione.
Limiti di efficacia della pronuncia
La sentenza della Corte Costituzionale produce effetti solo sui rapporti ancora pendenti tra assicurato e INPS dalla data di pubblicazione della decisione. Restano invece esclusi i rapporti ormai esauriti, in particolare quelli coperti da giudicato, da prescrizione estintiva decennale o da decadenza sostanziale.
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