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Sentenza

Sentenza del 04/07/2019 n. 17958 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva respinto la sua richiesta di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2004-2007. Ha denunciato l’erroneità della decisione e l’omesso esame delle concrete modalità di svolgimento dell’attività professionale, sostenendo di disporre soltanto dell’organizzazione minima necessaria per l’attività di medico convenzionato, senza autonoma organizzazione eccedente tale soglia. La CTR aveva invece ritenuto sufficiente, per giustificare l’assoggettamento all’IRAP, l’entità dei redditi prodotti e la loro compatibilità con elementi organizzativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la CTR avesse violato i principi in materia di autonoma organizzazione e avesse omesso di esaminare le concrete caratteristiche dell’attività, dei beni strumentali e dell’eventuale personale o collaborazione di terzi. L’entità dei redditi, da sola, non è sufficiente a dimostrare l’esistenza del presupposto IRAP. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché svolga un nuovo esame di fatto e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stato ancora riconosciuto definitivamente il rimborso, ma il contribuente ha ottenuto un esito favorevole in Cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2

    Il presupposto dell’autonoma organizzazione

    L’IRAP è dovuta dal professionista solo quando l’attività sia svolta con un’autonoma organizzazione che ecceda il minimo indispensabile per l’esercizio personale della professione.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis

    Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione è deducibile in Cassazione soprattutto quando il giudice ometta l’esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare una semplice insufficienza della motivazione.

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3

    La disposizione determina l’applicazione del nuovo regime del controllo sulla motivazione alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012.

  • D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22

    Lo studio e le attrezzature richieste ai medici di medicina generale convenzionati con il SSN costituiscono, di regola, il minimo indispensabile per mantenere il rapporto convenzionale e non dimostrano da soli l’esistenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP.

  • Cass. Sezioni Unite n. 9451/2016

    L’autonoma organizzazione normalmente non ricorre quando il professionista utilizza beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile e si avvale, al massimo, di lavoro altrui meramente esecutivo e non organizzativamente rilevante.

Massime di principio

  • Per stabilire se un professionista sia soggetto a IRAP occorre valutare in concreto l’organizzazione dell’attività, non limitarsi all’ammontare del reddito prodotto.
  • Per un medico convenzionato con il SSN, lo studio e le attrezzature obbligatoriamente richiesti dalla convenzione rappresentano normalmente il minimo indispensabile e, da soli, non integrano autonoma organizzazione.
  • L’uso di personale o collaboratori può far scattare l’IRAP solo se il loro impiego supera una soglia meramente esecutiva o comporta un effettivo apporto organizzativo; devono essere esaminate mansioni, costi ed entità delle collaborazioni.
  • Il contribuente che chiede il rimborso deve allegare e provare le concrete modalità di esercizio dell’attività e l’assenza di una struttura autonoma eccedente il minimo necessario.
  • In sede di ricorso per Cassazione non è sufficiente sostenere che la motivazione sia generica o insufficiente: occorre indicare l’omesso esame di un fatto decisivo oppure una vera anomalia motivazionale, come la motivazione apparente o incomprensibile.
  • La cassazione con rinvio non equivale al riconoscimento definitivo del rimborso: il giudice di rinvio deve ancora accertare concretamente l’eventuale presenza di beni, personale o collaborazioni eccedenti il minimo indispensabile.

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