Circolare numero 142 del 03-11-2011
L’art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005 stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004 siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale. Modalità che le imprese interessate dovranno seguire per il recupero degli importi spettanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità con cui le aziende di trasporto pubblico locale interessate possono recuperare le somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia relative all’anno 2008. Il recupero avviene tramite il flusso UNIEMENS con il codice causale L215, previa attribuzione del codice di autorizzazione 4H e presentazione del DURC. Sono inoltre richiamate le istruzioni contabili già fornite in una precedente circolare INPS.
Recupero somme anticipate per integrazioni indennità di malattia anno 2008 per aziende del trasporto pubblico locale
Recupero delle somme anticipate per integrazioni di malattia nel trasporto pubblico locale
La circolare riguarda il recupero, da parte delle aziende di trasporto, delle somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia relative all’anno 2008. L’intervento si colloca nel quadro della disciplina speciale dei trattamenti di malattia per i lavoratori dei pubblici servizi di trasporto, successivamente ricondotta al regime ordinario del settore industria, con possibilità di riconoscere trattamenti aggiuntivi tramite contrattazione collettiva.
Quadro normativo
Viene richiamata l’abrogazione dell’allegato B del Regio Decreto n. 148/1931, disposta dall’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004, efficace dal 1° gennaio 2005. Da quella data, ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto si applicano le regole ordinarie di malattia previste per i lavoratori del settore industria. La medesima disposizione consente però alla contrattazione collettiva di prevedere trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli INPS.
La circolare richiama poi l’art. 1, comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005, che stabilisce la copertura dei maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria mediante le somme residue destinate al rinnovo del contratto collettivo del trasporto pubblico locale.
Quantificazione degli oneri e decreto del 24 giugno 2011
La quantificazione dei maggiori oneri contrattuali e la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse sono state demandate a un decreto interministeriale Lavoro-Infrastrutture e trasporti. Per l’anno 2008, l’ammontare del maggior onere è stato determinato dal Decreto 24 giugno 2011, che ha affidato all’Istituto il compito di erogare alle aziende gli importi spettanti secondo i criteri e la ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto, parte integrante dello stesso.
Istruzioni operative per il recupero
La circolare fornisce le istruzioni per consentire alle aziende interessate di recuperare le somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia dell’anno 2008. Il recupero deve avvenire attraverso il flusso UNIEMENS utilizzando il codice causale "L215", da inserire nell’elemento previsto del flusso.
Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate soltanto dai datori di lavoro beneficiari e devono essere eseguite con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.
Condizioni preliminari e adempimenti delle aziende
Prima di procedere al conguaglio è necessario che venga attribuito il codice di autorizzazione "4H", che identifica l’"azienda di trasporto autorizzata al recupero somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia". Ai fini dell’attribuzione del codice, le aziende richiedenti devono produrre il DURC emesso secondo le modalità ordinarie.
Aspetti contabili
Per la contabilizzazione delle somme oggetto di recupero, la circolare non introduce nuove istruzioni, ma rinvia a quelle già contenute nella circolare n. 55 dell’8 aprile 2009.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
Viene richiamata l’abrogazione dell’allegato B del Regio Decreto n. 148/1931, disposta dall’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004, con effetto dal 1° gennaio 2005. Da tale data, ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto si applica il trattamento previdenziale di malattia previsto per la generalità dei lavoratori del settore industria. La stessa norma consente che trattamenti aggiuntivi possano essere definiti dalla contrattazione collettiva di categoria. Inoltre, l’art. 1, comma 273, della legge n. 266/2005 prevede il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali tramite le somme residue destinate al rinnovo del contratto collettivo del trasporto pubblico locale.
Copertura finanziaria e decreto interministeriale
La quantificazione dei maggiori oneri contrattuali e la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie sono state affidate a un decreto interministeriale Lavoro-Infrastrutture e trasporti. Per l’anno 2008, tali oneri sono stati quantificati dal Decreto 24 giugno 2011, che ha attribuito all’Istituto il compito di erogare alle aziende gli importi spettanti secondo i criteri e la ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto stesso.
Finalità della circolare
La circolare fornisce le istruzioni operative alle aziende di trasporto destinatarie del decreto per consentire il recupero delle somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia riferite all’anno 2008.
Modalità operative di conguaglio
Le aziende beneficiarie devono effettuare il recupero tramite il flusso UNIEMENS utilizzando il codice causale "L215" da valorizzare nell’apposito elemento del flusso. Le operazioni di conguaglio devono essere eseguite esclusivamente dai datori di lavoro beneficiari con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.
Codice di autorizzazione e DURC
Prima di procedere al conguaglio è necessaria l’attribuzione del codice di autorizzazione "4H", che identifica l’"azienda di trasporto autorizzata al recupero somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia". Per ottenerlo, le aziende richiedenti devono presentare il DURC emesso secondo le modalità ordinarie.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle somme oggetto di recupero, la circolare rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare n. 55 dell’8 aprile 2009.
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