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Circolare

Circolare numero 139 del 27-10-2011

Premessa Modifica della disciplina del congedo di maternità di cui all’art. 16 T.U. in caso interruzione di gravidanza oltre i 180 giorni nonché in caso di decesso del nato al momento della nascita o nei periodi di congedo post partum (art. 2 del D.Lgs. 119/2011) Modifica formale del comma 1 dell’art. 45 del T.U. in materia di riposi giornalieri “per allattamento” in caso di adozione o affidamento (art. 8 del D.Lgs. 119/2011).

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 119/2011 al Testo unico maternità e paternità. La prima riguarda la possibilità per la lavoratrice di riprendere il lavoro, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità, nei casi di interruzione di gravidanza oltre il 180° giorno o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo, previo preavviso di 10 giorni e attestazione medica di compatibilità con la salute. La seconda modifica è formale e riguarda i riposi giornalieri per allattamento in caso di adozione o affidamento, confermando che spettano entro un anno dall’ingresso del minore in famiglia.

Novità su congedo di maternità dopo interruzione di gravidanza o decesso del bambino e su riposi per adozione/affidamento

Modifiche al congedo di maternità e ai riposi per adozione/affidamento

La circolare fornisce le istruzioni applicative del d.lgs. n. 119 del 18 luglio 2011, che interviene sul Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità. Le novità riguardano, da un lato, la possibilità per la lavoratrice di riprendere il lavoro in specifiche situazioni traumatiche della gravidanza o del parto; dall’altro, l’adeguamento formale della disciplina dei riposi giornalieri in caso di adozione o affidamento.

Ripresa dell’attività lavorativa dopo interruzione di gravidanza o decesso del bambino

L’art. 2 del d.lgs. 119/2011 aggiunge all’art. 16 del d.lgs. 151/2001 il comma 1-bis. In base a tale previsione, la lavoratrice può rientrare in servizio, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità post partum, nei seguenti casi:

  • interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione;
  • decesso del bambino alla nascita;
  • decesso del bambino durante il congedo di maternità.

La circolare precisa che la facoltà è riconoscibile anche nel caso di interruzione verificatasi esattamente al 180° giorno, richiamando il messaggio Inps n. 9042 del 18 aprile 2011.

La ripresa del lavoro è subordinata a due condizioni:

  • preavviso di 10 giorni al datore di lavoro;
  • attestazione del ginecologo del Servizio sanitario nazionale o convenzionato e del medico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dalla quale risulti che la ripresa non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice.

La disciplina deroga al divieto generale, previsto dall’art. 16 del T.U., di adibire al lavoro la lavoratrice nei periodi di congedo; la circolare ricorda infatti che, in via ordinaria, l’eventuale impiego lavorativo in tali periodi espone il datore di lavoro alla sanzione di cui all’art. 18 del T.U., cioè l’arresto fino a sei mesi.

Effetti sull’indennità di maternità e rapporti con l’Inps

La lavoratrice che riprende l’attività lavorativa perde il diritto all’indennità di maternità dalla data di ripresa del lavoro. Di conseguenza, i datori di lavoro che anticipano l’indennità per conto dell’Inps possono portare a conguaglio soltanto le somme anticipate fino al giorno precedente la ripresa dell’attività.

Per consentire le verifiche necessarie, la lavoratrice deve informare l’Istituto sia dell’evento che ha reso possibile l’opzione sia della data di effettivo rientro al lavoro.

Documentazione da produrre

La circolare distingue due ipotesi documentali.

In caso di interruzione di gravidanza, la lavoratrice deve presentare all’Inps:

  • il certificato medico di gravidanza con indicazione della data presunta del parto;
  • la certificazione sanitaria attestante la data dell’interruzione di gravidanza.

In caso di decesso del bambino al momento del parto o durante il congedo post partum, la lavoratrice deve produrre:

  • il certificato di morte del bambino;
  • oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000.

La data di ripresa dell’attività lavorativa deve essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale l’interessata dichiara sotto la propria responsabilità:

  • di avere presentato al datore di lavoro le attestazioni mediche previste dal comma 1-bis, dalle quali risulta la compatibilità delle proprie condizioni di salute con la ripresa del lavoro;
  • la data di ripresa dell’attività lavorativa.

Estensione alle lavoratrici della gestione separata

Le indicazioni della circolare valgono anche per le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. 335/1995. La ragione è che, dopo il D.M. 12 luglio 2007, il divieto di prestare attività lavorativa nei periodi di cui all’art. 16 del T.U. è stato esteso anche a tali lavoratrici, come già chiarito dalla circolare n. 137/2007.

Riposi giornalieri per allattamento in caso di adozione o affidamento

L’art. 8 del d.lgs. 119/2011 modifica il comma 1 dell’art. 45 del d.lgs. 151/2001, sostituendo l’espressione “entro il primo anno di vita del bambino” con “entro un anno dall’ingresso del minore in famiglia”.

La circolare evidenzia che la modifica è solo formale. Sul piano sostanziale, infatti, il diritto era già stato ricondotto a tale termine dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 104 del 9 aprile 2003, che aveva dichiarato illegittima la precedente formulazione limitatamente alla parte in cui subordinava il beneficio al primo anno di vita del bambino anziché al primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia.

Per questo profilo, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 91 del 26 maggio 2003.

Punti principali

Ripresa del lavoro dopo interruzione di gravidanza o decesso del bambino

L’art. 2 del d.lgs. 119/2011 introduce nell’art. 16 del d.lgs. 151/2001 il comma 1-bis. La lavoratrice può riprendere l’attività lavorativa in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno di gestazione, oppure in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità. È richiesto un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro e l’attestazione di un medico specialista del SSN o convenzionato e del medico competente che la ripresa non pregiudichi la salute.

Effetti economici e adempimenti verso l’Inps

Dal giorno della ripresa del lavoro cessa il diritto all’indennità di maternità. I datori di lavoro che anticipano l’indennità per conto dell’Inps possono conguagliare solo le somme fino al giorno precedente alla ripresa dell’attività. La lavoratrice deve comunicare all’Istituto l’evento che consente l’opzione e la data di ripresa del lavoro, producendo la documentazione richiesta: certificato medico di gravidanza e certificazione sanitaria sull’interruzione, oppure certificato di morte del bambino o dichiarazione sostitutiva, più dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla data di ripresa e sull’avvenuta presentazione delle attestazioni mediche al datore di lavoro.

Applicazione anche alla gestione separata

Le istruzioni si applicano anche alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. 335/1995, poiché il divieto di svolgere attività lavorativa nei periodi di cui all’art. 16 del T.U. è già stato esteso a tale categoria dal D.M. 12 luglio 2007 e dalla circolare n. 137/2007.

Riposi giornalieri per allattamento in caso di adozione o affidamento

L’art. 8 del d.lgs. 119/2011 modifica formalmente l’art. 45, comma 1, del d.lgs. 151/2001, sostituendo il riferimento al primo anno di vita del bambino con quello al primo anno dall’ingresso del minore in famiglia. La circolare chiarisce che si tratta di un adeguamento formale, poiché il principio era già stato affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 104 del 9 aprile 2003. Per il tema si rinvia alle istruzioni già fornite con circolare n. 91 del 26 maggio 2003.

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