Cassazione Penale, Sentenza n. 40073/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Chiappini ha impugnato l'ordinanza del 22/12/2022 del GIP di Torino che aveva rigettato la sua opposizione ex art. 676 c.p.p. avverso il provvedimento del 07/12/2021 con cui la Procura aveva dato esecuzione alla confisca per equivalente ex art. 648‑quater c.p. di un conto corrente a lui intestato, provvedimento collegato a sentenza di condanna del GUP del 27/07/2017 (definitiva il 26/04/2018). Il ricorrente ha dedotto: (i) vizio di motivazione perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato che gli importi sequestrati erano entrati nel suo patrimonio quattro anni dopo l'irrevocabilità della sentenza e rappresentavano stipendi (beni futuri), non riconducibili al profitto del reato; (ii) violazione di legge (art. 648‑quater, comma 2 c.p.p.) perché non sarebbero attaccabili a confisca diretta o per equivalente i beni futuri entrati lecitamente nel patrimonio dopo l'irrevocabilità della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Torino. La Corte ha osservato che: (a) quando una somma di denaro rappresenta effettivo accrescimento patrimoniale conseguito quale profitto/ prezzo del reato, la confisca va qualificata come diretta (dato il carattere fungibile del denaro) e non è ostata la prova dell'origine lecita della specifica somma; (b) nel caso concreto era provato che le somme oggetto di sequestro sono pervenute nel patrimonio del ricorrente quattro anni dopo l'irrevocabilità della condanna e costituiscono stipendi (beni futuri), pertanto non riconducibili al profitto del reato; (c) i limiti all'impignorabilità delle somme di cui all'art. 545 c.p.c. (stipendi, pensioni ecc.) si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato. Per tali ragioni l'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione è stata annullata con rinvio.
Norme richiamate
art. 648‑quater cod. pen.
Disciplina la confisca per equivalente. La Corte distingue tra confisca diretta e per equivalente: quando il denaro rinvenuto rappresenta il profitto/prezzo del reato va qualificato come confisca diretta (dato il carattere fungibile del denaro), mentre non possono essere assoggettati a confisca i beni futuri entrati lecitamente nel patrimonio dopo l'irrevocabilità della sentenza se non riconducibili al profitto.
art. 676 cod. proc. pen.
Prevede l'opposizione avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione; nel caso è stato usato dal ricorrente per impugnare il rigetto dell'opposizione al sequestro/confisca.
art. 545 cod. proc. civ.
Stabilisce limiti all'impignorabilità di salari, stipendi, pensioni e indennità. La Corte precisa che tali limiti si estendono anche alla confisca per equivalente e al sequestro finalizzato alla confisca.
Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021 (Rv. 282037)
Giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui la confisca del denaro che costituisce profitto o prezzo del reato, rinvenuto nel patrimonio dell'autore, va qualificata come diretta nonostante la fungibilità e non è ostata la prova dell'origine lecita della specifica somma.
Sez. U, n. 26252 del 24/02/2022 (Cinaglia, Rv. 283245)
Precedente che afferma l'applicabilità dei limiti di impignorabilità degli stipendi/pensioni anche nell'ambito della confisca per equivalente e del sequestro ad essa finalizzato.
Massime di principio
- Se una somma di denaro può essere provata come profitto o prezzo del reato rinvenuto nel patrimonio dell'autore, la confisca di quella somma va qualificata come confisca diretta, indipendentemente dalla fungibilità del denaro.
- I beni 'futuri' entrati lecitamente nel patrimonio dell'imputato dopo l'irrevocabilità della sentenza (es. retribuzioni successive) non sono automaticamente riconducibili al profitto del reato e possono essere immuni da confisca/sequestro se provato che si tratta di stipendi o simili.
- I limiti normativi all'impignorabilità di stipendi, salari, pensioni e indennità (art. 545 c.p.c.) si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro finalizzato a essa: quindi somme assimilabili a retribuzioni/pensioni hanno una protezione specifica.
- In caso di esecuzione di confisca per equivalente il giudice dell'esecuzione deve valutare il nesso temporale e l'origine delle somme: è necessario accertare se le somme erano già nel patrimonio al momento rilevante (collegate al reato) o sono entrate successivamente come reddito legittimo.
- La parte che contesta la confisca può proporre opposizione ex art. 676 c.p.p.; se emerge prova che le somme sono nate successivamente come reddito di lavoro, il giudice dell'esecuzione deve prenderne atto e, se necessario, riformare o revocare il provvedimento.
- Quando sussistono dubbi sulla qualificazione (provento del reato vs. beni futuri leciti) la Corte tende a rimandare al giudice dell'esecuzione per nuovo esame probatorio e motivato, evitando decisioni nette senza valutazione delle evidenze.
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